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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12857 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.42815/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Zagarolo (RM) il 24-02-
[...]
2022, rappresentate e difese dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI e dall'AVV. DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso
.
RICORRENTI E in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46, ROMA.
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 22.11.2024 e notificato in data 2.12.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe, quali eredi di deceduta in data Persona_1
24.2.2022, convenivano in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Roma chiedendo la condanna dell al pagamento in loro favore quali CP_1 eredi della dei ratei della indennità di accompagnamento dovuti Persona_1 alla de cuius dal 1.10.2021 al 24.2.2022. Deducevano le ricorrenti:
- che erano le uniche eredi di deceduta il 24.2.2022; Persona_1
che con decreto del 15.12.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo riconoscendo la sussistenza delle condizioni di invalidità ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 20.9.2021;
- che detto decreto era stato notificato il 13.7.2023;
- che in data 4.1.2023 era stata inviata all' la documentazione CP_1 necessaria al pagamento della citata prestazione;
- che la de cuius non era mai stata ricoverata in strutture con retta a carico dello stato.
- che l' non aveva liquidato il citato beneficio. CP_1
Avanzavano pertanto le seguenti conclusioni: “ACCERTATA l'invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18 del 1980 della fu AFFERMARE il diritto jure Persona_1 successionis degli odierni ricorrenti ai ratei dell'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2021 al 24-02-2022 e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.” 2. Alla prima udienza del 11.4.2025 il giudice dichiarava la contumacia dell' e rinviava la causa per discussione alla udienza del 17.7.2025. CP_1
3.L si costituiva in data 4.7.2025 in giudizio precisando che: la sede di CP_1
ROMA aveva liquidato la prestazione richiesta, come da elaborazione del 14/04/2025, con decorrenza riconosciuta in omologa. Precisava tuttavia che la sede territoriale dell' non aveva ricevuto il CP_1 modello ap23 necessario per la liquidazione dei ratei. Precisava altresì che la procedura, in caso di decesso del titolare di una prestazione, prevedeva i seguenti adempimenti per gli eredi:
PRODURRE istanza telematica di liquidazione ratei e TRASMETTERE il modello ap23 contenente l'indicazione di tutti gli eredi e i relativi iban bancari in modo tale che l' possa procedere con la liquidazione. CP_1
Deduceva che le ricorrenti si erano limitate a promuovere il giudizio senza aver rispettato il citato iter amministrativo. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare l'improcedibilità e, o, comunque, l'inammissibilità DEL RICORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA domanda amministrativa da parte degli eredi” 4. Alla udienza del 17.7.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 6.11.2025 con termine per note sulle eccezioni dell' . Alla udienza del 6.11.2025 parte CP_1 ricorrente insisteva in ricorso e l' evidenzia che la sede aveva liquidato il CP_1 beneficio in favore degli eredi in data 25.7.2025 con pagamento previsto valuta 20.8.2025 e si riservava di depositarlo. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 12.12.2025 per discussione e per deposito dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento dei ratei. Alla udienza del 12.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO 5.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 27.5.2025 e il pagamento in favore di ciascuna delle due ricorrente dell'importo loro dovuto in data 20.8.2025 Tale importo è stato di €1307,31 per ciascuna ricorrente pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto di €2614,62 ( allegato ).. CP_1
Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. 6.Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' . CP_1
Al riguardo si rileva che la ricorrenti avevano comunicato all' in data CP_1
4.1.2023 l'avvenuto decesso della e la loro qualità di eredi e Persona_1 avevano chiesto la liquidazione dei ratei della indennità di accompagnamento dovuti alla de cuius in loro favore indicando altresì l'iban relativo alle loro rispettive posizioni ( allegato 3 parte ricorrente). Con detta comunicazione era stato anche notificato il decreto di omologa che risultava indicare come ricorrente Persona_1
In data 13.7.2023 le ricorrenti hanno poi notificato ad il decreto di CP_1 omologa con l'istanza di correzione errore materiale e il provvedimento di correzione dell'errore materiale del giudice che indicava come ricorrenti i nominativi delle ricorrenti quali eredi di in sostituzione del Persona_1 nominativo della de cuius. ( allegato parte ricorrente). Sulla base di detta documentazione deve ritenersi che le ricorrenti abbiano notificato il decreto di omologa a con la corretta indicazione delle parti CP_1 nella intestazione in data 13.7.2023. Tuttavia le medesime ricorrenti avevano già inviato a la “ domanda di pagamento delle rate di pensione non CP_1 riscosse per decesso della persona invalida civile”in data 4.1.2023 ( prima dell'invio del decreto di omologa corretto). L'eccezione sollevata da di improcedibilità per mancata comunicazione CP_1 del modello Ap23 è infondata avendo le ricorrenti inviato tale richiesta con l'indicazione anche dei loro rispettivi IBAN anche se quando tale richiesta è stata avanzata all' era stato notificato il decreto di omologa ancora non
CP_1 corretto e con l'indicazione nella intestazione del nominativo della de cuius come ricorrente. Tuttavia l' non ha provveduto alla liquidazione dei ratei dovuto neppure
CP_1 nel termine dei 120 giorni dalla notifica del 13.7.2023 ( notifica di decreto omologa corretto) e anzi la documentazione allegata da prova che detta
CP_1 liquidazione del 27.5.2025 è avvenuta dopo la notifica del ricorso ( del 2.12.2024). L' deve quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite
CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale. Tali spese sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa ( da 1100 a 5200 euro ) e del fatto che la causa ha necessitato anche della fase di trattazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.42815/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Zagarolo (RM) il 24-02-
[...]
2022, rappresentate e difese dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI e dall'AVV. DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso
.
RICORRENTI E in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46, ROMA.
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 22.11.2024 e notificato in data 2.12.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe, quali eredi di deceduta in data Persona_1
24.2.2022, convenivano in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Roma chiedendo la condanna dell al pagamento in loro favore quali CP_1 eredi della dei ratei della indennità di accompagnamento dovuti Persona_1 alla de cuius dal 1.10.2021 al 24.2.2022. Deducevano le ricorrenti:
- che erano le uniche eredi di deceduta il 24.2.2022; Persona_1
che con decreto del 15.12.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo riconoscendo la sussistenza delle condizioni di invalidità ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 20.9.2021;
- che detto decreto era stato notificato il 13.7.2023;
- che in data 4.1.2023 era stata inviata all' la documentazione CP_1 necessaria al pagamento della citata prestazione;
- che la de cuius non era mai stata ricoverata in strutture con retta a carico dello stato.
- che l' non aveva liquidato il citato beneficio. CP_1
Avanzavano pertanto le seguenti conclusioni: “ACCERTATA l'invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18 del 1980 della fu AFFERMARE il diritto jure Persona_1 successionis degli odierni ricorrenti ai ratei dell'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2021 al 24-02-2022 e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.” 2. Alla prima udienza del 11.4.2025 il giudice dichiarava la contumacia dell' e rinviava la causa per discussione alla udienza del 17.7.2025. CP_1
3.L si costituiva in data 4.7.2025 in giudizio precisando che: la sede di CP_1
ROMA aveva liquidato la prestazione richiesta, come da elaborazione del 14/04/2025, con decorrenza riconosciuta in omologa. Precisava tuttavia che la sede territoriale dell' non aveva ricevuto il CP_1 modello ap23 necessario per la liquidazione dei ratei. Precisava altresì che la procedura, in caso di decesso del titolare di una prestazione, prevedeva i seguenti adempimenti per gli eredi:
PRODURRE istanza telematica di liquidazione ratei e TRASMETTERE il modello ap23 contenente l'indicazione di tutti gli eredi e i relativi iban bancari in modo tale che l' possa procedere con la liquidazione. CP_1
Deduceva che le ricorrenti si erano limitate a promuovere il giudizio senza aver rispettato il citato iter amministrativo. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare l'improcedibilità e, o, comunque, l'inammissibilità DEL RICORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA domanda amministrativa da parte degli eredi” 4. Alla udienza del 17.7.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 6.11.2025 con termine per note sulle eccezioni dell' . Alla udienza del 6.11.2025 parte CP_1 ricorrente insisteva in ricorso e l' evidenzia che la sede aveva liquidato il CP_1 beneficio in favore degli eredi in data 25.7.2025 con pagamento previsto valuta 20.8.2025 e si riservava di depositarlo. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 12.12.2025 per discussione e per deposito dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento dei ratei. Alla udienza del 12.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO 5.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 27.5.2025 e il pagamento in favore di ciascuna delle due ricorrente dell'importo loro dovuto in data 20.8.2025 Tale importo è stato di €1307,31 per ciascuna ricorrente pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto di €2614,62 ( allegato ).. CP_1
Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. 6.Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' . CP_1
Al riguardo si rileva che la ricorrenti avevano comunicato all' in data CP_1
4.1.2023 l'avvenuto decesso della e la loro qualità di eredi e Persona_1 avevano chiesto la liquidazione dei ratei della indennità di accompagnamento dovuti alla de cuius in loro favore indicando altresì l'iban relativo alle loro rispettive posizioni ( allegato 3 parte ricorrente). Con detta comunicazione era stato anche notificato il decreto di omologa che risultava indicare come ricorrente Persona_1
In data 13.7.2023 le ricorrenti hanno poi notificato ad il decreto di CP_1 omologa con l'istanza di correzione errore materiale e il provvedimento di correzione dell'errore materiale del giudice che indicava come ricorrenti i nominativi delle ricorrenti quali eredi di in sostituzione del Persona_1 nominativo della de cuius. ( allegato parte ricorrente). Sulla base di detta documentazione deve ritenersi che le ricorrenti abbiano notificato il decreto di omologa a con la corretta indicazione delle parti CP_1 nella intestazione in data 13.7.2023. Tuttavia le medesime ricorrenti avevano già inviato a la “ domanda di pagamento delle rate di pensione non CP_1 riscosse per decesso della persona invalida civile”in data 4.1.2023 ( prima dell'invio del decreto di omologa corretto). L'eccezione sollevata da di improcedibilità per mancata comunicazione CP_1 del modello Ap23 è infondata avendo le ricorrenti inviato tale richiesta con l'indicazione anche dei loro rispettivi IBAN anche se quando tale richiesta è stata avanzata all' era stato notificato il decreto di omologa ancora non
CP_1 corretto e con l'indicazione nella intestazione del nominativo della de cuius come ricorrente. Tuttavia l' non ha provveduto alla liquidazione dei ratei dovuto neppure
CP_1 nel termine dei 120 giorni dalla notifica del 13.7.2023 ( notifica di decreto omologa corretto) e anzi la documentazione allegata da prova che detta
CP_1 liquidazione del 27.5.2025 è avvenuta dopo la notifica del ricorso ( del 2.12.2024). L' deve quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite
CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale. Tali spese sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa ( da 1100 a 5200 euro ) e del fatto che la causa ha necessitato anche della fase di trattazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso