Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5547 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AS TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio di via Jannelli n. 186, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio – inadempimento formatosi sull'atto di invito e diffida, inviato il 12/09/2025 mediante p.e.c., con cui il ricorrente richiedeva l'intervento del Comune di Napoli, per provvedere alla rimozione, in danno del Condominio di via Jannelli n. 186 ed a spese dello stesso, del cancello metallico, posto alla via Jannelli, a chiusura di un tratto di strada denominata via Cupa Sgambati, in esecuzione della disposizione dirigenziale n. 323/A20/082020 del 28 settembre 2020;
e per la declaratoria
della fondatezza della predetta istanza ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\01\2026:
per l’annullamento, previa sospensiva:
- della nota, prot. n. PG/2025/1125656 del 03.12.2025, a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli (cfr. all. n. 1);
- se e per quanto di ragione, delle deliberazioni di G.C. n. 2100 del 16.06.2000, n. 3437 del 15.12.2001, n. 1861 del 23.03.2006, n. 85 del 13.03.2025 e della disposizione dirigenziale n. 346 del 16.11.2020, di cui non si conoscono i contenuti;
- nonché d’ogni altro atto di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, il dott. LO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente agiva per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Napoli circa l’atto di diffida, i cui contenuti sono specificati in epigrafe; laddove con i motivi aggiunti gravava il riscontro fornito dall’Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo dell’ente, relativamente a tale diffida.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, riportandosi nelle sue difese al riscontro in atti fornito dal citato Servizio Antiabusivismo.
Dopo alcuni rinvii, si perveniva all’odierna camera di consiglio, nel corso della quale parte ricorrente rappresentava che il cancello, oggetto dell’epigrafata diffida, era stato infine rimosso, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; richiesta cui la difesa dell’Amministrazione resistente s’associava; indi il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che – stando quanto dichiarato dal difensore del ricorrente all’odierna udienza camerale – relativamente al ricorso ed ai motivi aggiunti in esame, va dichiarata cessata la materia del contendere, stante la piena soddisfazione dell’interesse pretensivo (alla rimozione dell’epigrafato cancello), oggetto prima della diffida rivolta al Comune di Napoli e, poi, del riscontro fornito – a tale diffida – dal Servizio Antiabusivismo dell’ente.
Le spese di lite, per la natura in rito della decisione, possono compensarsi tra le parti, fermo il rimborso del contributo unificato versato, da porsi a carico del Comune di Napoli, per soccombenza virtuale, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ove versato, in favore del ricorrente ed a carico del Comune di Napoli, con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO IN |
IL SEGRETARIO