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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5382/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 11/06/2025, innanzi al Giudice dott. RI ER, è comparso per Parte_1
l'avv. CITRO ALESSANDRO, il quale parti precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio, e all'esito dà lettura ai sensi degli artt.
429 e 281-sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5382 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO CITRO;
Parte_1 P.IVA_1
- Opponente - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 118 Parte_1 del 30.06.2021, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.014 per violazione dell'art. 101 d.lgs. n. 152/2006 per il superamento di 3,12 mg/l del valore limite previsto per l'azoto ammoniacale, con riferimento alle acque in uscita dall'impianto di depurazione a servizio della casa di cura per anziani “La Fazenda” da lei gestita.
L'accertamento ha origine dal sopralluogo del 10.05.2018 condotto dal Dipartimento
Pressioni sull'Ambiente dell'ARPA Lazio presso l'impianto di depurazione della struttura, con prelievo di campione istantaneo delle acque reflue.
L'amministrazione opposta è rimasta contumace.
2. Con il primo motivo di opposizione parte attrice contesta le modalità utilizzate per il campionamento deducendo che il codice dell'ambiente stabilisce, quale metodologia ordinaria, il prelievo di campione medio nell'arco di tre ore, al fine di garantire la pagina 1 di 4 rappresentatività dello scarico che, per sua natura, presenta variabilità temporale;
il campionamento istantaneo costituisce deroga eccezionale, ammissibile esclusivamente in presenza di particolari e motivate esigenze idonee a cristallizzare fenomeni inquinanti di breve durata. Nel caso di specie, gli operatori hanno motivato il prelievo istantaneo con la generica ed insufficiente argomentazione della «composizione variabile e non prevedibile dello scarico», ma tale motivazione: (i) non individua le comprovate esigenze richieste dalla norma;
(ii) è contraddittoria, in quanto proprio la variabilità dello scarico avrebbe reso più rappresentativo il campionamento ordinario su arco temporale esteso;
(iii) manca di specificità, rendendo il verbale di accertamento privo di valenza probatoria. La carenza motivazionale del campionamento istantaneo determina l'illegittimità del verbale di accertamento e, per l'effetto, dell'ordinanza-ingiunzione che su di esso si fonda.
3. Il punto 1.2.2. dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale», prevede che «Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)». Con riferimento alle acque reflue urbane, poi, il punto
1.1. dell'allegato prevede che «Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle
1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore».
Per costante giurisprudenza di legittimità, tuttavia, «In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal d.lgs. n. 152 del
1999 [corpo normativo poi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 152 del 2006, ndr] non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso;
l'inosservanza della indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità» (Cass. n. 6638 del 20/03/2007; nello stesso senso Cass. n. 11479 del
16/05/2006 e n. 17571 del 02/08/2006 e da ultimo, sia pur in tema di tutela dalle frodi alimentari, n. 30964 del 07/11/2023).
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, come detto, l' ha proceduto ad un campionamento istantaneo Parte_2 con la motivazione secondo cui «trattasi di scarico a composizione variabile e non prevedibile». Questo significa che campioni diversi, prelevati nell'arco di alcune ore, avrebbero presentato una tale variabilità di risultati da non poter essere utilizzati per un calcolo medio;
quella adottata dall'amministrazione appare quindi una scelta tecnica ben ponderata, effettuando campionature istantanee, da sole significative a rappresentare il superamento dei valori limiti in quel dato momento. Lo stesso rappresentante della società opponente presente al momento dell'ispezione, peraltro, nulla ha osservato circa il metodo di prelievo adottato.
La bontà del metodo utilizzato è stata del resto già confermata sia dalla giurisprudenza di questo Tribunale sia da quella della Corte di appello di Roma (Trib. Velletri n. 2893/2016 del
29/09/2016; C.d.A. Roma n. 7007/2024 del 07/11/2024 e n. 1101/2025 del
19/02/2025, tutte in Banca dati di merito).
4. Con il secondo motivo l'opponente eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità per essere configurabile un caso fortuito: pur ammesso che grava sul titolare dell'impianto l'obbligo di controllo e adozione di ogni possibile cautela preventiva, la responsabilità è esclusa quando il superamento dei limiti derivi da «causa imponderabile che soverchia la normale possibilità di controllo» (Cass. Pen., Sez. III, n. 5863/1999), caratterizzata da imprevedibilità ed accidentalità. Nel caso di specie la società aveva affidato all'ing. la verifica periodica dell'impianto con controlli quindicinali nel CP_2 periodo invernale e decadali nel periodo estivo;
il guasto era imprevedibile in quanto l'anomalia è derivata da parziale ostruzione di uno dei tre ugelli di immissione aria nelle vasche di ossidazione, non rilevabile ad occhio nudo né tramite esame odorigeno;
in ogni caso, del resto, i parametri solidi sospesi risultavano nei range normativi e già in data
10.08.2018, otto giorni dopo la comunicazione della , la società aveva Parte_2 ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto. D'altro lato, il superamento dei valori limite è stato esiguo e non ha prodotto alcuna eutrofizzazione o inquinamento.
La condotta della ricorrente, valutata secondo i parametri della diligenza, prudenza e perizia richiesti dalla normativa settoriale, escluderebbe quindi profili di rimproverabilità soggettiva.
Il rigore della vigilanza osservata e la tempestività dell'intervento riparatorio configurerebbero l'esimente del caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa.
5. Perché sia configurabile l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, non esclusa dalla delega della manutenzione dell'impianto a diverso soggetto. La
pagina 3 di 4 stessa ricorrente ha peraltro ammesso che il titolare dell'impianto di depurazione è gravato da obblighi di controllo e di adozione di ogni possibile cautela preventiva.
Ciò posto, il superamento dei limiti di concentrazione dell'azoto ammoniacale dovuto alla parziale ostruzione di un ugello di immissione dell'aria non può essere considerato evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile con la diligenza richiesta, dal momento che la stessa ha dato atto di aver predisposto controlli sul corretto funzionamento della parte Pt_1 meccanica dell'impianto ogni quindici giorni nel periodo invernale e ogni dieci giorni nel periodo estivo;
frequenza, questa, che si è rivelata non sufficiente a prevenire eventi quale quello che si è verificato.
L'opponente, d'altro lato, non ha allegato di aver predisposto controlli periodici a campione sulla qualità delle acque scaricate, nonostante l'allegato 5 sopra richiamato preveda che «I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli … sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata», considerato che per sua stessa deduzione essa si limitava ad effettuare un esame visivo o olfattivo, inidoneo a verificare il superamento dei limiti di azoto ammoniacale.
La sanzione amministrativa, del resto, è stata irrogata dal in misura Controparte_1 corrispondente al minimo edittale, e quindi già tenendo conto dell'esiguità del superamento dei limiti, del comportamento tenuto dalla ricorrente nell'immediatezza della comunicazione e delle altre circostanze da essa evidenziate.
6. L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Il Giudice
RI ER
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 11/06/2025, innanzi al Giudice dott. RI ER, è comparso per Parte_1
l'avv. CITRO ALESSANDRO, il quale parti precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio, e all'esito dà lettura ai sensi degli artt.
429 e 281-sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5382 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO CITRO;
Parte_1 P.IVA_1
- Opponente - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 118 Parte_1 del 30.06.2021, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.014 per violazione dell'art. 101 d.lgs. n. 152/2006 per il superamento di 3,12 mg/l del valore limite previsto per l'azoto ammoniacale, con riferimento alle acque in uscita dall'impianto di depurazione a servizio della casa di cura per anziani “La Fazenda” da lei gestita.
L'accertamento ha origine dal sopralluogo del 10.05.2018 condotto dal Dipartimento
Pressioni sull'Ambiente dell'ARPA Lazio presso l'impianto di depurazione della struttura, con prelievo di campione istantaneo delle acque reflue.
L'amministrazione opposta è rimasta contumace.
2. Con il primo motivo di opposizione parte attrice contesta le modalità utilizzate per il campionamento deducendo che il codice dell'ambiente stabilisce, quale metodologia ordinaria, il prelievo di campione medio nell'arco di tre ore, al fine di garantire la pagina 1 di 4 rappresentatività dello scarico che, per sua natura, presenta variabilità temporale;
il campionamento istantaneo costituisce deroga eccezionale, ammissibile esclusivamente in presenza di particolari e motivate esigenze idonee a cristallizzare fenomeni inquinanti di breve durata. Nel caso di specie, gli operatori hanno motivato il prelievo istantaneo con la generica ed insufficiente argomentazione della «composizione variabile e non prevedibile dello scarico», ma tale motivazione: (i) non individua le comprovate esigenze richieste dalla norma;
(ii) è contraddittoria, in quanto proprio la variabilità dello scarico avrebbe reso più rappresentativo il campionamento ordinario su arco temporale esteso;
(iii) manca di specificità, rendendo il verbale di accertamento privo di valenza probatoria. La carenza motivazionale del campionamento istantaneo determina l'illegittimità del verbale di accertamento e, per l'effetto, dell'ordinanza-ingiunzione che su di esso si fonda.
3. Il punto 1.2.2. dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale», prevede che «Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)». Con riferimento alle acque reflue urbane, poi, il punto
1.1. dell'allegato prevede che «Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle
1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore».
Per costante giurisprudenza di legittimità, tuttavia, «In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal d.lgs. n. 152 del
1999 [corpo normativo poi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 152 del 2006, ndr] non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso;
l'inosservanza della indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità» (Cass. n. 6638 del 20/03/2007; nello stesso senso Cass. n. 11479 del
16/05/2006 e n. 17571 del 02/08/2006 e da ultimo, sia pur in tema di tutela dalle frodi alimentari, n. 30964 del 07/11/2023).
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, come detto, l' ha proceduto ad un campionamento istantaneo Parte_2 con la motivazione secondo cui «trattasi di scarico a composizione variabile e non prevedibile». Questo significa che campioni diversi, prelevati nell'arco di alcune ore, avrebbero presentato una tale variabilità di risultati da non poter essere utilizzati per un calcolo medio;
quella adottata dall'amministrazione appare quindi una scelta tecnica ben ponderata, effettuando campionature istantanee, da sole significative a rappresentare il superamento dei valori limiti in quel dato momento. Lo stesso rappresentante della società opponente presente al momento dell'ispezione, peraltro, nulla ha osservato circa il metodo di prelievo adottato.
La bontà del metodo utilizzato è stata del resto già confermata sia dalla giurisprudenza di questo Tribunale sia da quella della Corte di appello di Roma (Trib. Velletri n. 2893/2016 del
29/09/2016; C.d.A. Roma n. 7007/2024 del 07/11/2024 e n. 1101/2025 del
19/02/2025, tutte in Banca dati di merito).
4. Con il secondo motivo l'opponente eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità per essere configurabile un caso fortuito: pur ammesso che grava sul titolare dell'impianto l'obbligo di controllo e adozione di ogni possibile cautela preventiva, la responsabilità è esclusa quando il superamento dei limiti derivi da «causa imponderabile che soverchia la normale possibilità di controllo» (Cass. Pen., Sez. III, n. 5863/1999), caratterizzata da imprevedibilità ed accidentalità. Nel caso di specie la società aveva affidato all'ing. la verifica periodica dell'impianto con controlli quindicinali nel CP_2 periodo invernale e decadali nel periodo estivo;
il guasto era imprevedibile in quanto l'anomalia è derivata da parziale ostruzione di uno dei tre ugelli di immissione aria nelle vasche di ossidazione, non rilevabile ad occhio nudo né tramite esame odorigeno;
in ogni caso, del resto, i parametri solidi sospesi risultavano nei range normativi e già in data
10.08.2018, otto giorni dopo la comunicazione della , la società aveva Parte_2 ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto. D'altro lato, il superamento dei valori limite è stato esiguo e non ha prodotto alcuna eutrofizzazione o inquinamento.
La condotta della ricorrente, valutata secondo i parametri della diligenza, prudenza e perizia richiesti dalla normativa settoriale, escluderebbe quindi profili di rimproverabilità soggettiva.
Il rigore della vigilanza osservata e la tempestività dell'intervento riparatorio configurerebbero l'esimente del caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa.
5. Perché sia configurabile l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, non esclusa dalla delega della manutenzione dell'impianto a diverso soggetto. La
pagina 3 di 4 stessa ricorrente ha peraltro ammesso che il titolare dell'impianto di depurazione è gravato da obblighi di controllo e di adozione di ogni possibile cautela preventiva.
Ciò posto, il superamento dei limiti di concentrazione dell'azoto ammoniacale dovuto alla parziale ostruzione di un ugello di immissione dell'aria non può essere considerato evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile con la diligenza richiesta, dal momento che la stessa ha dato atto di aver predisposto controlli sul corretto funzionamento della parte Pt_1 meccanica dell'impianto ogni quindici giorni nel periodo invernale e ogni dieci giorni nel periodo estivo;
frequenza, questa, che si è rivelata non sufficiente a prevenire eventi quale quello che si è verificato.
L'opponente, d'altro lato, non ha allegato di aver predisposto controlli periodici a campione sulla qualità delle acque scaricate, nonostante l'allegato 5 sopra richiamato preveda che «I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli … sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata», considerato che per sua stessa deduzione essa si limitava ad effettuare un esame visivo o olfattivo, inidoneo a verificare il superamento dei limiti di azoto ammoniacale.
La sanzione amministrativa, del resto, è stata irrogata dal in misura Controparte_1 corrispondente al minimo edittale, e quindi già tenendo conto dell'esiguità del superamento dei limiti, del comportamento tenuto dalla ricorrente nell'immediatezza della comunicazione e delle altre circostanze da essa evidenziate.
6. L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Il Giudice
RI ER
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