Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
4554/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4554/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 29.04.2025
da
, con gli avv.ti BRUSCAGNIN MARTINA e AGGUJARO Parte_1
MARIAVITTORIA
e da
LANGE SIMONA, con gli avv.ti ZEN PIERFRANCESCO e AGOSTINI ANDREA,
come da mandato in atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
***
Con ricorso congiunto depositato il 29.04.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla
regolamentazione delle visite e al mantenimento della figlia minorenne
[...]
nata a [...] il [...]: Per_1
“1. Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
esercitano la responsabilità genitoriale su di lei in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta, si troverà al momento Persona_1
dell'assunzione della decisione, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2. Dichiarare che i genitori confermano i tempi di permanenza e cura della minore già in atto e, quindi, la volontà di continuare ad accordarsi, di volta in volta affinché
la figlia trascorra settimanalmente e nel week end del tempo col genitore non collocatario nel rispetto dei suoi impegni scolastici e sportivi. La stessa armonia di intesa continuerebbe a permanere anche per l'organizzazione delle ferie estive,
natalizie e pasquali. In caso di impossibilità di entrambi i genitori a tenere con sé la figlia durante i turni di lavoro ovvero nei giorni in cui la minore dovesse essere indisposta ed impossibilitata a frequentare la scuola, potranno avvalersi anche della collaborazione dei nonni paterni o materni, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Disporsi che il Sig. corrisponda alla Sig.ra NG SI fino al Parte_1
compimento della maggiore età della figlia e, successivamente, su di un conto corrente a lei intestato al compimento della maggiore età, qualora non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento di
[...]
la somma di € 180,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno Persona_2 3
4. Disporsi che le spese straordinarie per la figlia, determinate come da linee guida del CNF del 29.11.2017, dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori e nello specifico: a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte da medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole. Quando i genitori debbano concordare le suddette spese,
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spese o con l'attività dovrà
esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso alla stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto 4
immotivato, e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese medico-sanitarie che non possono essere concordate perché urgenti, i genitori si obbligano comunque alla reciproca tempestiva informazione al riguardo. In ogni caso, la preventiva consultazione sarà necessaria con riferimento alle decisioni di maggiore interesse e/o comportanti spese di rilevante entità economica in relazione alle possibilità di entrambi i genitori.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle aspirazioni, inclinazioni, desideri che la minore – nella crescita – andrà ad esprimere.
6. Il rimborso reciproco tra i genitori dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dei relativi documenti giustificativi.
7. Disporsi che la Sig.ra NG SI percepirà l'Assegno Unico nella misura del
100%.
8. Il Sig. e la Sig.ra NG prestano fin d'ora reciprocamente il Parte_1
consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9. Dichiarare le parti di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
Conclusioni del P.M. “Visto.” 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità,
parte ricorrente NG SI è nata a [...] il [...], appare quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la figlia minorenne risiede con la madre a TA (PD) (cfr.
doc. 1 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1
si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In 6
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel
caso in esame sia la ricorrente che la minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'AJa del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Nella fattispecie in esame la ricorrente e la figlia minore risiedono prevalentemente a TA (PD); ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti,
in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con riferimento ai punti dall' 1 al 6 e dei punti 8 e 9 delle rassegnate conclusioni congiunte, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio della minore, pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità
genitoriale, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti 7
disponibili e, pertanto, non necessità di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni di cui ai punti dall' 1 al 6 e dei punti 8 e 9, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.