Articolo 88 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 58 quaterArticolo 58 quinquies
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24 agosto 1975
Art. 88. Attuazione dei ruoli del personale

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975