Articolo 21 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 10 terArticolo 10 quinquies
Versione
1 gennaio 2002
Art. 21. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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