Art. 13.
Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, e' a carico dello Stato.
Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante e' pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586 .
Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, e' a carico dello Stato.
Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante e' pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586 .