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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 569/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 26/7/2021 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Marco Agnoli e Arrigo Giorgini e domicilio eletto solo in via telematica Parte appellante contro (CF Controparte_1
P.IVA_1 Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 26.01.2021 e non notificata.
In punto: opposizione a ordinanza di ingiunzione.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni esposte ed esponende, in riforma della sentenza impugnata (docc. B-C), accertare/dichiarare – in tutto o, subordinatamente, in parte – l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'erroneità, quanto meno sotto il profilo della quantificazione sanzionatoria, dell'Ordinanza nonché l'insussistenza e/o l'inesigibilità e/o l'erroneità delle pretese ivi contenute (doc. 2 FRPG) e, per l'effetto, caducare (annullare
1 e/o dichiarare nulla e/o dichiarare inefficace e/o erronea) – in tutto o, subordinatamente, in parte – l'Ordinanza ed ogni altro presupposto e/o successivo, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria degli oneri di lite (includendovi compensi e spese generali 15% da maggiorarsi degli accessori di legge, contributo unificato, altre anticipazioni) per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Piaccia a codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza: respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (...)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Rovigo rigettava il ricorso presentato da e, pertanto, confermava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione opposta, in base alla quale l' aveva ingiunto Controparte_2 all'odierno appellante il pagamento della somma di € 5.031,35, a titolo di sanzioni amministrative, per non avere erogato ai dipendenti interessati, pur avendoli conguagliati con corrispondenti crediti gli assegni familiari e le CP_3 indennità di maternità, relative ai mesi di agosto e settembre 2016.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure evidenziava come l'odierno appellante non avesse contestato le dichiarazioni e i documenti acquisiti in sede ispettiva, sulla base dei quali gli Ispettori del lavoro avevano contestato alla di cui lo era presidente del consiglio Controparte_4 Pt_1
d'amministrazione, il mancato pagamento ai lavoratori delle indennità di malattia e di maternità relative ai mesi di agosto e settembre 2016; tuttavia, l'importo in questione era stato oggetto di conguaglio con quanto dovuto dalla cooperativa all' CP_3
Richiamando giurisprudenza di legittimità e la normativa di riferimento, il primo giudice sottolineava come l' fosse l'unico soggetto incaricato di Pt_2 erogare l'indennità in questione, mentre il datore di lavoro avesse l'onere di anticiparne l'importo. Nel caso di specie, come si legge nella sentenza appellata, lo giustificava il conguaglio in uno con la mancata erogazione Pt_1 dell'indennità, evidenziando che <in base al Regolamento Interno di Libera, vigente nei mesi di agosto e settembre 2016 (approvato dall'assemblea sociale del 29/08/2015 e depositato presso l' , le retribuzioni venivano erogate “entro il giorno Controparte_2
5 del terzo mese successivo a quello lavorato”, sicché nel caso di specie le retribuzioni di agosto e settembre 2016 (comprensive degli importi a titolo di assegni familiari e delle
2 indennità menzionate nel verbale unico) avrebbero dovuto essere versate, rispettivamente, entro il 5 novembre ed il 5 dicembre 2016>> atteso che, a mente della normativa di riferimento, le indennità di maternità e di malattia, nonché gli assegni familiari, sono corrisposti ai lavoratori al termine di ciascun periodo paga1. Lo , Pt_1 inoltre, a motivazione dell'effettiva mancata erogazione dell'indennità, evidenziava che la – di cui era amministratore - <era […] Controparte_4 stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del MISE del 4/10/2016, con conseguente impossibilità di procedere al pagamento degli assegni e delle indennità sopra ricordate e dunque la fattispecie non era riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 37 DPR 797/1955 e 22-34 Dlgs 151/2001, e dall'altra era da escludersi ogni responsabilità dell'opponente, avendo egli operato in ottemperanza al Regolamento Interno della Cooperativa>>.
Il Tribunale, quindi, richiamava le dichiarazioni del liquidatore della cooperativa (doc. 9) al fine di mettere in luce che non vi era stata nessuna anticipazione (in favore dei lavoratori) da parte della società, pur avendo provveduto al conguaglio;
pertanto, sussistevano i requisiti della violazione contestata alla In aggiunta a ciò, il primo giudice non Controparte_4 riconosceva l'adempimento del dovere ex art. 4 legge 689/1981, eccepito dallo
, non potendo valorizzare a tal fine il rispetto di un regolamento Pt_1 aziendale.
1.2. In merito all'asserita violazione, da parte dell'ordinanza ingiunzione, dell'articolo 11, legge 689/1981, il giudice di prime cure riteneva il calcolo degli ispettori rispettoso del dettato normativo, in quanto l'ammontare oggetto d'ingiunzione - € 5.031,35 - era il frutto della somma di due sanzioni: la prima, pari a € 3.750,00, prevista per la violazione dell'articolo 82, D.P.R. 797/1955 (omesso versamento degli assegni familiari), innalzata alla soglia compresa tra i
3 € 1.500,00 e i € 9.000,00, visto il coinvolgimento di più di cinque lavoratori;
la seconda, per l'omesso versamento delle indennità di maternità, pari all'importo di € 635,00, moltiplicato per due.
1.3. Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1 depositato in data 26/7/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui riteneva irrilevante il Regolamento interno della cooperativa, violando il disposto degli articoli 1, 3 e 4 della legge 689/1981.
Il primo giudice, infatti, avrebbe errato in quanto il regolamento sarebbe frutto della potestà regolamentare riconosciuta alle cooperative dall'articolo 2521 c.c. e dell'articolo 6 della legge 142/2001.
In aggiunta a ciò, nel caso di specie, il regolamento della cooperativa CP_4 sarebbe stato approvato dall'assemblea dei soci il 29.08.2015, momento in cui erano in servizio tutte le dipendenti alle quali non sarebbero state corrisposte le indennità dovute;
era stato ricevuto dall'ispettorato a mezzo posta il 25.09.2016; non era stato contestato durante l'ispezione, né dichiarato invalido dal primo giudice.
Lo concludeva quindi ricordando come la procedura di liquidazione Pt_1 della cooperativa gli avesse precluso la possibilità di pagare gli assegni e le indennità dovute dal 04.10.2016.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante evidenziava l'erroneità nell'applicazione dell'articolo 11, legge 689/1981, in quanto il primo giudice non avrebbe considerato la genericità dell'aggravante della connessione con altre violazioni;
inoltre, non avrebbe valutato la trascurabilità della situazione, con particolare riferimento all'esiguità degli importi, il numero dei lavoratori coinvolti e la durata della violazione. Lo ricordava poi il basso reddito Pt_1 percepito dal 2018, inferiore a € 10.000,00 annui e l'impossibilità di liquidare le indennità a causa dell'inizio della procedura di liquidazione della cooperativa.
In aggiunta a ciò, l'appellante evidenziava l'erroneità nell'applicazione dell'articolo 82, D.PR. 797/1955, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto corretta la sanzione, pari a € 3.750,00, ovvero più del doppio del minimo
4 edittale previsto dalla norma (€ 1.500,00), nonostante il coinvolgimento di soli nove lavoratori.
3. Si costituiva ritualmente l' , difeso dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, che contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza limitandosi a richiamare – come memoria di costituzione di mezza facciata – le difese esposte in primo grado.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 29/2/2024 e al 24/4/2025. All'udienza del 24/4/2024, svolta la relazione e sentite le parti, il Collegio ha, d'ufficio, sollevato questione di possibile nullità dell'art. 7 del regolamento della cooperativa in quanto non pianamente corrispondente alla previsione CP_4 dell'art. 6, Legge 142/2001; è stato assegnato alle parti termine ai sensi dell'art. 101 cpc. È stata inoltre avanzata proposta transattiva che parte appellante ha, con successiva nota del 17/10/2025, accettato e parte appellata ha rigettato adducendo generica correttezza della sanzione applicata.
All'udienza del 20/11/2025 le parti hanno definitivamente discusso la lite ed il Collegio ha adottato la decisione di cui al dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello, infondate le doglianze di parte appellante afferenti all'an della sanzione, è invece da accogliere limitatamente alle difese inerenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
6. Muovendo dal primo motivo di appello e, quindi, in punto ricostruzione del fatto sanzionato, deve innanzitutto essere premesso come la contestazione, da cui l'opposta sanzione, mossa in danno della e, quindi, Controparte_4 dello , non sia di avere conguagliato con l' somme invero Pt_1 CP_3
(pacificamente) mai erogate ai propri soci/dipendenti, bensì di non avere erogato le indennità che, a mente della normativa di riferimento, come sottolineato dall'ordinanza ingiunzione opposta, avrebbero dovuto essere corrisposte ai lavoratori/soci (potendo poi, solo dopo il pagamento, essere conguagliate con crediti all'atto del pagato della retribuzione. CP_3
Se questa è la contestazione, posto che lo non adduce impossibilità di Pt_1 pagamento anteriormente alla messa in liquidazione coatta della CP_4
allora ne viene che, dal punto di vista dell'integrazione dell'illecito
[...]
5 amministrativo di cui si discute, è del tutto irrilevante che la CP_4 abbia proceduto o meno a conguaglio con crediti conguaglio
[...] CP_3 che, certamente, la suddetta cooperativa non avrebbe potuto effettuare fino al momento dell'effettivo pagamento ai lavoratori delle indennità e che, tuttavia, lo si ripete, è irrilevante rispetto alla consumazione dell'illecito di cui qui si discute.
6.1. Questione nodale è, conseguentemente, quella di stabile se la CP_4 poteva, o meno, erogare ai propri soci/dipendenti gli assegni familiari e
[...] le indennità di maternità con tre mesi di ritardo rispetto alla mensilità di riferimento perché, se ciò poteva fare, allora ne viene che il mancato pagamento delle stesse è certamente giustificato dalla messa in liquidazione della ovvero, in ogni caso, non più imputabile allo Controparte_4 Pt_1 posto che dopo la messa in liquidazione – ottobre 2016 – parte appellante non aveva più alcuna possibilità di agire in nome e per conto della cooperativa e, quindi, non poteva effettuare pagamenti.
Ed infatti, parte appellante giustifica la mancata corresponsione delle indennità dovute (seppur conguagliate) con il fatto che queste avrebbero dovuto essere erogate all'atto del pagamento della retribuzione;
retribuzione che la normalmente corrispondeva, come da proprio Controparte_4 regolamento, a tre mesi (così, a titolo di esempio, pagava Controparte_4 la retribuzione di gennaio entro il giorno 5 del mese di aprile dello stesso anno). Tale regola è in effetti prevista dall'art. 7 del Regolamento della Cooperativa.
Ora, deve essere detto come il suddetto regolamento risulti essere stato deliberato a norma dell'art. 6, Legge 142/2001, che così recita: < Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative […] definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. […]. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi
6 aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Co. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla. Co.
2-bis. […]>>
6.2. Ciò detto, reputa il Collegio come, in rapporto all'obbligazione ex lege afferente al pagamento/anticipazione da parte del datore di lavoro degli assegni familiari e dell'indennità di maternità, sia del tutto ininfluente, in ragione della funzione delle suddette provvidenze, il regolamento interno della che, se per un verso regola il momento di pagamento della Controparte_4 retribuzione (dopo tre mesi), certamente non può disporre delle provvidenze e, in particolare, del momento del loro pagamento, ferma restando la cadenza che deve essere necessariamente mensile con erogazione in concomitanza della corresponsione della retribuzione.
Ed infatti, tenuto conto della più che ovvia funzione degli assegni familiari e dell'indennità di maternità, reputa il Collegio doversi interpretare l'art. 37, DPR 797/1955 e le residuali norme riportate alla nota n. 1, nel senso che il pagamento/anticipazione delle indennità in questione deve essere effettuato, inevitabilmente al mese di riferimento, all'atto del pagamento della retribuzione che, evidentemente anche per la è mensile Controparte_4 seppur ritardata di tre mesi. In altri termini, la così Controparte_4 facendo un esempio, avrebbe dovuto erogare le provvidenze in questione, inerenti ai mesi di agosto e di settembre 2016, all'atto del pagamento della
7 retribuzione corrisposta ad agosto e a settembre, pur questa riferendosi alla remunerazione del lavoro svolto (tre mesi prima) a maggio ed a giugno 2016.
6.3. In ogni caso, come già anticipato nel corso dell'udienza del 24/4/2025, rileva il Collegio la nullità dall'art. 7 del Regolamento della Cooperativa con il quale, come sopra detto, la ha previsto il pagamento della Controparte_4 retribuzione con il ritardo di tre mesi rispetto al periodo di effettivo lavoro.
Ed infatti, ritiene il Collegio che la non potesse, Controparte_4 avvalendosi della previsione dell'art. 6, Legge 142/2001, disporre, in quanto regola peggiorativa e certamente non contemplata da tale norma, il ritardato pagamento della retribuzione rispetto a quanto previsto dalla Legge ovvero dal CCNL applicato in azienda.
Un simile sviamento delle regole di Legge – cfr. art. 2099, co. 1 cc. che fa rimando, per le modalità di pagamento della retribuzione, agli usi che certamente contemplano il pagamento mese per mese degli emolumenti – ovvero del CCNL, determinano, come previsto dal comma 2 dell'art. 6, Legge 142/2001, la nullità della clausola non conforme.
6.4. Per quanto sopra, la retribuzione di agosto e di settembre 2016 e le indennità di cui si discute avrebbero dovuto essere erogate antro i primi di ottobre 2016 (quindi prima della messa in liquidazione della CP_4
.
[...]
Non essendo state erogate nel suddetto termine, deve dirsi certamente integrato l'illecito amministrativo contestato.
6.5. Il primo motivo di appello è, pertanto, da rigettare.
7. Quanto al secondo motivo di appello, afferente alla determinazione dell'entità della sanzione, è qui sufficiente evidenziare come non spieghi, né abbia motivato costituendosi nel presente grado di giudizio pur a fronte dei motivi di appello esposti, le ragioni dell'irrogazione della sanzione in misura sensibilmente superiore al minimo, fornendo di contro la parte appellante, alla luce dei criteri legali di quantificazione del trattamento sanzionatorio [cfr. art. 11, Legge 689/1981], convincenti ragioni per la rideterminazione, al minimo, della sanzione, in particolare dando atto lo della propria condizione Pt_1 economica della quale, è evidente, non ha minimamente tenuto conto così come non ha tenuto conto della particolare situazione entro la quale
8 l'illecito è maturato (stante la quantomeno formale copertura offerta dal Regolamento della e dell'esiguità (circostanza non Controparte_4 contestata da ) della somma oggetto di mancato pagamento/anticipazione da parte della ai proprio soci/dipendenti. Controparte_4
La stessa pronuncia appellata non risulta aver preso in considerazione i criteri legali, di cui all'art. 11, Legge 689/1981, per la determinazione delle sanzioni amministrative.
Ciò detto, in assenza di delucidazioni da parte di atte a spiegare le ragioni del trattamento sanzionatorio praticato, la complessiva sanzione da applicarsi allo ZESE può essere come segue riparametrata:
➢ contestazione sub n. 1: € 1.500,00, tenuto conto del fatto – ai sensi dell'art. 82, co. 2 del DPR 797/1955 - che nel caso di specie si tratta di più di 5 lavoratori ma meno di 10;
➢ contestazione n. 2: € 625,00, non essendo stata fatta oggetto di contestazione con l'atto di appello;
➢ contestazione n. 3: € 625,00, non essendo stata fatta oggetto di contestazione con l'atto di appello. La sanzione cui deve soggiacere parte appellante ammonta pertanto a complessivi € 2.750,00 [625,00 + 625,00 + 1.500,00], cui devono sommarsi, quali costi di procedura (come da ordinanza ingiunzione opposta), € 21,85 ed
€ 9,50, così per complessivi € 2.781,37.
Sarà quindi tenuta a restituire alla parte appellante, che risulta avere dato esecuzione alla pronuncia di primo grado [circostanza parimenti incontroversa tra le parti], la differenza tra quanto ricevuto e la somma suddetta, con maggiorazione di interessi dall'intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado fino al pagamento effettivo.
8. Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse, limitatamente al presente grado di giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello, della totale assenza di ragioni – in alcun modo esplicitate ancora in appello - atte a giustificare il trattamento sanzionatorio e, in ultima analisi, visto il pienamente immotivato rifiuto da parte dell'appellante di pervenire ad accordo conciliativo (accordo che, ove si fosse concluso, avrebbe consentito alla parte appellata di percepire somma corrispondente alla sanzione minima irrogabile).
9
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in complessivi € 2.781,37 (2.750,00 + 21,85 + 9,50) l'entità del credito, di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, di spettanza della parte appellata e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire alla parte appellante la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto per effetto della presente sentenza con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- integralmente compensa tra le parti i costi del presente grado di giudizio.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 37, DPR 797/1955 << […] gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni>>. Art. 22, DLgs 151/2001 <Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. co. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie>>. Art. 34, DLgs 151/2001 << co. 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
[…] I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. […] co. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 26/7/2021 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Marco Agnoli e Arrigo Giorgini e domicilio eletto solo in via telematica Parte appellante contro (CF Controparte_1
P.IVA_1 Controparte_2
[...]
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 26.01.2021 e non notificata.
In punto: opposizione a ordinanza di ingiunzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni esposte ed esponende, in riforma della sentenza impugnata (docc. B-C), accertare/dichiarare – in tutto o, subordinatamente, in parte – l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'erroneità, quanto meno sotto il profilo della quantificazione sanzionatoria, dell'Ordinanza nonché l'insussistenza e/o l'inesigibilità e/o l'erroneità delle pretese ivi contenute (doc. 2 FRPG) e, per l'effetto, caducare (annullare
1 e/o dichiarare nulla e/o dichiarare inefficace e/o erronea) – in tutto o, subordinatamente, in parte – l'Ordinanza ed ogni altro presupposto e/o successivo, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria degli oneri di lite (includendovi compensi e spese generali 15% da maggiorarsi degli accessori di legge, contributo unificato, altre anticipazioni) per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Piaccia a codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza: respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (...)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Rovigo rigettava il ricorso presentato da e, pertanto, confermava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione opposta, in base alla quale l' aveva ingiunto Controparte_2 all'odierno appellante il pagamento della somma di € 5.031,35, a titolo di sanzioni amministrative, per non avere erogato ai dipendenti interessati, pur avendoli conguagliati con corrispondenti crediti gli assegni familiari e le CP_3 indennità di maternità, relative ai mesi di agosto e settembre 2016.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure evidenziava come l'odierno appellante non avesse contestato le dichiarazioni e i documenti acquisiti in sede ispettiva, sulla base dei quali gli Ispettori del lavoro avevano contestato alla di cui lo era presidente del consiglio Controparte_4 Pt_1
d'amministrazione, il mancato pagamento ai lavoratori delle indennità di malattia e di maternità relative ai mesi di agosto e settembre 2016; tuttavia, l'importo in questione era stato oggetto di conguaglio con quanto dovuto dalla cooperativa all' CP_3
Richiamando giurisprudenza di legittimità e la normativa di riferimento, il primo giudice sottolineava come l' fosse l'unico soggetto incaricato di Pt_2 erogare l'indennità in questione, mentre il datore di lavoro avesse l'onere di anticiparne l'importo. Nel caso di specie, come si legge nella sentenza appellata, lo giustificava il conguaglio in uno con la mancata erogazione Pt_1 dell'indennità, evidenziando che <in base al Regolamento Interno di Libera, vigente nei mesi di agosto e settembre 2016 (approvato dall'assemblea sociale del 29/08/2015 e depositato presso l' , le retribuzioni venivano erogate “entro il giorno Controparte_2
5 del terzo mese successivo a quello lavorato”, sicché nel caso di specie le retribuzioni di agosto e settembre 2016 (comprensive degli importi a titolo di assegni familiari e delle
2 indennità menzionate nel verbale unico) avrebbero dovuto essere versate, rispettivamente, entro il 5 novembre ed il 5 dicembre 2016>> atteso che, a mente della normativa di riferimento, le indennità di maternità e di malattia, nonché gli assegni familiari, sono corrisposti ai lavoratori al termine di ciascun periodo paga1. Lo , Pt_1 inoltre, a motivazione dell'effettiva mancata erogazione dell'indennità, evidenziava che la – di cui era amministratore - <era […] Controparte_4 stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del MISE del 4/10/2016, con conseguente impossibilità di procedere al pagamento degli assegni e delle indennità sopra ricordate e dunque la fattispecie non era riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 37 DPR 797/1955 e 22-34 Dlgs 151/2001, e dall'altra era da escludersi ogni responsabilità dell'opponente, avendo egli operato in ottemperanza al Regolamento Interno della Cooperativa>>.
Il Tribunale, quindi, richiamava le dichiarazioni del liquidatore della cooperativa (doc. 9) al fine di mettere in luce che non vi era stata nessuna anticipazione (in favore dei lavoratori) da parte della società, pur avendo provveduto al conguaglio;
pertanto, sussistevano i requisiti della violazione contestata alla In aggiunta a ciò, il primo giudice non Controparte_4 riconosceva l'adempimento del dovere ex art. 4 legge 689/1981, eccepito dallo
, non potendo valorizzare a tal fine il rispetto di un regolamento Pt_1 aziendale.
1.2. In merito all'asserita violazione, da parte dell'ordinanza ingiunzione, dell'articolo 11, legge 689/1981, il giudice di prime cure riteneva il calcolo degli ispettori rispettoso del dettato normativo, in quanto l'ammontare oggetto d'ingiunzione - € 5.031,35 - era il frutto della somma di due sanzioni: la prima, pari a € 3.750,00, prevista per la violazione dell'articolo 82, D.P.R. 797/1955 (omesso versamento degli assegni familiari), innalzata alla soglia compresa tra i
3 € 1.500,00 e i € 9.000,00, visto il coinvolgimento di più di cinque lavoratori;
la seconda, per l'omesso versamento delle indennità di maternità, pari all'importo di € 635,00, moltiplicato per due.
1.3. Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1 depositato in data 26/7/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui riteneva irrilevante il Regolamento interno della cooperativa, violando il disposto degli articoli 1, 3 e 4 della legge 689/1981.
Il primo giudice, infatti, avrebbe errato in quanto il regolamento sarebbe frutto della potestà regolamentare riconosciuta alle cooperative dall'articolo 2521 c.c. e dell'articolo 6 della legge 142/2001.
In aggiunta a ciò, nel caso di specie, il regolamento della cooperativa CP_4 sarebbe stato approvato dall'assemblea dei soci il 29.08.2015, momento in cui erano in servizio tutte le dipendenti alle quali non sarebbero state corrisposte le indennità dovute;
era stato ricevuto dall'ispettorato a mezzo posta il 25.09.2016; non era stato contestato durante l'ispezione, né dichiarato invalido dal primo giudice.
Lo concludeva quindi ricordando come la procedura di liquidazione Pt_1 della cooperativa gli avesse precluso la possibilità di pagare gli assegni e le indennità dovute dal 04.10.2016.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante evidenziava l'erroneità nell'applicazione dell'articolo 11, legge 689/1981, in quanto il primo giudice non avrebbe considerato la genericità dell'aggravante della connessione con altre violazioni;
inoltre, non avrebbe valutato la trascurabilità della situazione, con particolare riferimento all'esiguità degli importi, il numero dei lavoratori coinvolti e la durata della violazione. Lo ricordava poi il basso reddito Pt_1 percepito dal 2018, inferiore a € 10.000,00 annui e l'impossibilità di liquidare le indennità a causa dell'inizio della procedura di liquidazione della cooperativa.
In aggiunta a ciò, l'appellante evidenziava l'erroneità nell'applicazione dell'articolo 82, D.PR. 797/1955, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto corretta la sanzione, pari a € 3.750,00, ovvero più del doppio del minimo
4 edittale previsto dalla norma (€ 1.500,00), nonostante il coinvolgimento di soli nove lavoratori.
3. Si costituiva ritualmente l' , difeso dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, che contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza limitandosi a richiamare – come memoria di costituzione di mezza facciata – le difese esposte in primo grado.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 29/2/2024 e al 24/4/2025. All'udienza del 24/4/2024, svolta la relazione e sentite le parti, il Collegio ha, d'ufficio, sollevato questione di possibile nullità dell'art. 7 del regolamento della cooperativa in quanto non pianamente corrispondente alla previsione CP_4 dell'art. 6, Legge 142/2001; è stato assegnato alle parti termine ai sensi dell'art. 101 cpc. È stata inoltre avanzata proposta transattiva che parte appellante ha, con successiva nota del 17/10/2025, accettato e parte appellata ha rigettato adducendo generica correttezza della sanzione applicata.
All'udienza del 20/11/2025 le parti hanno definitivamente discusso la lite ed il Collegio ha adottato la decisione di cui al dispositivo letto in udienza.
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5. L'appello, infondate le doglianze di parte appellante afferenti all'an della sanzione, è invece da accogliere limitatamente alle difese inerenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
6. Muovendo dal primo motivo di appello e, quindi, in punto ricostruzione del fatto sanzionato, deve innanzitutto essere premesso come la contestazione, da cui l'opposta sanzione, mossa in danno della e, quindi, Controparte_4 dello , non sia di avere conguagliato con l' somme invero Pt_1 CP_3
(pacificamente) mai erogate ai propri soci/dipendenti, bensì di non avere erogato le indennità che, a mente della normativa di riferimento, come sottolineato dall'ordinanza ingiunzione opposta, avrebbero dovuto essere corrisposte ai lavoratori/soci (potendo poi, solo dopo il pagamento, essere conguagliate con crediti all'atto del pagato della retribuzione. CP_3
Se questa è la contestazione, posto che lo non adduce impossibilità di Pt_1 pagamento anteriormente alla messa in liquidazione coatta della CP_4
allora ne viene che, dal punto di vista dell'integrazione dell'illecito
[...]
5 amministrativo di cui si discute, è del tutto irrilevante che la CP_4 abbia proceduto o meno a conguaglio con crediti conguaglio
[...] CP_3 che, certamente, la suddetta cooperativa non avrebbe potuto effettuare fino al momento dell'effettivo pagamento ai lavoratori delle indennità e che, tuttavia, lo si ripete, è irrilevante rispetto alla consumazione dell'illecito di cui qui si discute.
6.1. Questione nodale è, conseguentemente, quella di stabile se la CP_4 poteva, o meno, erogare ai propri soci/dipendenti gli assegni familiari e
[...] le indennità di maternità con tre mesi di ritardo rispetto alla mensilità di riferimento perché, se ciò poteva fare, allora ne viene che il mancato pagamento delle stesse è certamente giustificato dalla messa in liquidazione della ovvero, in ogni caso, non più imputabile allo Controparte_4 Pt_1 posto che dopo la messa in liquidazione – ottobre 2016 – parte appellante non aveva più alcuna possibilità di agire in nome e per conto della cooperativa e, quindi, non poteva effettuare pagamenti.
Ed infatti, parte appellante giustifica la mancata corresponsione delle indennità dovute (seppur conguagliate) con il fatto che queste avrebbero dovuto essere erogate all'atto del pagamento della retribuzione;
retribuzione che la normalmente corrispondeva, come da proprio Controparte_4 regolamento, a tre mesi (così, a titolo di esempio, pagava Controparte_4 la retribuzione di gennaio entro il giorno 5 del mese di aprile dello stesso anno). Tale regola è in effetti prevista dall'art. 7 del Regolamento della Cooperativa.
Ora, deve essere detto come il suddetto regolamento risulti essere stato deliberato a norma dell'art. 6, Legge 142/2001, che così recita: < Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative […] definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. […]. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi
6 aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Co. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla. Co.
2-bis. […]>>
6.2. Ciò detto, reputa il Collegio come, in rapporto all'obbligazione ex lege afferente al pagamento/anticipazione da parte del datore di lavoro degli assegni familiari e dell'indennità di maternità, sia del tutto ininfluente, in ragione della funzione delle suddette provvidenze, il regolamento interno della che, se per un verso regola il momento di pagamento della Controparte_4 retribuzione (dopo tre mesi), certamente non può disporre delle provvidenze e, in particolare, del momento del loro pagamento, ferma restando la cadenza che deve essere necessariamente mensile con erogazione in concomitanza della corresponsione della retribuzione.
Ed infatti, tenuto conto della più che ovvia funzione degli assegni familiari e dell'indennità di maternità, reputa il Collegio doversi interpretare l'art. 37, DPR 797/1955 e le residuali norme riportate alla nota n. 1, nel senso che il pagamento/anticipazione delle indennità in questione deve essere effettuato, inevitabilmente al mese di riferimento, all'atto del pagamento della retribuzione che, evidentemente anche per la è mensile Controparte_4 seppur ritardata di tre mesi. In altri termini, la così Controparte_4 facendo un esempio, avrebbe dovuto erogare le provvidenze in questione, inerenti ai mesi di agosto e di settembre 2016, all'atto del pagamento della
7 retribuzione corrisposta ad agosto e a settembre, pur questa riferendosi alla remunerazione del lavoro svolto (tre mesi prima) a maggio ed a giugno 2016.
6.3. In ogni caso, come già anticipato nel corso dell'udienza del 24/4/2025, rileva il Collegio la nullità dall'art. 7 del Regolamento della Cooperativa con il quale, come sopra detto, la ha previsto il pagamento della Controparte_4 retribuzione con il ritardo di tre mesi rispetto al periodo di effettivo lavoro.
Ed infatti, ritiene il Collegio che la non potesse, Controparte_4 avvalendosi della previsione dell'art. 6, Legge 142/2001, disporre, in quanto regola peggiorativa e certamente non contemplata da tale norma, il ritardato pagamento della retribuzione rispetto a quanto previsto dalla Legge ovvero dal CCNL applicato in azienda.
Un simile sviamento delle regole di Legge – cfr. art. 2099, co. 1 cc. che fa rimando, per le modalità di pagamento della retribuzione, agli usi che certamente contemplano il pagamento mese per mese degli emolumenti – ovvero del CCNL, determinano, come previsto dal comma 2 dell'art. 6, Legge 142/2001, la nullità della clausola non conforme.
6.4. Per quanto sopra, la retribuzione di agosto e di settembre 2016 e le indennità di cui si discute avrebbero dovuto essere erogate antro i primi di ottobre 2016 (quindi prima della messa in liquidazione della CP_4
.
[...]
Non essendo state erogate nel suddetto termine, deve dirsi certamente integrato l'illecito amministrativo contestato.
6.5. Il primo motivo di appello è, pertanto, da rigettare.
7. Quanto al secondo motivo di appello, afferente alla determinazione dell'entità della sanzione, è qui sufficiente evidenziare come non spieghi, né abbia motivato costituendosi nel presente grado di giudizio pur a fronte dei motivi di appello esposti, le ragioni dell'irrogazione della sanzione in misura sensibilmente superiore al minimo, fornendo di contro la parte appellante, alla luce dei criteri legali di quantificazione del trattamento sanzionatorio [cfr. art. 11, Legge 689/1981], convincenti ragioni per la rideterminazione, al minimo, della sanzione, in particolare dando atto lo della propria condizione Pt_1 economica della quale, è evidente, non ha minimamente tenuto conto così come non ha tenuto conto della particolare situazione entro la quale
8 l'illecito è maturato (stante la quantomeno formale copertura offerta dal Regolamento della e dell'esiguità (circostanza non Controparte_4 contestata da ) della somma oggetto di mancato pagamento/anticipazione da parte della ai proprio soci/dipendenti. Controparte_4
La stessa pronuncia appellata non risulta aver preso in considerazione i criteri legali, di cui all'art. 11, Legge 689/1981, per la determinazione delle sanzioni amministrative.
Ciò detto, in assenza di delucidazioni da parte di atte a spiegare le ragioni del trattamento sanzionatorio praticato, la complessiva sanzione da applicarsi allo ZESE può essere come segue riparametrata:
➢ contestazione sub n. 1: € 1.500,00, tenuto conto del fatto – ai sensi dell'art. 82, co. 2 del DPR 797/1955 - che nel caso di specie si tratta di più di 5 lavoratori ma meno di 10;
➢ contestazione n. 2: € 625,00, non essendo stata fatta oggetto di contestazione con l'atto di appello;
➢ contestazione n. 3: € 625,00, non essendo stata fatta oggetto di contestazione con l'atto di appello. La sanzione cui deve soggiacere parte appellante ammonta pertanto a complessivi € 2.750,00 [625,00 + 625,00 + 1.500,00], cui devono sommarsi, quali costi di procedura (come da ordinanza ingiunzione opposta), € 21,85 ed
€ 9,50, così per complessivi € 2.781,37.
Sarà quindi tenuta a restituire alla parte appellante, che risulta avere dato esecuzione alla pronuncia di primo grado [circostanza parimenti incontroversa tra le parti], la differenza tra quanto ricevuto e la somma suddetta, con maggiorazione di interessi dall'intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado fino al pagamento effettivo.
8. Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse, limitatamente al presente grado di giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello, della totale assenza di ragioni – in alcun modo esplicitate ancora in appello - atte a giustificare il trattamento sanzionatorio e, in ultima analisi, visto il pienamente immotivato rifiuto da parte dell'appellante di pervenire ad accordo conciliativo (accordo che, ove si fosse concluso, avrebbe consentito alla parte appellata di percepire somma corrispondente alla sanzione minima irrogabile).
9
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in complessivi € 2.781,37 (2.750,00 + 21,85 + 9,50) l'entità del credito, di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, di spettanza della parte appellata e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire alla parte appellante la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto per effetto della presente sentenza con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- integralmente compensa tra le parti i costi del presente grado di giudizio.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 37, DPR 797/1955 << […] gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni>>. Art. 22, DLgs 151/2001 <Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. co. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie>>. Art. 34, DLgs 151/2001 << co. 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
[…] I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. […] co. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2>>.