Art. 3.
Qualora entro il 31 dicembre 1955 non risultino completati la costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la trasformazione degli stabilimenti indicati nell'articolo 1, sara' dovuto il pagamento dei tributi non versati per effetto delle esenzioni di cui all'art. 1, lett. a), e all'art. 2.
Qualora entro il 31 dicembre 1955 non risultino completati la costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la trasformazione degli stabilimenti indicati nell'articolo 1, sara' dovuto il pagamento dei tributi non versati per effetto delle esenzioni di cui all'art. 1, lett. a), e all'art. 2.