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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2363 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato POLO SERENA
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
24/11/1983, rappresentata e difesa dall'avvocato D'AQUINO GIUSEPPINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: insistono per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dettagliatamente riportate nel ricorso introduttivo e che qui di seguito si elencano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno l'attuale residenza nell'abitazione sita nel Comune di Cassola (VI) in Via Papa Giovanni
XXIII n. 22. I genitori frequenteranno i figli in modo paritetico, tenendo conto delle loro esigenze scolastiche, dei loro impegni extra scolastici e degli impegni e turni di lavoro degli stessi ricorrenti.
Si precisa infatti che i ricorrenti si trovano nella condizione di dover crescere i propri figli senza alcun supporto familiare, poiché le famiglie di origine di entrambi risiedono in altra regione. Le parti, pertanto, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita cui faranno riferimento compatibilmente con i propri impegni e turni di lavoro che, come si dirà più avanti, verranno mensilmente comunicati:
- i figli, tutti i giorni, consumeranno il pranzo con il padre e la cena con la madre, ad eccezione della domenica, giorno in cui pranzeranno con la mamma e rimarranno con lei fino alle ore 16.00 per poi recarsi dal papà con cui ceneranno, rimanendo con lui fino alle ore 21:00 nei periodi di frequenza scolastica e 21:30 durante i periodi di festività scolastiche. I figli inoltre staranno per l'intera giornata con il papà nel suo giorno di riposo dal lavoro (attualmente il giovedì), consumando con lui entrambi i pasti;
- da gennaio 2026, e comunque da quando il padre si sarà traferito nella nuova abitazione, fermo restando quanto stabilito al punto precedente che verrà mantenuto, i figli trascorreranno con il padre anche: - una notte infrasettimanale;
- per due fine settimana al mese la notte tra il sabato e la domenica e quella tra la domenica ed il lunedì. A tal fine il Sig. terrà a dormire con sé i figli, CP_1 ritirandoli dalla madre alle ore 20:30 qualora non cenassero già con lui, e riaccompagnandoli a scuola il mattino seguente o presso l'abitazione della madre qualora il giorno seguente non vi fossero attività scolastiche;
- durante il periodo scolastico, il padre si impegna ad andare a prendere la figlia Per_2
a scuola nei giorni in cui esce alle 12:30 e, dopo aver pranzato con lei, la madre si impegna ad andarla a prendere presso l'abitazione del padre entro le ore 13.30 o, in alternativa, il padre porterà la figlia al lavoro dove la consegnerà alla madre;
il figlio sarà autonomo negli spostamenti poiché Per_1 rientrerà da scuola a casa autonomamente servendosi dei mezzi pubblici, come già sta facendo;
- ulteriori o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, per motivi scolastici, sportivi e sociali dei figli. I ricorrenti, lavorando in MEDIAMARKET S.p.a. entrambi su turni, concorderanno, entro il giorno 25 del mese per l'intero mese successivo, i giorni precisi in cui i figli staranno con l'uno e con l'altro genitore, sempre nel rispetto della permanenza paritetica dei figli
2 presso i genitori. I figli poi trascorreranno le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) con i genitori ad anni alterni, mentre nei giorni di vacanza scolastica i genitori rispetteranno il calendario concordato di mese in mese, avvalendosi, ove necessario, di centri ricreativi estivi o di altri ausili. Durante le vacanze estive ed trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 Per_2 entrambi i genitori.
3. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra mentre, in ragione della CP_2 prevista frequentazione paritetica, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli durante il tempo trascorso insieme.
4. I genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, da individuarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di approvare. I genitori concordano che pagheranno al 50% le spese relative alla mensa scolastica.
5. L'abitazione familiare sita in Cassola (VI) Via Papa Giovanni XXIII n. 22, condotta in locazione con contratto sottoscritto dai sig.ri e , resta assegnata, con tutto l'arredo in essa
CP_2 CP_1 contenuto, alla sig.ra che si accollerà il relativo canone mensile di € 590,00; la sig.ra
CP_2 provvederà ad intestare esclusivamente a lei tutte le utenze relative all'immobile (luce,
CP_2 gas, acqua, rifiuti etc.) entro il 31 dicembre 2025, facendosene esclusivo carico. Il prima possibile, e comunque alla prima scadenza, la Sig.ra provvederà ad intestare a sé il contratto di
CP_2 locazione relativo all'appartamento di Via Papa Giovanni XXIII n.22. Il sig. si impegna a CP_1 rilasciare, con il consenso della moglie espresso in sede di firma del presente ricorso, l'abitazione familiare per trasferirsi altrove entro e non oltre il 31/12/2025 ed a trovare una nuova abitazione dove trasferirà la propria residenza, asportando i propri effetti personali dall'abitazione familiare e parte delle stoviglie e della biancheria. Il Sig. porterà con sé i propri beni ed effetti personali, CP_1 mentre la Sig.ra al fine di agevolare il trasferimento del marito presso una nuova
CP_2 abitazione, avrà piena discrezionalità nel decidere se il Sig. potrà portare con sé alcuni CP_1 elettrodomestici attualmente presenti nella casa coniugale, e, nell'eventualità, sempre con discrezionalità, individuerà quali. I coniugi si danno reciprocamente atto che tutti gli arredi ed i beni presenti all'interno dell'abitazione familiare, ad eccezione degli effetti personali del sig. , di CP_1 parte delle stoviglie e della biancheria e di quanto la Sig.ra vorrà eventualmente lasciargli,
CP_2 resteranno tutti di proprietà della sig.ra il sig. rinuncia espressamente fin da ora
CP_2 CP_1 ad ogni pretesa sui beni mobili e/o su eventuali indennizzi per l'acquisto degli stessi beni rimasti nella casa coniugale acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio. A decorrere dal mese di giugno 2025
e fintantoché il sig. non avrà trovato una nuova abitazione e vi si sarà trasferito, il canone di CP_1
3 locazione dell'abitazione familiare ed i costi delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia fissa, tassa rifiuti) saranno sostenuti al 50% da ciascun coniuge. Parimenti avverrà con la spesa alimentare il cui costo, una volta utilizzati i buoni pasto di cui entrambi i coniugi possono usufruire, verrà diviso al 50%.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
7. A ciascun coniuge rimarrà l'esclusiva proprietà del veicolo allo stesso intestato. L'autovettura Ford
Fiesta tg. DX582TP, intestata alla Sig.ra resterà, pertanto, alla stessa e Controparte_2
l'autovettura Lancia Y10 tg. BA721NZ, intestata al Sig. , resterà, pertanto, allo Controparte_1 stesso. Ciascun coniuge si farà carico di eventuali sanzioni amministrative e del pagamento della tassa automobilistica regionale sia pregressa che futura relativa al veicolo rispettivamente intestato. La
Sig.ra entro la prossima scadenza di gennaio 2026, provvederà ad intestare a sé stessa CP_2
l'assicurazione dell'autovettura Ford Fiesta, attualmente intestata al marito.
8. Il conto corrente Deutsche Bank avente IBAN [...], intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà intestato al solo Sig. . I coniugi, entro dieci giorni dalla Controparte_1 sottoscrizione del presente accordo, provvederanno ad effettuare presso la citata banca le operazioni utili a tale scopo. I coniugi concordano altresì che l'eventuale saldo attivo di detto conto corrente sia da ritenersi di proprietà esclusiva del solo Sig. ; ugualmente, i coniugi concordano Controparte_1 che qualsiasi debito gravante su detto conto corrente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti, prestiti e pignoramenti, rimarrà a carico esclusivamente del Sig. , CP_1 quale unico debitore. La Sig.ra all'atto della sottoscrizione del presente accordo, Controparte_2 provvederà a restituire il Bancomat collegato al predetto conto corrente che attualmente è nella sua disponibilità.
9. La Sig.ra manterrà la custodia del libretto postale sul quale viene accreditata l'indennità CP_2 scolastica relativa al figlio . Il Sig. si impegna, compatibilmente con le Per_1 Controparte_1 proprie disponibilità economiche, ad effettuare versamenti spontanei su detto libretto. I genitori si consulteranno e decideranno congiuntamente in merito ad eventuali prelievi dal medesimo libretto.
10. I coniugi si impegnano al rispetto reciproco e, nell'interesse dei figli, a mantenere un comportamento adeguato nei rapporti con terze persone. In particolare, si asterranno dal coinvolgere i figli in frequentazioni o ambienti che non offrano condizioni educative, affettive e relazionali coerenti con l'età e lo sviluppo dei minori. Qualora dovessero intraprendere nuove relazioni affettive, ciascun genitore si impegna a tutelare la sensibilità dei figli, introducendo gradualmente nuove figure solo laddove la relazione si dimostri stabile e compatibile con il benessere emotivo dei minori.
4 11. I genitori si impegnano reciprocamente a consentire ai figli, e in particolare alla figlia di Per_2 frequentare il catechismo e di portare a termine il percorso finalizzato alla ricezione dei sacramenti secondo la religione cristiana cattolica. L'impegno alla frequentazione del catechismo da parte della figlia e la partecipazione alle funzioni religiose da parte di entrambi i figli saranno ad esclusivo Per_2 carico del Sig. , così come le eventuali spese da sostenere, incluse quelle per la ricezione dei CP_1 sacramenti ed i relativi festeggiamenti.
12. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente.
13. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SCAFATI (VI) in data 22/05/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori in via paritetica, con i tempi e alle condizioni riportati in epigrafe;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cassola (VI) Via
Papa Giovanni XXIII n. 22 in favore di quale genitore convivente con i figli Controparte_2 minori;
5 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in SCAFATI (SA) in data 22/05/2009 con atto trascritto al n. 25,
[...] parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCAFATI (SA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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