Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. dal 28 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 2984/2023, promossa da:
P. Iva: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Salvi (C.F. ; p.e.c. fax 06.69295278) CodiceFiscale_1 Email_1 del F v. Chi C.F._2
; p.e.c. del Foro di Pavia ed
[...] Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, Via A. Volta n. 29, giusta procura speciale in atti ( comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi p.e.c.: e Email_3 Email_1
- appellante -
Contro
Sig. (C.F.: ), elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in 27100 Pavia, Piazza Castello n.19, presso lo studio degli Avv.ti Federica Pezzali (C.F. ) e Domenico De C.F._4
Caridi (C.F. ), che lo rappresentano e difendono C.F._5 giusta delega in atti ( comunicazioni al seguente nr. fax 0382 – 1634757 ed ai seguenti indirizzi PEC e Email_4
) Email_5
- appellato - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pavia, n. 389 del 30.05.2023 (R.G. 1284/2021) notificata in data 1.06.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
« Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento del presente appello, previa revoca della dichiarazione di contumacia di - accertare e dichiarare la Controparte_1
1
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione del principio del contraddittorio, a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, e conseguentemente rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in quanto nel giudizio di primo grado non è stata assicurata l'effettività del contraddittorio, con ogni ulteriore e consequenziale provvedimento in ordine alla rinnovazione, anche istruttoria, dell'attività svolta in assenza di CP_1
nel rispetto del doppio grado di giurisdizione;
- in via subordinata e
[...] gradata, decidere la causa nel merito e quindi: (a) previa rimessione in termini di Part
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., ordinare la rinnovazione degli Part atti nulli di primo grado e rimettere in termine per formulare le proprie istanze istruttorie;
(b) rigettare tutte le domande formulate dal sig.
[...]
in prime cure poiché inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto, CP_2
e comunque non provate;
- in ogni caso, e in conseguenza dell'accoglimento delle Part suesposte domande, condannare il Sig. a restituire ad CP_2 quanto quest'ultima versato in esecuzione della sentenza gravata, oltre interesse ex art. 1284 c.c. - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA».
Per l'appellato:
« Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rimossa ogni contraria istanza, così giudicare - Rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 389/2023 resa dal Giudice di Pace di Pavia, essendo infondato in fatto e in diritto;
- rigettare le domande di parte appellante confermando integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 il Sig
[...] ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di CP_2 Parte_2
Pavia per sentir accertare che, a causa di gasolio sporco, immesso nel serbatoio, in occasione di rifornimento di carburante, il 25.1.2020, presso il distributore della società convenuta, sito in SP 596 località S. Spirito in Groppello Cairoli, la sua autovettura aveva subito danni, quantificati in euro 3.534,00, con conseguente richiesta di condanna della società convenuta al correlativo risarcimento: per sentire accogliere, nello specifico, le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che a causa e per effetto del gasolio sporco nel serbatoio la vettura dell'attore subiva danni e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei conseguenti danni subiti da quantificati in Euro 3.534,00, mediante pagamento in CP_2
2 favore dello stesso della predetta somma o della minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa o in separata sede, computati la svalutazione, una congrua rivalutazione della moneta in base agli indici della intercorsa sua svalutazione e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente giudizio”.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pavia la società convenuta è stata dichiarata contumace. Parte_2
All'esito dell'istruttoria il Giudice di Pace di Pavia con sentenza pubblicata il 30 maggio 2023, n. 389 in accoglimento delle domande attoree, condannava al pagamento in favore di Controparte_1
della somma risarcitoria di € 3.543,00, oltre CP_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 25.01.2020 al saldo effettivo;
e alla refusione delle spese e competenze di causa, liquidate in € 125,00 per anticipazioni esenti, ed € 2.090,00 per compensi legali, oltre S.G. 15%, ed oltre COA ed IVA, se dovuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto Appello Parte_2
con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2023, deducendo,
[...] quali motivi di appello:
1. la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio a causa dell'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio nei confronti Part di;
in subordine, rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in quanto nel giudizio di primo grado non è stata assicurata l'effettività del contraddittorio;
in via ulteriormente subordinata, decidere la causa nel merito, previa Part rimessione in termini di , ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., in particolare, sul punto deducendo che: la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio risulta inesistente o comunque nulla;
è stato notificato, in data 22.6.2021 all'indirizzo p.e.c. ; e il suddetto indirizzo Email_6 Part p.e.c. non appartiene ad , né risulta in alcun modo Part collegabile con;
l'indirizzo p.e.c. di Controparte_1 riportato nel registro INI-PEC (indice nazionale indirizzi pec) è
, come risulta dall'estratto del Email_7 suddetto registro depositato in atti (doc. 3), ed era tale anche prima della data del 22.06.2021, in cui l'appellante ha notificato la citazione di primo grado;
nel caso di specie, l'indirizzo indicato nella relata della notifica dell'atto di citazione
) non solo non è Email_6 Part l'indirizzo di risultante dai pubblici registri, ma neppure risulta appartenere alla medesima;
2. nel merito:
3 -l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore in primo grado in quanto parte attrice non ha dimostrato la proprietà del veicolo, che avrebbe effettuato il rifornimento di gasolio, asseritamente non idoneo;
-l'inammissibilità delle domande proposte per intervenuta decadenza dall'esercizio della relativa azione di garanzia ex art. 1495 c.c. e/o, in ogni caso, per l'avvenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno ex art. 1495 c.c. nei Part confronti di : nel caso di specie, il sig. non ha CP_2 P denunciato ché ad entro gli 8 gi 'asserito rifornimento del veicolo attoreo del 25.01.2020; l'azione è prescritta in un anno dalla consegna ai sensi dell'art. 1495 c.c.; né può applicarsi la normativa del Codice del Consumo, essendo il bene carburante assolutamente incompatibile con le disposizioni predette;
contesta che l'attore si sia rifornito presso la stazione di Pt_1 servizio di Groppello Cairoli (PV) SP 596 Località S.Spirito e la riconducibilità e l'autenticità dello scontrino depositato dal sig. in primo grado e, soprattutto, che lo stesso sia CP_2 riconducibile al veicolo di controparte;
-non è stata fornita alcuna prova che il prodotto che il sig. ha dichiarato di avere acquistato fosse effettivamente CP_2 difettoso: nessun campione di prodotto è stato prelevato dal serbatoio del veicolo attoreo ed analizzato in contraddittorio con il sig. neppure ha Controparte_1 CP_2 autorizzato l'officina riparatrice a far analizzare il campione di carburante prelevato dal suo veicolo, nonostante l'espresso invito in merito rivoltogli dall'incaricato dell'officina; difetta la prova delle modalità di accertamento della composizione
“difettosa” del gasolio;
la diagnosi del problema sarebbe stata effettuata a occhio nudo dall'incaricato dell'officina, e documentato su un video che non è idoneo a provare il danno, Part né che il gasolio fosse quello effettivamente acquistato da;
dalla narrazione effettuata dall'attore,
-inoltre, a seguito dell'asserito rifornimento, l'attore avrebbe percorso circa 200 km dopo aver effettuato il rifornimento
“incriminato”: se la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore fosse corrispondente al vero, il veicolo in questione non avrebbe in alcun modo potuto effettuare i ben 200 km percorsi il 25.01.2020, atteso che successivamente al rifornimento, il veicolo si sarebbe fermato dopo aver percorso solo qualche chilometro;
-allo scopo di evitare l'insorgere di problematiche come quelle Part lamentate dall'attore, la , così come praticamente tutte le
4 altre compagnie petrolifere, ha poi predisposto un “vademecum” (doc. 4) che riepiloga le operazioni che devono essere poste in essere in occasione di ogni scarico di carburante e che, comunque, sono a conoscenza di ogni gestore/presidiante: in caso di presenza di acqua o di altre impurità all'interno della cisterna, il sistema elettronico dell'impianto va in blocco, impedendo l'erogazione di carburante “inquinato”; la procedura sopra evidenziata è confermata dal modulo di consegna del 24.01.2020 (doc. 5) (ovvero l'ultimo scarico di carburante avvenuto prima del 25.01.2020 presso l'impianto di distribuzione cui si riferisce l'attore) che certifica il compimento di tutte le operazioni sopra elencate il giorno antecedente al Part rifornimento dell'attore; tutti i controlli che la ha posto in essere dopo la segnalazione dell'attore hanno dato esito negativo;
nessuno tra i clienti, che hanno acquistato i quasi 7.400 litri di gasolio nei giorni cui si riferisce l'attore, ha presentato rimostranza alcuna, eccezion fatta per il sig. Part
le autobotti che hanno rifornito l'impianto in CP_2 questione nella giornata del 24.01.2020 hanno rifornito, lo stesso giorno, anche altri impianti con il medesimo gasolio (cfr. doc. 5 e 6) e nessuna di queste ha lamentato alcunché sulla qualità dello stesso;
3. errata valutazione delle risultanze probatorie: dall'esame delle testimonianze assunte in primo grado, sono emerse una serie di elementi che dimostrano l'incertezza dell'origine della causa dell'asserito danno subito dal veicolo attoreo;
il file video depositato da controparte è stato eseguito in assenza di Part contraddittorio con;
non ha una data (men che meno una data certa); non sono state riprese operazioni di analisi di campioni di carburante;
sulla quantificazione dei danni operata da parte attrice in primo grado, la sostituzione e la riparazione dei pezzi ivi indicati non è stata adeguatamente dimostrata, come non è stato documentalmente dimostrato l'avvenuto pagamento di tale fattura.
Concludeva chiedendo : - accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione del principio del contraddittorio, a causa della inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado, in quanto notificata ad un Part indirizzo p.e.c. che non appartiene ad né a quest'ultima ricollegabile;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione del principio del contraddittorio, a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, e conseguentemente rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in quanto nel giudizio di primo grado non è stata assicurata l'effettività del contraddittorio, con ogni ulteriore e consequenziale provvedimento in ordine alla rinnovazione, anche istruttoria, dell'attività svolta in assenza di nel rispetto del doppio grado Controparte_1
5 di giurisdizione;
- in via subordinata e gradata, decidere la causa nel merito e Part quindi: (a) previa rimessione in termini di , ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., ordinare la rinnovazione degli atti nulli di primo grado e rimettere Part
in termine per formulare le proprie istanze istruttorie;
(b) rigettare tutte le domande formulate dal sig. in prime cure poiché inammissibili e CP_2 infondate sia in fatto che in diritto, e comunque non provate;
- in ogni caso, e in conseguenza dell'accoglimento delle suesposte domande, condannare il Sig.
[...] Part
a restituire ad quanto quest'ultima versato in esecuzione della CP_2 sentenza gravata, oltre interesse ex art. 1284 c.c. - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”
Si è costituito il Sig contro deducendo che : CP_2
- la notifica non può definirsi inesistente ma, tutt'al più nulla: non risulta corretto sostenere che l'indirizzo indicato nella relata della notifica dell'atto di citazione - – certamente Email_6 non corrispondente ltro pubblico Part registro, non risulti appartenere alla;
l'indirizzo p.e.c. di CP_1 riportato nel registro INI-PEC è ,
[...] Email_7 come risulta dall'estratto del suddetto registro depositato da controparte, e dalla lettura dei due indirizzi e dei relativi domini, si evince che l'indirizzo erroneamente utilizzato appartiene al medesimo gruppo, a cui fa capo con la conseguenza che l'appellata è stata posta nelle Parte_2 condizioni di essere messa a conoscenza dell'atto; ciò viene confermato anche dalla identica sede legale sia di che di Controparte_3 Parte_2 entrambe con sede legale in Roma, via Salaria 1322, entrambe Contr appartenenti al Gruppo Part
- nel corpo dell'atto eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto vantato dal sig. tuttavia nel rassegnare le conclusioni, CP_2
l'appellante non chiede alcuna pronuncia in merito alla relativa dichiarazione da parte del Tribunale;
-il sig. sin dagli atti del primo grado, ha chiesto il risarcimento CP_2 del da danni subiti nei confronti del produttore in applicazione della disciplina del Codice del Consumo, che prevede termini di decadenza Part e prescrizione, differenti rispetto a quelli richiamati da;
- il sig. ha denunciato immediatamente il rifornimento di CP_2 carburante sporco, telefonicamente, all'impianto di distribuzione di Groppello Cairoli, per poi far seguito via mail in data 11 febbraio 2020, 17 febbraio 2020 e 19 maggio 2020, come da doc. 2 del fascicolo di primo grado, anche all'ufficio reclami della Parte_2
- il sig. per il tramite della difesa, ha inviato in data 11 giugno CP_2
2020 (cf. doc. 4 del fascicolo di primo grado) un sollecito ad evadere il reclamo n. ticket 605322 ed il nr del ticket è stato fornito dalla odierna appellata;
6 - in data 6 ottobre 2020 ha inviato pec di invito alla negoziazione all'indirizzo , cfr. doc. 7 Email_7
- in data 22.06.2021, il sig. ha notificato l'atto di citazione CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Pavia con domanda di risarcimento dei danni subiti, idonea ad essere qualificata, anche, quale diffida stragiudiziale e pertanto come valido atto interruttivo della prescrizione
- dal certificato cronologico estratto al PRA dell'autovettura Audi Q5 targata FD435TF, emerge incontrovertibilmente che il Sig. era CP_2 proprietario del veicolo al momento dei fatti oggetto di causa
- il quadro probatorio degli atti ha fatto emergere che il giorno 25 gennaio 2020 l'attore, oggi appellato, si era rifornito presso la stazione di servizio sita in SP 596, Località S. Spirito, 27027 Groppello Cairoli, cfr. docc. 1 e 2 del primo grado. di fatto giammai contestato dal gestore della pompa di P benzina, il quale ha comunicato al sig. l'indirizzo della al CP_2 quale rivolgere le proprie istanze risarcitorie Part
- anche la risposta di del 15 settembre 2020 (cfr doc. 6 del primo grado) attesta che il rifornimento del 25 gennaio 2020 è avvenuto presso l'impianto di distribuzione sito sulla SP 596 e che la vettura in questione era ed è di proprietà del sig. CP_2
- il video prodotto e allegato al fascicolo di primo grado (doc. 3) prova incontrovertibilmente come il carburante presentasse un'abnorme quantità di sostanza vischiosa, tanto che il legale rappresentante dell'autofficina convenziona estualmente sosteneva: “sembra polenta” CP_5
- la sussistenza del nesso causale è altresì avvalorato dalla contiguità temporale ( non contestata dall'appellata) tra il rifornimento ed il guasto;
- ciò assume rilevanza, sia ai fini dell'applicazione degli 130 e 135 del Codice del Consumo, che ai fini dell'applicazione dell'art. 120 del suddetto Codice: nel caso di specie risulta altamente probabile che il guasto al veicolo sia avvenuto per un difetto del carburante, che per altre cause, data la strettissima connessione temporale verificatasi tra i vari eventi
- il danno al suddetto veicolo emerge chiaramente anche dall'analisi dettagliata della fattura di riparazione prodotta in atti dal sig.
[...]
il gasolio contaminato ha provocato danni agli iniettori, alla CP_2 pompa, ai cilindri, ai pistoni ed ai filtri, con ogni conseguenza in ordine alla necessità di sostituire i pezzi.
Concludeva chiedendo “ Rigettare l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 389/2023 resa dal Giudice di Pace di Pavia, essendo infondato in fatto e in diritto;
- rigettare le domande di parte appellante confermando integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Previa riassegnazione del processo, all'udienza del 20.12.2023 è stata fissata udienza sostituita con note scritte per il deposito di memorie sulla
7 questione eccepita in ordine alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e correlativa documentazione, nonché per valutare eventuale possibile conciliazione;
all'esito con ordinanza del 10.6.2024 è stata accolta l'istanza di rimessione in termini di parte appellante ex art 294 cpc, al fine di consentire a Parte appellante il compimento delle attività processuali, tra cui l'attività istruttoria;
successivamente con ordinanza del 18.11.2024 è stata ammessa prova per testi;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art 352 cpc dal 28 marzo 2025, a seguito di trattazione con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che non appare fondata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado e conseguente nullità della sentenza appellata, sulla base della dedotta notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado ad un indirizzo Part p.e.c. che non appartiene ad , né a quest'ultima ricollegabile.
Deve, infatti, richiamarsi , sul punto quanto già indicato nell'ordinanza del 10.6.2024.
La notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado è stata effettuata dal Sig. in data 22.6.2021, all'indirizzo p.e.c. CP_2 anziché Email_8
Email_9
L'indirizzo erroneamente utilizzato appartiene al medesimo gruppo a cui fa capo e : entrambe hanno Parte_2 Controparte_3 Parte_2 sede legale in Roma, via Salaria 1322, entrambe, appartengono al CP_6
La è società controllante dell'odierna
[...] Controparte_7 appellante, come risulta dalla visura storica allegata all'atto di citazione in appello.
Ciò non configura, né una inesistenza della notifica, né una nullità della notifica, posto che occorre valutare, altresì, e complessivamente tutti gli atti allegati: ivi comprese, le comunicazioni all'Ufficio reclami del e al servizio clienti del con apertura del relativo CP_8 CP_9
322, la comunicazione d dell'11.6.2020 all'indirizzo pec la risposta di del Email_8 Parte_2
15 settembre 2020, e con riferimento al fatto specifico, nonchè le comunicazioni relative alla domanda di mediazione all'indirizzo
, con indicazione del numero di ticket. Email_7
Tuttavia tali elementi hanno condotto, con adesione di parte appellata, ad una rimessione in termini di parte appellante ex art 294 cpc, al fine di consentire alla Parte appellante il compimento delle attività processuali, tra cui l'attività istruttoria, che le sono state precluse nel giudizio di primo grado.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da Parte Appellante ex art 1495 cc.
8 Sul punto si osserva che la domanda di risarcimento del danno, oggetto di causa, appare sussumibile alla disciplina del Codice del Consumo: il Sig ha agito quale acquirente del carburante CP_2 ed ha lamentato che il danno gli sia stato procurato dal bene acquistato, privo della sua qualità (e cioè di essere puro e non contenente altre sostanze) ed ha convenuto in giudizio il venditore della cosa mobile compravenduta, che ha provveduto direttamente all'erogazione/vendita del gasolio.
Per l'effetto, visti gli artt. 125-133 del Codice del Consumo, e considerati i citati documenti circa l'e.mail in data 11 febbraio 2020, 17 febbraio 2020 e 19 maggio 2020, come da doc. 2 del fascicolo di primo grado, anche all'ufficio reclami della , il sollecito dell'11 giugno Parte_2
2020 (cf. doc. 4 del fascicolo di primo grado) ad evadere il reclamo n. ticket 605322, l'indicazione del ticket fornito dalla odierna appellata, non può ritenersi fondata la predetta eccezione.
Nel merito, è documentalmente provato, dal certificato cronologico estratto al PRA dell'autovettura Audi Q5 targata FD435TF, che il Sig. era proprietario del veicolo al momento dei fatti oggetto di CP_2 causa.
Quanto all'onere della prova si osserva che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 206/05 (cd. codice del consumo) - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. n. 29828/18, n. 13458/13, n. 12665/13).
Nel caso di specie, è stata fornita la prova che il Sig Persona_1 il 25.1.2020 abbia acquistato carburante presso il distributore della società convenuta, sito in SP 596 località S. Spirito in Groppello Cairoli: ciò è riscontrato sia dal doc 1, ovverosia lo scontrino di acquisto, sia dall'e.mail del Sig inviata l'11 febbraio 2020, nella quale evidenziava, Per_1 dettagliatamente che, a seguito del predetto rifornimento di carburante, e della diagnosi effettuata dal la sua autovettura aveva CP_10 subito un danno consistente, prima nel blocco, e, poi, nella completa sostituzione degli iniettori , quantificato in euro 3534,00 come da fattura allegata.
I testimoni sentiti all'udienza del 22 gennaio 2025 riscontrano la dinamica decritta dal Sig in particolare il fatto che CP_2
9 quest'ultimo il 25 gennaio 2020 abbia effettuato un rifornimento di carburante presso un distributore della società convenuta, il fatto che subito dopo, in rapida successione cronologica, l'autovettura abbia manifestato dei problemi, sino alla diagnosi del guasto in , CP_10 ove è stato redatto un video ( che attraverso la testim è stato possibile contestualizzare ), che denota la prova della CP_11 presenza di materiale inidoneo nel carburante, nonché la prova del danno compatibile con il difetto del carburante e della quantificazione del danno.
Si riportano per esteso le dichiarazioni dei testimoni, anche al fine di dare compiuto rilievo alla attendibilità intrinseca delle testimonianze nel loro svolgimento.
Il Sig , figlio di parte appellata ha dichiarato: “ Parte_3
3. Vero che ultimato il rifornimento, il sig. riprendeva il CP_2 proprio viaggio, senonché, durante il viaggio di ritorno, l'autovettura iniziava a manifestare difficoltà di avviamento del motore, problematicità che diventavano via via crescenti sino a condurre all'arresto completo del veicolo?
Vero mio padre mi ha chiamato quando aveva questi problemi ripetuti , perché essendo residente in un luogo vicino, mi ha chiamato perché lo aiutassi, e ricordo che mi aveva detto di avere questi problemi, poi mio padre è riuscito ad arrivare sino a casa, e una volta arrivato a casa, io sono andato a verificare la situazione, e in effetti la macchina faceva proprio fatica ad entrare nel cortile, poi una volta entrata nel cortile non si è più accesa. Preciso che sono stato già sentito come testimone.
4. Vero che il sig. era costretto ad arrestare il veicolo CP_2 interrompendo la marcia, riuscendo tuttavia, dopo numerosissime fermate a raggiungere la propria abitazione?
Sì me lo ha raccontato mio padre, al telefono mi aveva detto che avrebbe fatto di tutto per arrivare a casa e poi mi ha raccontato questo
5. Vero che il sig. si vedeva costretto a chiamare il carro CP_2 attrezzi per condurre l'autovettura presso l'officina più CP_5 vicina al punto di arresto, la , nei CP_11 Controparte_12 pressi di Sant'Angelo Lodigiano?
Io ho visto la macchina a casa non ho visto il carro attrezzi, immagino che mio padre lo abbia chiamato poi per portare la macchina in officina , comunque la macchina in officina ci è arrivata perché ricordo la tensione di mio padre quando l'officina gli ha detto a quanto ammantava il danno
Il Sig di professione di autoriparatore dal 1981 al Parte_4
2024, ha dichiarato : “
2. Vero che in data 25/01/2020, il sig. arrestava la CP_2 propria autovettura presso il distributore Total in Gropello
10 Cairoli (PV) SP 596 Località S. Spirito per rifornire di carburante il proprio mezzo, come da scontrino che si rammostra?
Vero , lo so perché il Sig mi ha telefonato, lo stesso giorno o il CP_2 giorno seguente, dicendomi che, tornando dalla montagna, nella macchina si era accesa una spia gialla, che è una spia di anomalia motore, e la macchina praticamente aveva perso di potenza, e non andava oltre 60 km/h circa, ed era rimasto SPventato . Preciso che in questo caso la macchina va in protezione, e riduce la potenza per non rovinare a fare danni peggiori al motore. Io gli chiesi se avesse fatto carburante da poco, e lui mi ha detto che aveva fatto il pieno, non ricordo benese mi avesse detto che stava andando o tornando dalla montagna, mi sembra che mi avesse detto che stava tornando dalla montagna.
ADR Avv Panigazzi ? il Sig le ha detto di aver fatto CP_2 rifornimento andando o tornando dalla montagna ? non ricordo questo dato con certezza, perché è passato del tempo, comunque, oggi, mi sembra che mi abbia detto che aveva fatto rifornimento, tornando dalla montagna, sono sicuro del fatto che il Sig avesse fatto rifornimento poco prima della accensione della CP_2 spia, questo è quello che ho capito io per telefono perché il Sig era CP_2 agitato
Adr del Giudice : quando ha chiesto al Sig se avesse fatto CP_2 rifornimento cosa le ha risposto ? io stesso ho chiesto al Sig se avesse CP_2 fatto rifornimento da poco e lui mi ha detto che aveva fatto rifornimento poco prima dell'accensione della spia Voglio precisare che se anche il Sig CP_2 avesse fatto rifornimento andando in montagna l'importo del rifornimento garantiva autonomia per andata e ritorno
3. Vero che ultimato il rifornimento, il sig. riprendeva il CP_2 proprio viaggio, senonché, durante il viaggio di ritorno, l'autovettura iniziava a manifestare difficoltà di avviamento del motore, problematicità che diventavano via via crescenti sino a condurre all'arresto completo del veicolo?
Il Sig mi ha detto che la macchina si è fermata e non è più CP_2 ripartita quando era a casa
4. Vero che il sig. era costretto ad arrestare il veicolo CP_2 interrompendo la marcia, riuscendo tuttavia, dopo numerosissime fermate a raggiungere la propria abitazione?
Questo è vero me lo ricordo
5. Vero che il sig. si vedeva costretto a chiamare il carro CP_2 attrezzi per condurre l'autovettura presso l'officina più CP_5 vicina al punto di arresto, la , nei CP_11 Controparte_12 pressi di Sant'Angelo Lodigiano?
Io so che la macchina era finita in Officina Quaini poi non so come sia stata portata lì
11 Infine, questo testimone ha precisato anche quanto percepito nell'immediatezza: “Voglio precisare che quando il Sig mi ha CP_2 chiamato io gli ho detto : “ ormai la frittata è fatta , gli iniettori sono CP_2 partici, quindi cerca di arrivare a casa se ce la fai, se no dove arrivi di fermi “
Da ultimo il Sig titolare dell'Officina Quaini ha CP_13 dichiarato :
“5. Vero che il sig. si vedeva costretto a chiamare il carro CP_2 attrezzi per condurre l'autovettura presso l'officina più vicina al CP_5 punto di arresto, la , nei pressi di Sant'Angelo CP_11 Controparte_12
Lodigiano?
Vero è arrivato da noi con il carroattrezzi , ricordo che la macchina era in panne e non partiva
6. Vero che avviata l'ispezione del mezzo, il titolare dell'officina inviava all'attore il relativo video, ove veniva individuata come causa del guasto “il rifornimento di gasolio difettoso effettuato nella giornata del 25 gennaio u.s. in considerazione dell'ingente quantitativo immesso in quell'occasione nel serbatoio?
Vero ho mandato al Sig come da nostra prassi dell'officina un CP_2 video e una foto, mi sembra, dove indicavo che la possibile causa era sicuramente il carburante non idoneo;
preciso che non so quando si era rifornito di carburante so solo che quando è arrivato da me , ho riscontrato questo ovverosia che la causa era il carburante non idoneo, secondo me.
Adr del giudice: ma che tipo di danni avrebbe causato questo gasolio non idoneo ? “ l'inconveniente verificatosi consisteva nella pompa alta pressione maciullata , la poma altra pressione fa parte dell'impianto di iniezione, e si sono formati in questa pompa dei trucioli metallici che provenivano dall'interno della pompa rovinata, i trucioli sono andati in circolo in tutto l'impianto di iniezione, e allora bisogna cambiare tutto l'impianto di iniezione Adr del Giudice : questa cosa viene provocata dal carburante non idoneo? Al 99% sì.
Adr dell'Avv Panigazzi: lei ha analizzato questo carburante ? no Sarebbe stato in grado di analizzarlo ? no io no
7. Vero che il video inviato dal titolare dell'officina è quello CP_11 depositato dall'attore quale documento n. 3?
Confermo di aver fatto il video e mi sembra di aver fatto anche una foto al cestello del filtro gasolio .
Il Giudice autorizza la visione del video dal cellulare del Difensore nel corso dell'udienza e viste le difficoltà tecniche per la visione su consolle, invita il Difensore a produrlo su supporto
Il testimone dichiara : confermo è questo il video
12 8. Vero che l'officina dell'Audi Service Quaini e figli di CP_12
, provvedeva alla sostituzione di tutti gli iniettori danneggiati dal
[...] gasolio sporco, alla pulizia del serbatoio e dei circuiti interessati, richiedendo il costo di € 3.534,00, come da fattura n. (doc.4) che si rammostra?
Si è vero”
Sulla base di tali testimonianze e di tali documenti è provato che il 25.1.2020 il carburante acquistato dal Sig presso il CP_2 distributore della società convenuta appellante fosse di qualità scadente, in quanto misto ad altre sostanze che hanno danneggiato gli iniettori del motore e l'impianto del serbatorio e circuiti della carburazione della sua autovettura.
Il video prodotto e allegato al fascicolo di primo grado (doc. 3) prova come il carburante presentasse una sostanza vischiosa: ciò nel serbatoio ha compromesso tali parti meccaniche dell'autovettura dell'odierno appellato.
Né tali risultanze sono elise dalle ulteriori dichiarazioni rese dai testimoni intimati da Parte appellante.
Il Sig autista per la GA SP , la società che trasporta CP_14 carburante per la , ha dichiarato: Parte_2
“1) “vero è che la distinta di viaggio del 24.01.2020, prodotto quale Part doc. n.6 da e che mi si rammostra, riporta i volumi di carburante Part consegnati o il punto vendita sito in Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata?”; si dal documento risulta così
2) “vero è che il modulo di consegna del 24.01.2020, prodotto quale Part doc. n.5 da e che mi si rammostra, riporta i volumi di scarico di Part carburante effettuati presso il punto vendita sito in Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata”; sì è vero , rilevo che i numeri 8 e 20 corrispondono nei due documenti
ADR Avv Pezzali i moduli di consegna di carico e scarico vengono sottoscritti dal gestore e dall'incaricato della consegna ? sì
Si ricorda che proprio quel giorno ha effettuato questi carichi e scarichi ? non mi ricordo ma da quello che c'è scritto sembra che lo abbia fatto io osservo che sulla distinta c'è il mio nome
4) “Vero è che al momento di ogni scarico di carburante presso l'impianto, viene effettuato un controllo in cisterna con pasta reattiva, sia prima che dopo lo scarico, per accertare la presenza di acqua ed impurità Part come predisposto dal Vademecum, doc. 4, prod. che mi si rammostra”; sì questo viene fatto , voglio aggiungere che le cisterne in cui si scarica vengono chiuse, quindi vengono chiusi i serbatoi dell'impianto
13 5) “Vero che i controlli con pasta reattiva che si effettuano al momento dello scarico di carburante, sono stati effettuati anche in occasione degli scarichi avvenuti in data 24.01.2020 presso il punto Part vendita sito in Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata”; sono passati anni , ma penso di sì perché il gestore ha la pasta e fa i controlli e poi mi dà l'ok per scaricare
Adr Avv Pezzali ? questo controllo viene fatto dal gestore in sua presenza ? sì viene inserita una asta metrica sporcata di questa pasta e cambia colore se c'è dell'acqua ed io assisto a questa procedura;
che sappia io quella pasta lì rileva solo l'acqua , serve solo per vedere se c'è acqua in cisterna. “
Il Sig dipendente della , addetto Testimone_1 Controparte_7 commerciale della rete, ha dichiarato: Part
“3) “vero è che la tabella prodotta quale doc. n. 7 da e che mi si rammostra, riporta la quantità di gasolio ed i volumi di erogato effettuati Part presso il punto vendita sito in Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata, nelle date tra l'24.01.2020 ed il 26.01.2020 indicate nel documento”; vero, questo è il registro della vendita di gasolio dalla data 24.1.2020 al 26.1.2020, quindi la mia risposta è sulla base di quello che attesta il documento
4) “Vero è che al momento di ogni scarico di carburante presso l'impianto, viene effettuato un controllo in cisterna con pasta reattiva, sia prima che dopo lo scarico, per accertare la presenza di acqua ed impurità Part come predisposto dal Vademecum, doc. 4, prod. che mi si rammostra”; vero, voglio precisare che, in base alla procedura, cui faccio riferimento, questo controllo viene fatto un'asta che viene inserita con questa pasta reattiva nel serbatorio , la pasta reattiva cambia colore se rileva la presenza dell'acqua, tuttavia viene verificato anche se tale asta presenti delle impurità sull'estremità inserita, parliamo sempre dello stesso punto della stecca adr Avv Pezzali : è mai stato presente nel corso di queste procedure di verifica ? sì sono stato presente, non nelle date di gennaio 2020, ma mi è capitato di applicare personalmente questa procedura Part 6) vero che le cisterne presenti nel punto vendita di Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata, sono munite di sonde che rilevano l'eventuale presenza di acqua nel carburante riversato?
Sì è vero , preciso che l'asta viene inserita per fare questa verifica mentre la sonda è presente comunque nella cisterna, sono due forme di controllo, ad oggi posso dire che ci sono le sonde nell'impianto, presuppongo che ci fossero anche nella data indicata perché sono strumenti di dotazione, ovviamente non posso dare una definitiva conferma non essendo stato all'epoca responsabile di quell'area
14 Part 7) vero che presso il punto vendita di Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata, nelle giornate tra l'24.01.2020 ed il 26.01.2020, non sono state rilevate dal dispositivo indicato al punto 6), tracce di acqua nel carburante presente nelle cisterne? Vero lo so perché abbiamo fatto una verifica ed è stato rilevato da questa sonde che non c'era acqua nelle cisterne
8) “vero è che nelle giornate tra il 24.01.2020 ed il 26.01.2020 il Part punto vendita di Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata, ha erogato più di 7.000 litri di gasolio, così come Part risulta dal doc. 7, prod. che mi si rammostra”; vero
9) “vero è che, successivamente al 25.01.2020, solo il Sig. CP_2 ha lamentato problemi al proprio veicolo in conseguenza di un asserito rifornimento”; vero, io personalmente non ho contezza di altri reclami, ho chiesto al reparto assistenza al cliente che mi ha confermato che c'erano stati altri reclami, sono interlocuzioni interne all'azienda
10) “vero è che in caso di inquinamento di carburante con acqua o altre impurità, il punto vendita deve essere immediatamente chiuso e deve essere chiesto l'intervento della ditta di manutenzione che provvede a bonificare l'impianto”; vero Part
11) “vero è che nell'impianto di distribuzione carburanti sito in Gropello Cairoli, SP 596, Località S. Spirito, 27027, nella data suindicata la bocca del pescante delle cisterne interrate è posta ad una altezza dal fondo tale da impedire l'aspirazione di eventuali impurità”; vero, questo è appurato dalla funzione aziendale che si occupa di manutenzione, e ci ha riferito questo
12) “vero è che il circuito di aspirazione del carburante prevede filtri sia sull'erogatore che sulla pompa di aspirazione che impediscono all'acqua ed alle impurità eventualmente presenti nella cisterna di essere aspirata ed immessa in circolazione”; vero, questo è appurato dalla funzione aziendale che si occupa di manutenzione, e ci ha riferito questo”.
Le deposizioni rese in proposito dai testi di parte Appellante, provano la procedura effettuata al momento di ogni scarico di carburante presso l'impianto, il controllo in cisterna con pasta reattiva, sia prima che dopo lo scarico, per accertare la presenza di acqua ed impurità come predisposto dal Vademecum, e che non risultano altri reclami per tali giorni, tuttavia, non elidono le risultanze probatorie predette, anche documentali, che complessivamente considerate offrono, invece, plurimi
15 elementi per ritenere provato che il 25.1.2020 il Sig abbia Persona_1 effettuato così rifornimento, e il carburante acquistato presso tale distributore abbia causato i danni dedotti in atti.
Infine, e sulla base della testimonianza del Sig è provato il CP_11 danno eziologicamente compatibile con tale ento e la quantificazione in atti: il Sig. sul punto, ha dichiarato: CP_11
“l'inconveniente verificatosi consisteva nella pompa alta pressione maciullata, la pompa alta pressione fa parte dell'impianto di iniezione e si sono formati in questa pompa dei trucioli metallici che provenivano dall'interno della pompa rovinata, i trucioli sono andati in circolo in tutto l'impianto di iniezione e allora bisogna cambiare tutto l'impianto di iniezione”.
L'Appello, all'esito della rinnovazione ex art 294 cpc, non può trovare, pertanto, accoglimento e le statuizioni contenute nell'appellata sentenza devono essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia pubblicata il 30 maggio 2023, n. 389 con condanna di l pagamento in favore di Controparte_1
della somma risarcitoria di € 3.543,00, oltre CP_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 25.01.2020 al saldo effettivo;
e alla refusione delle spese e competenze di causa, liquidate in € 125,00 per anticipazioni esenti, ed € 2.090,00 per compensi legali, oltre S.G. 15%, ed oltre COA ed IVA, se dovuta;
3. condanna l'Appellante alla rifusione in favore della Parte Appellata delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in
€2906,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 29.4.2025.
Sentenza depositata il 29.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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