Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2608/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2608/2021 tra
(avv. CANTAGALLI ALESSANDRO) Parte_1
ATTORE
e
(avv. ANDREOLI ROSARIA) Controparte_1
CONVENUTO
e
(avv. CHIRIATTI GIUSEPPE ) Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 09/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 03.12.2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per , dall'avv. CANTAGALLI ALESSANDRO. Parte_1
per dall'avv. ANDREOLI ROSARIA. Controparte_1
per dall'avv. CHIRIATTI GIUSEPPE. Controparte_2
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2608/2021 promossa da: nella causa civile iscritta al n. R.G. 2608/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CANTAGALLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio e l'indirizzo Telematico del difensore avv. CANTAGALLI ALESSANDRO ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI ROSARIA e dell'avv. POLLACCI CLAUDIO ( ) VIA GIARDINI N. 168 41124 MODENA;
elettivamente domiciliata in C.F._3 VIA PELUSIA 146 41122 MODENA presso lo studio e l'indirizzo Telematico del difensore avv. ANDREOLI ROSARIA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIRIATTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA SIRTE 6 20146 MILANO presso lo studio e l'indirizzo telematico del difensore avv. CHIRIATTI GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 03.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 nonché la compagnia di assicurazione per sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare la responsabilità esclusiva dell'automobilista nell'incidente occorsole in Controparte_1 Scandiano in data 17/6/2019 e sentire, per l'effetto, condannare l'investitrice e l'assicurazione convenuta al risarcimento del conseguente danno biologico, morale e patrimoniale patito, quantificato in € 200.450,41 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 02.11.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adversis reiectis:
2 IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva LL Sig.ra P_
, conducente e proprietaria del veicolo UL CL tg. DY720ET, nella verificazione del
[...] sinistro oggetto di causa, condannare e , in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, materiali, per lesioni, fisici e morali e/o personalizzati, patiti e patiendi, dalla Sig. Parte_1
ed al rimborso delle conseguenti spese mediche sostenute e sostenende dall'attrice in
[...] occasione e in conseguenza del sinistro de quo, danni quantificati in €uro 200.450,41=, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
IN VIA SUBORDINATA accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale LL Sig.ra P_
, conducente e proprietaria del veicolo UL CL tg. DY720ET, nella verificazione del
[...] sinistro oggetto di causa, condannare e , in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, materiali, per lesioni, fisici e morali e/o personalizzati, patiti e patiendi, dalla Sig. Parte_1
ed al rimborso delle conseguenti spese mediche sostenute e sostenende dall'attrice in
[...] occasione e in conseguenza del sinistro de quo, danni quantificati, nei limiti LL percentuale di responsabilità quantificata in un 30% in capo all'attrice, o nella diversa percentuale accertata dal giudicante, in €uro 140.315,28=, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore procedente ex art. 93 cpc.
2. – Con comparsa del giorno 08.10.2021 si è costituita in giudizio , contestando in Controparte_1 fatto e diritto la ricostruzione dell'evento e le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Ha contestato la convenuta la dinamica degli eventi, sostenendo che sia stata l'attrice Parte_1
mentre attraversava la strada a bordo di una carrozzina, a collidere con la parte
[...] posteriore laterale destra dell'autovettura condotta dalla violando l'obbligo di stop, cui P_ era tenuta in virtù di segnaletica stradale, e tenendo un comportamento imprudente e non prevedibile, attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali e in un tratto di strada dove la visuale era coperta dalla sosta di altri veicoli.
In subordine, la convenuta, ha chiesto di essere manlevata dalla conseguenze pregiudizievoli di un'eventuale condanna dalla compagnia assicuratrice Controparte_2
[...]
La convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (cfr. note ex art. 127 ter Controparte_1
c.p.c. del 02.12.2024):
“• in via principale, rigettarsi le domande attrici poichè infondate in fatto ed in diritto con espressa condanna LL sig.ra di alla refusione delle spese, competenze ed onorari di Parte_1 giudizio in favore LL sig.ra (con distrazione delle spese in favore dell'avv. Controparte_1 antistatario);
• L'addebito ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata stanti la manifesta infondatezza delle pretese e la mancata allegazione degli elementi di fatto dell'asserito danno.
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attrici, dichiararsi tenuta la compagnia assicuratrice Controparte_2
a tenere indenne, ex contracto, la Sig. per le pronunce di condanna che saranno statuite P_ nei suoi confronti.
• In ogni caso con rifusione delle spese di lite da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”.
3 3. – Con comparsa del 07.10.2021 si è costituita in giudizio anche Controparte_2
aderendo alla diversa dinamica dell'incidente sostenuta dall'assicurata.
[...]
La Compagnia di assicurazione ha sostenuto che sia stata la persona lesa ad investire Parte_1
l'auto condotta dalla con la sua carrozzina quando l'autovettura aveva già regolarmente P_ impegnato l'intersezione tra Via LL OC (la strada percorsa dalla Sig.ra e Via P_ TT (la strada percorsa dalla Sig.ra ; pertanto l'incidente è stato provocato Parte_1 dall'investita che si è lanciata sulla carreggiata senza rispettare lo stop e attraversando l'incrocio in un punto nel quale non poteva essere vista dalla P_
Anche la Compagnia di Assicurazione ha dedotto che la carrozzina condotta dalla , per Parte_1 le sue caratteristiche tecniche, debba essere equiparata ad un veicolo a motore, assoggettato a tutte le regole che governano la circolazione stradale;
in ogni caso, l'odierna attrice avrebbe concorso in maniera prevalente a determinare l'evento sinistrorso sia nella veste di conducente di un veicolo a motore, per non aver arrestato il veicolo allo stop, sia nella veste di pedone, per non aver prestato la dovuta precedenza ai veicoli in transito attraversando fuori dalle strisce pedonali, in violazione dei commi 2 e 5 dell'art. 190 c.d.s..
Con riferimento al quantum richiesto, l'assicurazione ha contestato la pretesa attorea e rilevato la mancata prova degli esborsi per spese mediche, documentati con semplici note pro forma.
L'Assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2024):
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale contrariis reiectis: in via principale rigettare la domanda formulata dall'attrice. in via subordinata dichiarare la responsabilità concorsuale prevalente LL Sig.ra Parte_1 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata dall'attrice
[...] nei limiti LL quota percentuale di responsabilità addebitabile alla Sig.ra Controparte_1 in ogni caso, accogliere la domanda formulata dall'attrice nei limiti del danno accertato in sede di CTU medico legale nonché nei limiti del massimale LL polizza RCA stipulata dalla Sig.ra
[...] con P_ Controparte_3
Con vittoria di spese in favore di . Controparte_3
4. – Alla prima udienza del 21.10.2021, verificata la regolarità del contraddittorio, le parti sono state invitate ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
Alla successiva udienza del 20.01.2022 sono stati concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 25.05.2022.
La causa è stata istruita mediante prova documentale, CTU dinamica e CTU medico legale sulla persona danneggiata, oltre che mediante prova testimoniale, assunta nel corso delle udienze del
28.09.2022 (testimoni del 26.10.2022 e del 23/11/2022 (testimone Testimone_1 Testimone_2
nonché mediante l'interrogatorio formale dell'attrice (udienza del Testimone_3 Controparte_1
28.09.2022),
Dopo alcuni rinvii necessari per l'acquisizione LL disponibilità di un esperto nell'assunzione LL CTU dinamica sul quesito posto con ordinanza del 25.05.2022, all'udienza del 26.01.2023 ha prestato giuramento di rito l'Ing. , che ha provveduto al deposito del proprio Testimone_4 elaborato in data 08.08.2023.
Quindi, all'udienza del 14.09.2023 è stato conferito incarico peritale al CTU medico legale dott.
, il quale per l'udienza cartolare del 16.11.2023 ha prestato giuramento di rito e il Persona_1 giorno 08.04.2024 ha provveduto al deposito del proprio elaborato finale.
Infine, all'udienza del 16.05.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. l'udienza cartolare del 03 dicembre 2024, assegnando
4 alle parti termine per note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza e termine perentorio fino a tale data per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché riservando, all'esito, la causa in decisione.
5. – Si rende preliminarmente necessario ricostruire la dinamica del sinistro, partendo dai fatti pacifici e non contestati.
L'incidente stradale per cui è causa è avvenuto in data 17 Giugno 2019 alle ore 17,30 circa lungo Viale LL OC, all'altezza dell'intersezione a quattro bracci con Via TT, all'interno del centro urbano di Scandiano (RE), in un tratto di strada rettilineo e pianeggiante e a doppio senso di marcia, fiancheggiato da marciapiedi e da edifici.
L'incidente avveniva in prossimità di un'intersezione stradale preceduta e seguita da due attraversamenti pedonali, in un tratto di strada ove vigeva il limite generico di 50 Km/h previsto per le strade urbane, oltre all'ulteriore riduzione LL velocità ex art. 141/ 1, 2, 3 e 4 C.d.S. raccomandata in prossimità degli incroci.
Secondo quanto accertato dagli agenti di Polizia Municipale di IN IA (Corpo Unico Intercomunale), nucleo specialistico infortunistica, intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro per gli accertamenti di rito, si trovava a bordo LL sua autovettura Controparte_1
UL CL e percorreva il rettilineo di Viale LL OC, diretta verso Via Mazzini, quando, giunta al centro dell'intersezione a raso a quattro bracci, in posizione di poco arretrata (6,5 / 7 m.) rispetto ad un passaggio pedonale ivi ubicato, perveniva a collisione con l'odierna parte attrice
. Parte_1
si trovava a bordo LL sua carrozzina elettrica e, sbucando da dietro una Parte_1 IA ND ferma allo Stop di Via TT, si era posta in attraversamento dell'area di intersezione con orientamento da destra verso sinistra, rispetto alla direttrice di marcia dell'autovettura UL LL P_
L'urto tra i veicoli avveniva al centro LL corsia di pertinenza dell'autovettura UL ed interveniva tra il fianco posteriore destro dell'autovettura in transito e la porzione anteriore LL carrozzina elettrica in avanzamento da destra verso sinistra rispetto alla direttrice di marcia dell'autovettura; la collisione è da collocarsi ad una distanza di circa 2,70 metri rispetto alla linea di attestazione di STOP di Via TT ed ad una distanza di circa 5.6 metri rispetto allo zebrato ubicato ad Ovest dell'intersezione teatro del sinistro (cfr. fig. 3 e fig. 4 a pag. 25 LL CTU dinamica in atti).
La carrozzina veniva rinvenuta in stato di quiete a circa 5 metri di distanza rispetto all'attraversamento pedonale posto ad Ovest dell'intersezione (cfr. foto 15 e 16 a pag. 21 e 17 a pag. 22 LL CTU) mentre tra la posizione di quiete LL carrozzina e l'attraversamento pedonale veniva rilevata, in posizione di stasi e riversa a terra, ferita, la sig.ra (cfr. foto 15 a pag. Parte_1
21 e 17 a pag. 22 LL CTU).
L'autovettura UL CL veniva trovata dagli agenti accertatori disposta secondo il suo senso di marcia da Est verso Ovest, con assetto leggermente obliquo da sinistra verso destra rispetto all'asse LL carreggiata stradale (cfr. foto 17 a pag. 22 LL CTU), con la ruota anteriore sinistra sovrapposta alla linea di mezzeria e quella posteriore appena oltrepassata la mezzeria stradale (cfr. foto 18 e 19 a pag. 23 e n. 20 a pag. 24 LL CTU).
6. – Il testimone assistente di Polizia Municipale reparto infortunistica LL sede di Testimone_1 Scandiano intervenuto sul luogo del sinistro, esaminato all'udienza del 28.09.2022, ha dichiarato che “l'eventuale collisione LL carrozzina con la parte posteriore desta del veicolo condotto dalla signora dà conto che la carrozzina ha impegnato l'incrocio in maniera continuativa P_ (dinamica) , che l'auto LL si è trovata davanti la carrozzina e ha sterzato verso P_ sinistra, la carrozzina ha continuato la marcia ed ha urtato la parte posteriore destra dell'auto LL . P_
5 La versione dell'agente è confermata anche dall'agente anch'egli intervenuto sul Testimone_3 luogo del sinistro nel corso del servizio di Polizia Locale del 17/6/2019, che ha specificato come
“La carrozzina non era sulle strisce pedonali ma era a circa 4 / 5 metri nel senso di marcia LL macchina, prima delle strisce pedonali” (cfr. verbale del 23 novembre 2022).
La testimone oculare esaminata all'udienza del 28.09.2022, ha ricordato “che sulla Testimone_2 mia destra c'era una carrozzina ferma con a bordo un disabile e la mia macchina copriva completamente la carrozzina. Alla mia destra c'era un'auto che prima ha rallentato e poi si è fermata per fare passare la carrozzina, nel frattempo dalla mia sinistra sopraggiungeva un'auto che a mio modo di vedere non poteva assolutamente vedere la carrozzina, la carrozzina si è immessa in strada, non era sulle strisce pedonali, ed ha colpito la parte posteriore destra del veicolo che sopraggiungeva. Ricordo che l'auto che sopraggiungeva andava ad una velocità più che moderata.”.
La stessa testimone oculare ha sostenuto nel corso LL sua deposizione che solo la Testimone_2 vettura proveniente dalla sua destra, al contrario LL UL CL condotta dalla P_ transitante alla sua sinistra, potesse dalla sua posizione avvistare la carrozzina che fiancheggiava la sua auto (“ADR: ritengo che l'auto che sopraggiungeva alla mia destra, ha rallentato ed ha arrestato la marcia per far passata la carrozzina, avesse visto la carrozzina”).
Secondo il ricordo LL testimone oculare, solo la tentò una manovra di emergenza in P_ quanto “Ho percepito che la carrozzina non ha interrotto la marcia, ma preciso che la dinamica è durata pochi secondi. Ricordo che l'auto LL ha sterzato a sinistra ed ha frenato P_ nell'attimo in cui sopraggiungeva la carrozzina, per schivarla”.
7. – Dalla lettura LL relazione peritale depositata dal CTU Ing. incaricato da questo Tes_4
Tribunale di ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei documenti in atti e previo sopralluogo del teatro del sinistro, la persona invalida a bordo LL carrozzina elettrica avrebbe dato inizio alla manovra di attraversamento dell'intersezione stradale (da destra verso sinistra rispetto alla direttrice di marcia dell'autovettura UL CL), trovandosi posizionata sulla destra rispetto ad un'autovettura IA ND che, all'intersezione tra Via TT (braccio a Nord) e Viale LL OC, si trovava ferma in attesa di svoltare a destra.
Quindi, “a seguito dell'urto lieve, di tipo eccentrico e tangenziale, intervenuto tra la porzione posteriore con interessamento LL fiancata destra, LL ruota posteriore (cerchio e coppa) e del paraurti posteriore LL UL CL con la porzione avanzata LL carrozzina elettrica, quest'ultima dopo una rotazione attorno al suo asse verticale, disarcionava la sua utilizzatrice facendola cadere a terra” (cfr. pag. 26 LL perizia in atti).
Il CTU, rispondendo a specifico quesito sul punto, ha potuto verificare se e con quanto anticipo la conducente LL UL CL avrebbe potuto avvistare l'odierna parte attrice a bordo LL sua carrozzina e adottare, nello spazio-tempo a disposizione, le manovre alternative salvifiche;
per rispondere al quesito il CTU si è avvalso di un simulatore informatico PC-Crash 14.1, utilizzando le esatte sagome 3D dell'autovettura IA ND e LL carrozzina con la sig.ra a bordo. Parte_1
Il CTU ha quindi provveduto ad elaborare due differenti ricostruzioni virtuali, proponendo due scenari che tenessero conto del posizionamento, rispetto alla linea di attestazione di stop, dell'autovettura IA ND condotta dalla testimone oculare, sig.ra , all'interno di Via Testimone_2
TT (cfr. paragrafo 5.b a pag. 12).
Ipotizzando nello scenario 1 che la disabile in carrozzina fosse ferma alla destra LL IA ND con la pedana appoggia piedi anteriore LL carrozzina allineata alla porzione più avanzata del muso dell'autovettura IA ND (cfr. fig. 5, 6 a pag. 28 e 7, 8 a pag. 29 e foto 21 a pag. 29), la carrozzina era avvistabile a distanza da parte LL conducente dell'autovettura UL, affacciandosi il capo LL signora dal cofano LL IA ND ancor prima che la stessa desse inizio alla manovra di attraversamento dell'area di intersezione;
di conseguenza in questo scenario la conducente LL UL CL, avrebbe avuto lo spazio ed il tempo per poter regolare la propria
6 velocità di marcia ex. art. 141 co. 1, 2 , 3, 4 del C.d.S., analogamente a quanto posto in atto dall'automobilista proveniente dall'opposta direzione di marcia, e avrebbe potuto, pur Parte_3 godendo del diritto di precedenza, arrestarsi ancor prima di giungere all'intersezione stradale, onde agevolare l'attraversamento LL persona disabile.
Nel secondo scenario ipotizzato dal CTU, la disabile in carrozzina si sarebbe fermata alla destra LL IA ND, rimanendo interamente coperta dalla sagoma dell'autovettura, pertanto la conducente dell'autovettura UL CL non poteva avvedersi in anticipo LL presenza LL carrozzina allo stop, avendo potuto percepire il pericolo solo una volta che si è venuta a trovare al cospetto LL disabile, in avanzata fase di attraversamento dell'area di intersezione (cfr. fig. 11 e pagg. 31 e ss LL CTU); secondo questa seconda ipotesi, unico segnale che avrebbe potuto far sorgere nell'automobilista il sospetto di un pedone – non visibile – prossimo all'attraversamento dell'incrocio era la presenza dell'autovettura condotta da ferma nell'opposta corsia di Parte_3 marcia, proprio all'altezza dello zebrato posto ad Ovest dell'intersezione stradale.
Di fatto, in questa seconda ipotesi, solo dopo che la disabile in carrozzina è avanzata di circa 0,9 m. in un tempo di circa 2 sec., sopravanzando così la linea bianca di attestazione di STOP, quando mancavano circa 2 secondi all'urto, la conducente dell'autovettura poteva percepire il pericolo (cfr. fig. 23 pag. 36 LL CTU). A partire dall'istante di percezione del pericolo, trascorso l'intervallo di reazione psicotecnica pari a 1,5 sec., risulta che alla conducente dell'autovettura rimaneva un intervallo pari a 0,5 sec. per poter attuare una manovra evasiva, che nella circostanza si è concretizzata nella manovra di deviazione verso sinistra.
Il CTU ha provveduto anche a calcolare la velocità di marcia dell'autovettura, calcolandola rispettivamente in circa 47 Km/h o 36 Km/h, a seconda che la conducente dell'autovettura UL CL abbia o meno frenato nella fase pre urto.
Dalla CTU in atti non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto che il perito ha effettuato un accurato sopralluogo durante il quale ha effettuato rilievi foto planimetrici che hanno consentito di descrivere dettagliatamente lo scenario teatro del sinistro per poi ricostruirlo virtualmente.
Dalle valutazioni e dai calcoli svolti è emerso come il sinistro potesse essere evitato:
- qualora la conducente dell'autovettura avesse prestato la necessaria attenzione alla guida ed invece di viaggiare alla velocità di circa 36 Km/h (senza frenare nella fase pre-urto) nell'istante in cui ha percepito il pericolo, avesse viaggiato ad una velocità ancora inferiore pari a 28 Km/h;
- qualora la conducente dell'autovettura avesse prestato la necessaria attenzione alla guida ed invece di viaggiare alla velocità di circa 47 Km/h (frenando nella fase pre-urto) nell'istante in cui ha percepito il pericolo, avesse viaggiato ad una velocità inferiore pari a 34 Km/h.
Questo Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico Ing. Testimone_4 sui quesiti posti;
la CTU è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti e l'esame completo dei documenti e ha preso puntuale e ragionata posizione sulle osservazioni presentate dal CTP dell'attore e di parte convenuta (cfr. pagg. 47 e ss. LL perizia), dando loro esaustiva risposta.
Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza LL Suprema Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo LL motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, (Cass. civ.,
3 aprile 2007, n. 8355).
8. – Da quanto sopra, possono trarsi le seguenti considerazioni giuridiche.
7 Contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, per il Codice LL Strada gli ausili meccanici per disabili, come nella fattispecie le carrozzine a motore elettrico, non sono classificate come veicoli, rientrando tra le ipotesi espressamente escluse dalla nozione di veicolo fornita dall'art. 46 co. 1 lett. b) del C.d.S..
Ne consegue che alle carrozzine elettriche e agli scooter per disabili si applica la disciplina prescritta ai pedoni in strada, in particolare l'articolo 190 C.d.S. “Comportamento dei pedoni”; quindi, essendo stato accertato che la carrozzina ha impegnato l'incrocio stradale al di fuori delle strisce pedonali, si applica alla stessa la seguente prescrizione del Codice LL strada “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Altrimenti, l'infortunata a bordo LL sua carrozzina elettrica equiparabile ad un Parte_1 pedone, invece di attraversare Viale LL OC ad una distanza di circa 5 metri rispetto allo zebrato posto alla sua destra ad Ovest dell'intersezione, omettendo di fatto di dare la precedenza alla sopraggiungente autovettura UL CL, avrebbe potuto raggiungere l'attraversamento pedonale ubicato in aderenza all'area di intersezione a quattro bracci.
Tanto premesso in fatto, l'art. 2054 comma 1 c.c. sancisce una presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente in caso di investimento di pedone: in tal caso la responsabilità dell'automobilista è esclusa solo se questi riesca a provare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone e di prevenirne tempestivamente i movimenti. Pertanto, spetta al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che non rileva l'anormalità LL condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tanto più che in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite LL prevedibilità, dovendosi compiere la valutazione circa la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo.
Nella specifica ipotesi di investimento di un pedone, affinché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite, è necessario che “... il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme LL circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente. ..” (così Cass. pen n°20027/08; cfr. anche Cass. pen n°40908/05 secondo cui “... il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza LL quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme LL circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo ...”).
Infine, la circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista (Tribunale , Milano , sez.
X , 15/05/2023 , n. 3897); infatti, sul conducente grava una prova molto rigorosa, posto che egli deve dimostrare che l'evento è avvenuto per un fatto imprevedibile ed inevitabile, tant'è che anche l'improvviso attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali non esclude la responsabilità del veicolo investitore perché l'automobilista, in seguito dell'avvistamento del
8 pedone, avrebbe dovuto adeguare la propria condotta di guida alla concreta situazione di pericolo. Ne consegue che in caso d'investimento del pedone, perché possa essere completamente esclusa la responsabilità del conducente del veicolo è necessario che lo stesso si sia trovato - per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza - nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso (Tribunale , Firenze , sez. II , 07/09/2022 , n. 2430).
Tra l'altro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, sì da poter sostenere che si tratti LL causa esclusiva dell'evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamento del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, allorquando l'impatto si sia verificato al centro LL carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento, cosicchè, l'investimento doveva ricondursi alla evidente disattenzione del conducente del veicolo, il quale, evidentemente, pur procedendo ad una andatura moderata, non si era avveduto per tempo LL presenza del pedone (Cassazione penale , sez. IV ,
04/05/2022 , n. 18748).
9. - Tanto premesso in diritto, rispetto ai due scenari possibili ricostruiti dal CTU, l'istruttoria testimoniale ha consentito di ritenere maggiormente attendibile lo scenario n. 2; infatti, secondo la testimone oculare di esaminata all'udienza del 28.09.2022 “la mia macchina copriva Testimone_2 completamente la carrozzina” perciò l'auto che sopraggiungeva alla sua sinistra, guidata dalla
“non poteva assolutamente vedere la carrozzina”. P_
Detta testimonianza conferma il dichiarato LL stessa che, in sede di Controparte_1 interrogatorio formale, ha dichiarato di aver percepito la carrozzina solo una volta occupato l'incrocio “io mi sono trovata la carrozzina di fianco e non davanti, quindi ho cercato di sterzare e lei mi ha preso nella parte posteriore dell'auto”.
Quindi, solo dopo che la sig.ra disabile in carrozzina ha sopravanzato la sagoma LL IA ND ed è avanzata rispetto alla linea di attestazione di Stop, la conducente dell'autovettura UL ha potuto percepirla come pericolo, avendo a disposizione 2 secondi dall'istante dell'urto per accorgersi del pericolo.
Tuttavia la stessa testimone oculare ha ricordato che la vettura proveniente dalla sua Testimone_2 destra, al contrario che la UL CL condotta dalla transitante alla sua sinistra “ha P_ rallentato ed ha arrestato la marcia per far passata la carrozzina”.
La circostanza che l'automobilista che procedeva nell'opposto senso di marcia Parte_3 dell'odierna parte convenuta, si fosse arrestata prima dell'attraversamento pedonale ubicato ad Ovest, onde favorire ed agevolare l'attraversamento LL disabile in carrozzina, visibile dall'opposta prospettiva, è circostanza di particolare rilievo, utile ad escludere l'assoluta imprevedibilità LL condotta imprudente del pedone ai fini del superamento LL presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cc..
Infatti, per come osservato anche dal CTU, nonostante la carrozzina, ferma allo stop alla destra LL IA ND, fosse coperta dalla sagoma dell'autovettura (cfr. fig. 11 e pagg. 31 e ss LL CTU), la conducente del veicolo EN GG IN avrebbe dovuto prestare attenzione all'arresto LL vettura condotta da nell'opposta corsia di marcia, proprio all'altezza Parte_3 dello zebrato posto ad Ovest dell'intersezione stradale, e avrebbe pertanto dovuto sospettare l'imminente attraversamento dell'incrocio da parte di un pedone a lei non visibile;
il sospetto avrebbe dovuto condurla a tenere una velocità ancora inferiore ai limiti vigenti in strada ed un comportamento ancora più prudente nell'impegnare l'incrocio.
Avendo la stessa dichiarato di aver frenato nella fase pre-urto, secondo i calcoli del CTU P_ il sinistro poteva essere evitato qualora la conducente dell'autovettura avesse prestato la necessaria attenzione alla posizione delle altre vetture in strada, in un incrocio trafficato e fiancheggiato da palazzi e attraversamenti pedonali, ed invece di viaggiare alla velocità di circa 47 Km/h nell'istante
9 in cui ha percepito il pericolo (comunque inferiore ai limiti di velocità ivi previsti), avesse viaggiato ad una velocità inferiore pari a 34 Km/h.
Nonostante il sinistro si sia consumato in pochi secondi, il fatto che la conducente LL UL
CL sia riuscita nel tentativo di attuare una manovra evasiva (consistita in una deviazione verso sinistra) dimostra che l'incidente era, oltre che prevedibile, anche evitabile usando una maggior prudenza e una minor velocità, arrestandosi anzitempo in corrispondenza dello zebrato, al fine di agevolare l'attraversamento LL disabile in carrozzina, a prescindere dal fatto che il pedone non fosse sulle strisce e dovesse prestare la dovuta precedenza ai veicoli in transito.
D'altro canto è lo stesso Codice LL Strada a prescrivere agli automobilisti un'ulteriore riduzione e moderazione LL velocità rispetto ai limiti generici e specifici previsti per le strade urbane, in prossimità di un'intersezione stradale preceduta e seguita da attraversamenti pedonali ed in un tratto di strada fiancheggiato da marciapiedi e da edifici, ai sensi degli artt. 141/ 1, 2, 3 e 4 C.d.S..
In un caso similare, il Tribunale di Milano, sez. X , 15/05/2023 , n. 3897, ha affermato il seguente principio che si condivide e fa proprio: “In caso di sinistro stradale (investimento di pedone) la circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista, anche indipendentemente dal fatto che il semaforo fosse verde per il flusso del traffico veicolare, qualora venga accertato che la condotta dell'automobilista sia stata senza dubbio imprudente, avendo lo stesso sorpassato il veicolo precedente in prossimità di incrocio senza moderare la velocità, né prestare attenzione adeguata alla strada.”.
10. - Pertanto, né l'automobilista convenuta né la società di Assicurazione hanno fornito prova dell'imprevedibilità oltre che inevitabilità dell'evento dannoso e LL esclusiva responsabilità LL vittima nella causazione del sinistro.
Il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass.
28/08/2020, n. 17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n. 12127).
Ebbene, il comportamento incauto del pedone , che ha attraversato la strada Parte_1 al di fuori delle strisce pedonali e senza verificare il sopraggiungere di veicoli in strada (visibili in una strada rettilinea), sbucando dal fianco di una IA ND che impediva all'automobilista di scorgerla già in lontananza all'approssimarsi dell'incrocio, ha contribuito, in maniera prevalente, alla verificazione dell'evento.
Infatti, è emerso che abbia attraversato l'incrocio al di fuori delle strisce Parte_1 pedonali, benchè nell'area di intersezione a raso a 4 bracci fossero presenti ben due attraversamenti pedonali distanti tra di loro poco meno di 22 metri (pag. 14 CTU).
Benchè il marciapiede fosse sopraelevato rispetto al piano viabile (cfr. foto 10 a pag. 15 e 11 a pag.
16 LL CTU) e non fosse per tale motivo fruibile da persona disabile obbligata a spostarsi con una carrozzina a propulsione elettrica (cfr. foto 11 e pag. 16-17 CTU), l'attrice , Parte_1 invece di attraversare Viale LL OC fuori dalle strisce pedonali, avrebbe potuto e dovuto raggiungere dalla carreggiata lo zebrato posto alla sua destra, ad Ovest dell'intersezione, ad una distanza di poco più di 5 metri, rendendosi così maggiormente visibile agli automobilisti in transito nell'incrocio ed evitando di divenire per sé e per loro un pericolo.
Tale prudenza nell'attraversamento dell'incrocio da parte del pedone era maggiormente pretendibile se si considera che alla sua sinistra (sulla destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura UL condotta dalla , una recinzione ed un muretto di cinta di altezza pari a 1,80 m. P_ determinavano una limitazione di visuale per chi percorre Viale LL OC in direzione del braccio di Via TT (cfr. foto 9 e 10 a pag. 15 LL CTU), limitando l'avvistamento del pedone solo dopo che la carrozzina fosse avanzata rispetto alla linea bianca di attestazione di stop, quando
10 mancavano solo 2 secondi all'urto, in uno spazio temporale alquanto limitato (cfr. fig. 23 pag. 36 LL CTU).
Infine, per come dichiarato in sede di interrogatorio formale da e confermato Controparte_1 anche dalla testimone oculare la carrozzina non solo ha impegnato l'incrocio al di Testimone_2 fuori delle strisce, avanzando senza prestare la dovuta prudenza alle macchine che sopraggiungevano, ma non ha interrotto o deviato la sua marcia nemmeno al sopraggiungere dell'auto condotta dalla andando a colpire la parte posteriore LL vettura, senza P_ nemmeno tentare di schivarla.
Per questo motivo si ritiene equo riconoscere la concorsualità del danneggiato al verificarsi dell'evento, nella misura dell'80%, avendo violato l'art. 190 co. 2 C.d.S., per aver attraversato fuori dalle strisce pedonali senza riconoscere la dovuta precedenza.
Al sinistro ha concorso nella misura del 20% la conducente per non aver moderato la P_ velocità rispetto ai limiti generici dei 50 km/h previsti per le strade urbane, in prossimità di un'intersezione stradale preceduta e seguita da due attraversamenti pedonali e fiancheggiata da marciapiedi e da edifici, per come prescritto dagli artt. 141/ 1, 2, 3 e 4 C.d.S., e per non aver prestato la dovuta attenzione alla strada e alla macchina ferma nell'opposta direzione di marcia, essendo comunque richiesto all'automobilista di prevedere in strada anche i movimenti imprudenti altrui ed adeguare la guida alle circostanze del caso.
11. – Accertato l'evento lesivo e il nesso causale con la condotta denunciata, è stato verificato mediante il CTU dott. che l'evento ha determinato i seguenti danni alla salute: Persona_1
- trauma toracico con fratture costali multiple a destra (3-4-5-6-7-8-9-10, particolarmente scomposte quelle LL 5 e 6 costa), frattura LL VII costa sinistra e falda di PNX destro,
- frattura sovracondilare omerale distale destra con distacco quasi completo LL troclea omerale ruotata medialmente e frattura ingranata del capitello radiale,
- frattura sottocapitata ingranata del collo femorale sinistro.
Tale complessa lesività ha comportato il ricovero dapprima presso l' di Reggio Emilia e poi CP_4 presso l'Ospedale di Scandiano;
durante la degenza, protrattasi ininterrottamente sino al 17/7/2019, veniva applicato drenaggio all'emitorace destro e posta indicazione al trattamento conservativo delle fratture con conseguente applicazione di tutore di gomito a destra. La paziente è stata sottoposta a controlli clinico-strumentali negli anni 2019 e 2020.
Attualmente residua toracoalgia destra con esito cicatriziale chirurgico da drenaggio nonché esiti asintomatici di frattura LL 7° costa sinistra;
alterazione del profilo anatomico e viziato atteggiamento del gomito destro con deficit funzionale dello stesso;
attendibile coxalgia sinistra.
Al contrario, trattandosi di paziente affetta da sindrome da Kugelberger AN che - già prima dell'incidente in esame risultava impossibilitata al carico per atrofia muscolare degli arti inferiori, la TVP dell'arto inferiore destro non va ritenuta concausalmente riconducibile all'evento in esame.
Tuttavia, il quadro menomativo a carico dell'arto superiore destro (peraltro dominante), interferendo sul corretto utilizzo LL carrozzina motorizzata, limita parzialmente la precedente autonomia LL paziente.
Per queste ragioni residuano postumi valutati dal CTU nella misura del 33% (trentatre per cento) in ambito biologico che comportano un grado di sofferenza, in una scala da 1 a 5, pari a 3; è stato riconosciuto anche una inabilità temporanea biologica totale di 30 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 15 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni;
il grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 può essere individuato in 4 durante i
30 giorni di ricovero ed in 3 durante il successivo periodo di inabilità.
Alla relazione del CTU non sono state formulate osservazioni da parte dei consulenti di parte e le sue conclusioni, condivisibili, sono fatte proprie da questo giudicante.
11 12. - L'istituto di assicurazione e la convenuta hanno contestato la pretesa attorea per P_ quanto concerne la quantificazione del danno effettuata applicando un appesantimento del punto per la sofferenza morale e un aumento a titolo di personalizzazione;
hanno contestato altresì la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo la richiesta di rifusione delle spese mediche sostenute non correlata da adeguati giustificativi, in quanto documentata da nota proforma priva di valore fiscale.
Seguendo ormai un consolidato indirizzo LL giurisprudenza di legittimità, va ribadito che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute (che comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore “standard” del risarcimento) deve seguire alla prova dell'incidenza dell'accertata menomazione “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dalla legge n. 124/2017, c.d. “Legge Concorrenza”). Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e affatto diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno (si veda Cass.civ., sent. n. 7513/2018, Cass. civ., n. 10912/2018, Cass. civ., n. 23469/2018, Cass. civ., n.
27482/2018 e Cass. civ., n. 28988/2019).
Ne consegue che la necessità di assistenza per persone disabili che abbiano subito un danno biologico così rilevante costituisce purtroppo conseguenza ordinaria che deriva dalla lesione personale e non è apprezzabile secondo quella eccezionalità che giustificherebbe la richiesta personalizzazione, rientrando nelle conseguenze ordinarie di un danno alla salute di tale importanza.
Quanto al richiesto danno morale, è ben vero che esso, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, cui questo giudice ritiene di dovere prestare adesione in ragione dell'autorevolezza del precedente e per il rispetto LL funzione di nomofilachia LL Suprema Corte, non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale;
pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Tuttavia, è altrettanto vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni;
e che nel caso di specie, appare certamente possibile presumere una sofferenza morale connessa al dolore patito per la lesione oggetto di causa, che ha provocato un danno biologico rilevante e ha costretto la paziente a sottoporsi a molteplici accertamenti diagnostici e plurime cure;
senza contare che lo stesso CTU ha riconosciuto come i postumi residuati hanno aggravato il già compromesso stato di salute, riducendo parzialmente la precedente autonomia LL paziente e riconosciuto un alto grado di sofferenza fisica, in una scala da 1 a 5 pari a 4 durante i 30 giorni di ricovero ed in 3 durante il successivo periodo di inabilità.
Pertanto, conformemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, tenendo conto del fatto che le nuove tabelle Milanesi del 2024 prevedono una liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale (voce “incremento sofferenza morale”), può trovare applicazione la voce “sofferenza morale” già prevista dalle Tabelle di Milano nella misura ivi prevista (l'aumento progressivo per punto dal 26% al 50% per un'invalidità permanete dal 10 al 34 %).
Sono quindi dovuti alla danneggiata , all'epoca del sinistro del 17/6/2019 di Parte_1 anni 68, le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico e morale):
- per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta all'attrice è pari ad € 7.043,75 (di cui € 3.450,00 per invalidità temporanea totale, € 1.293,75 per invalidità al 75%, € 2.300,00 per l'invalidità al 50%);
- a titolo di danno permanente da lesione all'integrità psicofisica (Percentuale di invalidità permanente 33%; Punto base danno biologico permanente € 5.366,74; punto danno non
12 patrimoniale biologico + morale al 49% € 7.996,44) è riconosciuto l'importo di € 175.482,00 (di cui
€ 117.773,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 57.709,00 a titolo di sofferenza morale).
Dette somme vanno ridotte in proporzione al concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore (80%), nel minor importo di € 36.505,15 a titolo di danno non patrimoniale (€ 1.408,75 + € 35.096,40).
All'attrice spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di spese sanitarie e di consulenza tecnica di parte: le spese mediche documentate congrue assommano a complessivi € 7.402,00, come da nota pro forma rilasciata dal centro San Luca e relativa a visite specialistiche,
FKT e relazione medico-legale (doc. 8 allegato all'atto di citazione); tale spesa, documentata mediante pro-forma, contrariamente da quanto sostengono le convenute, non costituisce un mero preventivo ma, al contrario, un consuntivo, come si evince dalla dizione riportata in calce al documento ove si legge "si certifica che la signora abbia eseguito presso la nostra struttura le seguenti cure fisioterapiche”; né le convenute hanno posto in dubbio che l'attrice si sia effettivamente sottoposta ai trattamenti descritti nella nota.
Anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate;
nel caso di specie le spese di CTP di parte attrice risultano ricomprese nelle spese mediche documentate, per come espressamente dichiarato nell'elaborato peritale.
A ciò va aggiunto il risarcimento del danno materiale subito dalla carrozzina, quantificato inEuro 6.649,76 come da preventivo n. 526 dell'08.07.2019 da parte LL società Parte_4 con sede a Reggio Emilia in Via Melissa 5/A, cui è seguita la scelta di sostituzione del dispositivo piuttosto che la sua riparazione che si rendeva antieconomica (pag. 46 LL CTU).
Anche il danno patrimoniale andrà liquidato in proporzione al concorso di colpa di Parte_1
pari al 80% LL responsabilità dell'evento colposo, e liquidato nella minor somma di
[...]
€ 2.810,35, oltre rivalutazione ed interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo.
All'attrice spetta, oltre agli importi indicati a titolo di risarcimento del danno alla salute patito, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi di anno in anno dalla data del sinistro secondo le indicazioni fornite dalla Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza del 17 febbraio 1995, n. 1712 (id. Sez. 2,
Sentenza n. 878 del 03/02/1999).
Infatti, per giurisprudenza ormai pacifica “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo LL mancata disponibilità LL stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, n.22607).
Invece, non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto l'attrice non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa LL mancata, tempestiva disponibilità LL somma dovuta a titolo di risarcimento.
Accolta parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti dell'automobilista qui convenuta, va conseguentemente accolta nella stessa misura anche la domanda Controparte_1 di manleva avanzata dall'assicurata nei confronti LL compagnia di assicurazione
[...] chiamata in garanzia, sebbene nei limiti del massimale di Controparte_2 cui alla polizza RCA stipulata dalla (pari ad euro 6.070.000,00 per danni alla persona ed P_ euro 1.220.000,00 per danni alle cose - doc. 2 di . Controparte_2
13 13. - Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., in ossequio alla nozione di soccombenza, deve procedersi alla compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, stante l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta dall'attrice con riduzione del quantum debeatur in ragione del concorso di colpa del danneggiato e dei correttivi in termini quantitativi promossi dalle convenute
(Cass. civ., n. 10113/2018).
Devono essere poste in via definitiva a carico solidale di tutte le parti processuali, stante la soccombenza reciproca, le spese liquidate in corso di giudizio ai c.t.u. Ing. e dott. Testimone_4
, come liquidate con decreti rispettivamente del 10.08.2023 e 28.04.2024. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del giudice dott.ssa Ersilia Carlucci, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1 e, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura dell' 80%, per
[...]
l'effetto condanna ex art. 2043 e 2054 c.c. al pagamento in favore di Controparte_1
LL somma complessiva di € 36.505,15 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale patito, oltre rivalutazione dalla data del sinistro alla pronuncia LL sentenza ed interessi legali fino all'effettivo pagamento, e LL somma di € 2.810,35 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo;
2) accoglie la domanda di manleva avanzata dalla convenuta e per l'effetto Controparte_1 dichiara tenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ex art. 144 D.Lgs. 209/2005 e nei limiti di polizza, a tenere indenne e manlevare per le pronunce di condanna statuite nei suoi confronti;
Controparte_1
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
4) pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali ( Parte_1
e i compensi
[...] Controparte_1 Controparte_2 liquidati in corso di causa in favore dei CTU Ing. e dott. . Testimone_4 Persona_1
Così deciso in Reggio Emilia, il 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
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