Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti magistrati:
NT AM Presidente Massimo Balestieri Consigliere CO AF Consigliere – relatore
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80620 del Registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:
- X X (---------------), nata a ----
il -----------, ivi residente alla Via -------------
----------------------, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall’Avv. Michele Nicoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Viale Gottardo n. 21
(avv.michelenicoletti@ordineavvocatiroma.org)
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 luglio 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa ND TI, il relatore Cons. CO AF, il Vice Proc. Gen. Andrea Baldanza in rappresentanza della Procura regionale attrice;
nessuno è comparso per la convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 07.02.2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra X X per sentirla condannare al pagamento, a favore degli istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma, del danno complessivo di
€ 17.445,12, a titolo di danno patrimoniale da assenteismo e di danno da disservizio a seguito delle false attestazioni della propria presenza in servizio presso la struttura sanitaria in argomento.
Il giudizio costituisce uno stralcio della vertenza aperta a seguito degli articoli di stampa sui c.d.
“Furbetti del cartellino dell’IFO di Roma” sul sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio che ha coinvolto 89 dipendenti dell’IFO.
Per quanto riguarda, in particolare, la posizione dell’odierna convenuta, ------------- della struttura sanitaria in quesitone, le sono stati contestati n. 24 episodi in cui avrebbe falsamente attestato la propria presenza al lavoro, cedendo il proprio badge per la timbratura in entrata o in uscita
(e in alcuni casi sia in entrata che in uscita) ad altra dipendente dell’Istituto, e n. 7 episodi dove la stessa avrebbe timbrato il badge della medesima collega.
Per i medesimi fatti è pendente un procedimento penale, attualmente in fase dibattimentale, ed è stato instaurato un procedimento disciplinare conclusosi, nei confronti della X , con l’archiviazione per intervenuto pensionamento.
Alla convenuta è stato contestato un danno patrimoniale complessivo pari a € 17.445,12, costituito dal danno da assenteismo e dal danno da disservizio.
Il danno patrimoniale da assenteismo, previsto dall’art. 55 quinquies del D. lgs. n. 165/2001 - che corrisponde al compenso corrisposto alla convenuta a titolo di retribuzione nei periodi per i quali è stata accertata la falsa attestazione della sua presenza in servizio - è stato quantificato dall’Amministrazione di appartenenza in complessivi € 8.039,09, pari all’importo delle somme erogate per le prestazioni non rese nelle giornate nelle quali la stessa si sarebbe arbitrariamente allontanata dal posto di lavoro
Il danno da disservizio, corrispondente al costo aggiuntivo sostenuto dall’Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, è stato quantificato nell’importo complessivo di €
9.406,03 che comprende due distinte voci di danno: la prima, pari a € 1.366,94, corrisponde a quota parte del costo dell’impegno lavorativo ulteriore che ha coinvolto, a causa delle vicende contestate, alcune unità di personale dell’IFO e a quota parte delle spese relative all’incarico di consulenza legale e di costituzione nel giudizio penale sostenute dalla struttura di appartenenza.
Il residuo importo, pari a € 8.039,09, farebbe riferimento al disservizio che l’assenza arbitraria dal lavoro della convenuta avrebbe causato all’Istituto; il suddetto importo è stato quantificato dalla Procura, in via equitativa, in misura pari al danno patrimoniale diretto da disservizio.
Con memoria depositata in data 18 giugno 2025, si è costituita in giudizio la convenuta che, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 106 c.g.c. considerando la definizione del procedimento penale pendente come un antecedete logico giuridico al presente giudizio.
Nel merito, la Difesa ha sostenuto l’infondatezza della pretesa attorea sostenendo che il contestato scambio di badge trarrebbe origine da una banale circostanza legata ai problemi di parcheggio nei pressi dell’IFO e che la timbratura del badge da parte di un soggetto diverso non costituirebbe, di per sé, una prova dell’assenza dal servizio e del relativo danno erariale contestato.
La Difesa, inoltre, fa presente che la dirigenza medica è soggetta all’uso del badge solo ai fini del calcolo delle ferie, avendo i dirigenti medici massima autonomia di orario e che la convenuta, al momento della quiescenza, ha rinunciato ad oltre 200 ore di lavoro straordinario.
Per questi motivi, la Difesa chiede di archiviare la posizione della convenuta o, in via subordinata, di operare una compensazione tra le ore di straordinario lavorate, e non corrisposte, con quelle relative ai presunti giorni di assenza ingiustificata; in via istruttoria chiede ammissione di prova testimoniale.
Con nota del 3 luglio 2025 parte attrice, in vista della requisitoria orale da tenersi nel corso dell’odierna udienza, ha contestato in toto le eccezioni sollevate dalla Difesa del convenuto.
All’udienza odierna, il rappresentante della Procura regionale si è riportato agli atti depositati rilevando, tra l’altro, la piena evidenza del comportamento illegittimo tenuto dalla convenuta ed insistendo nel pieno accoglimento della pretesa attorea.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. La vicenda in esame concerne un danno erariale, causato dalla dipendente alla struttura sanitaria pubblica IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
amministrazione pubblica di appartenenza, con condotta dolosa o gravemente colposa, consistente in plurime attestazioni non veritiere della propria presenza al lavoro, mediante timbrature effettuate da terzi con il badge a lei intestato.
Il danno è stato distinto in due poste: la prima voce di danno diretto è correlata alla percezione indebita degli emolumenti retributivi non dovuti per le giornate di lavoro falsamente attestate, secondo il disposto di cui all’art. 55 quinquies del D. lgs. n.
165/2001.
La seconda posta di danno è relativa al danno da disservizio e fa riferimento alle spese sostenute dall’Amministrazione di appartenenza, causate dall’arbitraria assenza dal servizio della convenuta, relative all’organizzazione dei servizi sanitari ed amministrativi dell’Istituto e alle spese legali conseguenti all’intera vicenda.
2. In primo luogo, va esaminata la richiesta di sospensione formulata dalla Difesa della convenuta.
Essa non è accolta, in virtù del principio di autonomia tra il giudizio penale e quello contabile non essendo configurabile, nel caso di specie, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico e stante l’autonomia di questo Giudice di accertare e valutare le condotte oggetto del presente giudizio che, tra l’altro, si ritengono validamente documentate.
Nell’odierna fattispecie, infatti, non sussiste alcuna pregiudiziale, in quanto per la contestazione del danno da assenteismo e da disservizio, in una fattispecie di improprio utilizzo del badge per attestare la propria presenza in servizio, il Collegio ritiene sufficiente il compendio probatorio depositato in atti attestante i fatti contestati.
3. Nel merito, posto che le condotte che hanno dato luogo al presente giudizio non sono state contestate dalla Difesa della convenuta e risultano ampiamente documentate, vanno esaminate le singole fattispecie di danno addebitate dalla Procura regionale alla sig.ra X X .
3.1. Con riferimento al danno patrimoniale da assenteismo, va osservato che l’art. 55 quinquies del D. lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.
lgs. n. 150/2009, al comma 2, prevede che, allorquando il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia) “è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine, di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che è comprovato che la convenuta ha falsamente attestato la sua presenza in servizio, cedendo il proprio badge ad una collega che ha provveduto a timbrare, al posto della X , sia in entrata o in uscita e, in alcuni giorni, sia in entrata sia in uscita.
Il Collegio ravvisa la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo (o quanto meno della colpa grave), deducibile dalle modalità concrete della condotta della convenuta, nonché del nesso di causalità tra quest’ultima e il danno.
Nessuna valenza giustificatrice può essere riconosciuta alla circostanza, asserita dalla parte, che lo scambio di badge fosse dovuto a problemi di ricerca di parcheggio posto che, tra l’altro, circa la metà delle false timbrature sono in uscita
(quando, verosimilmente, questo problema non si pone)
e, in due giornate, le false timbrature sono state sia in entrata che in uscita; né può assumere rilevanza la circostanza che nei confronti della collega con quale si scambiava il badge siano state escluse le contestazioni di falsa attestazione in servizio in quanto quest’ultima ha provato la sua presenza sul luogo di lavoro nei giorni contestati, prova che la convenuta non ha fornito; né può essere assunta per prova testimoniale perché l’unico meccanismo oggettivo di controllo dell’orario di lavoro è rappresentato dal dispositivo marcatempo apposto alle uscite e alle entrate dell’IFO, non dotate di tornelli.
Per questo motivo, i giorni per i quali è stata documentata una falsa timbratura - in entrata o in uscita e, a fortiori, nelle ipotesi di falsa timbratura sia in entrata che in uscita - vanno considerati come giornate lavorative nelle quali la convenuta non ha prestato servizio, non essendo possibile accertare altrimenti la sua effettiva presenza in servizio; non assumendo nessun rilievo la circostanza che ci sia una sola timbratura perché, questa circostanza nulla documenta sull’effettivo completo svolgimento dell’attività lavorativa e della sua continua presenza in servizio.
3.2. Quanto, invece, al danno da disservizio, il Collegio, esaminate le due distinte sotto voci, non concorda del tutto con il requirente pur ritenendo sussistente un danno da disservizio.
3.3. Con riferimento al danno da disservizio, corrispondente al costo aggiuntivo sostenuto dall’Amministrazione danneggiata, in adesione all’indirizzo pretorio che esclude la risarcibilità del c.d. danno in re ipsa, nel caso odierno il Collegio ritiene adeguatamente comprovato un disservizio nell’organizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per le spese alle quali l’amministrazione è andata incontro a causa delle condotte addebitate ma solamente con riferimento alla prima sottovoce, cioè alla quota parte delle spese complessive sostenute per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, oltre che alle spese legali, per un importo che è stato quantificato in € 1.366,94.
Tuttavia, il Collegio ritiene che la quantificazione vada correlata ad una più equa valutazione, in relazione anche alla valutazione in via ipotetica delle spese legali nel processo penale (indicate dagli IFO in presumibili € 30.000 complessivi).
Per questi motivi, il Collegio ritiene che l’importo di questa voce di danno possa essere equitativamente quantificato in € 1.000,00.
3.4. La seconda sottovoce di danno, invece, non può essere accolta, in quanto non è supportata da prova di ulteriori servizi straordinari retribuiti a terzi per supplire alle assenze.
4. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta e, per l’effetto, la sig.ra X X è condannata al pagamento, in favore degli IFO –
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - della somma complessiva di € 9.039,09 (€ 8.039,09 + € 1.000,00),
comprensivo di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
5. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l’obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
PQM
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna la sig.ra X X , come in epigrafe identificata, al pagamento in favore degli IFO –
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - della somma di
€ € 9.039,09 (novemilatrentanove/09), oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(CO AF) (NT AM)
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2025.
Il Dirigente
SE AL ROTA
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in
€ 333,10 (trecentotrentatre/10).
Il Dirigente
SE AL ROTA
F.to digitalmente