Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Giudice Dott.ssa Viviana Criscuolo
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 rappresentata Parte 1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosanna Buonanno presso il cui studio è elett.ta dom.ta in Napoli alla via dei Mille n.16
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Gaetano Scotto di Santolo con studio in Quarto(NA) alla Via S. D'Acquisto n.3, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
21/07/2023 e dall'avv. dall'avv. Debora Tenuto con studio in Aversa alla via San Girolamo n. 10
(CE) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 21/06/2024
NONCHE'
(nato a [...] il [...] C.F.: C.F. 2
) rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento dall'avv. Alessandra Vallario, presso la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Giordano Bruno n.156
INTERVENTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 5/12/2024; per il P.M., dichiarare la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da entrambe, nonché dal negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Tanto premesso ritiene il Collegio che entrambe le domande di addebito vadano rigettate.
In primo luogo, va confermato il provvedimento istruttorio, qui da intendersi integralmente richiamato, con cui le prove orali articolate dalle parti sono state rigettate. Con particolare riguardo a quelle richieste dalla ricorrente, che negli scritti conclusionali ha insistito per la revoca dell'ordinanza e l'ammissione delle stesse, va ribadito che esse sono inammissibili in quanto i capitoli 1, 2, 7, 8, 9, 11 (pur emergendo in atti la prestazione da parte di tutti i membri della famiglia di attività presso il ristorante CP_3 ), 14 sono formulati in modo generico e valutativo;
i capitoli 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (anche se non è contestato che non dormisse da tempo insieme) 22, 23, 24, 25, 26 hanno ad oggetto fatti mai allegati in precedenza (delle allegazioni specifiche la ricorrente faceva riserva in ricorso nel prosieguo del giudizio ma poi tali fatti non erano allegati né nella memoria integrativa né nella memoria ex art 183 comma VI n. 1
c.p.c.); quanto al capitolo 6 le circostanze devono essere provate documentalmente;
quelle di cui al capitolo 10 sono irrilevanti;
quelle di cui al capitolo 27 successive alla presentazione del ricorso per separazione, quanto ai fatti di cui ai capitoli 28 – 29 in ordine alla residenza del figlio CP_2 con la madre sono superflui.
La ricorrente, dunque, non ha dedotto né provato specifici comportamenti del resistente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, né il nesso di causalità tra gli stessi e il fallimento della convivenza. Analogamente il resistente non ha in alcun modo dedotto né provato i comportamenti della ricorrente costituenti violazione dei doveri coniugali, né il nesso di causalità tra gli stessi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla luce delle reciproche allegazioni e in mancanza di riscontri probatori specifici, risulta in maniera evidente che l'unione coniugale sia andata deteriorandosi nel corso del tempo, evidentemente per una reciproca insoddisfazione che ha portato ciascuno dei due coniugi ad allontanarsi dall'altro, fino ad arrivare alla cessazione della convivenza. In un tale quadro non è stata fornita la prova dell'ascrivibilità della crisi all'uno piuttosto che all'altro coniuge, quanto piuttosto la prova della incompatibilità delle parti con conseguente pronuncia della separazione ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto ai provvedimenti accessori va premesso che i figli della coppia, CP_4 nata il
05.11.1987 e CP_2 , nato il [...], sono ampiamente maggiorenni e, da ultimo è stato riconosciuto che entrambi sono anche economicamente autosufficienti, tanto che, sul presupposto della raggiunta autosufficienza economica anche del figlio CP 2, la ricorrente ha rinunciato sia alla domanda di assegnazione della casa famigliare sia alla domanda volta al riconoscimento di un contributo per il mantenimento dello stesso a carico del padre, domande alle quali Controparte_2 costituendosi in giudizio aveva aderito e alle quali ha poi anch'egli rinunciato.
La ricorrente ha, invece, insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé. In via provvisoria il Presidente ha riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente quantificandolo in € 1.400,00, importo poi ridotto in corso di causa dal
G.I. ad € 600,00.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito" il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
In ordine alla documentazione prodotta, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei redditi, va osservato che, come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte,
"Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Fatte tali premesse, occorre considerare che il reddito della famiglia era costituito dai proventi dell'attività di ristorazione esercitata dall' CP 2 in Monte di Procida, "Steak House - Ristorante
-Pizzeria - Paradise", attività nella quale anche moglie e figli sono stati nel tempo a vario titolo interessati;
che i coniugi sono contitolari non solo della casa coniugale (acquistata in comunione legale dei beni) ma anche di 5/6 dell'immobile in via Fusaro (acquisitati sempre in comunione dei beni, mentre l'altro sesto è di proprietà esclusiva della ricorrente) nonché del terreno su cui sorge il ristorante oggi chiuso (sempre in regime di comunione dei beni); che il ristorante è stato chiuso per i motivi legati al dissesto idrogeologico dei luoghi in cui sorgeva l'attività (peraltro è emerso che su detta attività pendeva anche procedimento per concessione in sanatoria); che la ricorrente ha venduto parte dell'immobile che aveva in Castel Volturno che comunque era locato a terzi (cfr. dati che emergono dalle dichiarazioni dei redditi depositate) ricavandone una cifra bassa attesa anche la comproprietà con terzi;
che il resistente nel maggio 2021 ha acquistato un altro immobile in Napoli in comproprietà con una giovane donna concedendolo in locazione a terzi;
che il medesimo, sempre nel 2021, ha contratto un mutuo per euro 30.000,00 e nel febbraio 2022 ha preso in leasing una jeep
Renegade per canone mensile di circa Euro 577,00. Gli elementi fin qui riportati lasciano trasparire, nonostante la chiusura dell'attività di ristorazione, una certa solidità economica dell' CP_2 che valutata unitamente alla durata trentennale del matrimonio e all'età della ricorrente, sessantotto anni, consentono di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento che si ritiene di confermare nella somma come rideterminata in corso di causa di euro 600,00 mensili.
Venendo infine alle spese processuali l'esito complessivo del giudizio consente la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 (nata a [...] il
25.10.1956) e Controparte_1 (nato a [...] – Venezuela il 12/08/57);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 1, parte II, serie
A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
c) rigetta le domande di addebito;
d) pone a carico di Controparte_1 l'assegno mensile di € 600,00 a titolo di
Parte 1 entro il giorno 5 di ognimantenimento del coniuge da versare a mese;
tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici ISAT a decorrere da aprile 2026;
e) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 7/03/2025 in camera di consiglio.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Ferrara dott.ssa Valeria Rosetti