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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 9419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9419 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16208/2025 R.G.
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianlivio Fasciano per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2025 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 esponendo:
- di essere un consorzio operante nel settore degli appalti ferroviari e dei servizi integrati e di eseguire lavori avvalendosi delle proprie consorziate, tra cui la cooperativa , in procedura di liquidazione coatta amministrativa CP_2 dal 21 giugno 2012;
- di avere ricevuto richiesta di pagamento da parte dei dipendenti della predetta cooperativa, che in data 31 ottobre 2012 aveva risolto tutti i contratti di lavoro con i suoi dipendenti;
- che, in particolare, i dipendenti della cooperativa le hanno rivolto ingiunzioni di pagamento e promosso azioni giudiziali aventi a oggetto, per quanto d'interesse, il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, in quanto la cooperativa datrice di lavoro ha omesso di anticipare ai lavoratori la quota di T.F.R. posta a carico del Fondo di Tesoreria, così come il pagamento della residua parte del T.F.R.;
- di avere corrisposto la somma complessiva di € 406.943,38 in favore dei predetti lavoratori, in virtù della sottoscrizione di centinaia di verbali di conciliazione, nei quali è stato il diritto di surrogarsi nel credito dei lavoratori;
- di vantare, pertanto, un credito nei confronti dell' il quale non ha CP_1 dato alcun seguito alle richieste di pagamento, nonostante l'azienda abbia versato regolarmente al fondo il contributo pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 legge n. 153/1969, tenuto conto che in ogni caso la procedura non ha pagato i suoi creditori, tantomeno i lavoratori;
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere la presente eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui, in violazione della delega conferita, ed in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza e con il diritto di difesa ha introdotto un sistema di responsabilità solidale a carico del committente e/o dell'appaltatore senza prevedere limitazioni alcune (in caso di liquidazione giudiziale (già fallimento), di assenza di cessione d'azienda, ecc.), così come di natura oggettiva e lesiva di ogni strumento di difesa processuale, mortificando altresì l'iniziativa economica dell'Impresa, nonché ancora per tutte le altre ragioni descritte in ricorso e che lo stesso Giudice potrà individuare. Si chiede pertanto al Tribunale, ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, sospendere il presente giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 2) In ogni caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata la intervenuta surroga del rispetto alle posizioni CP_3 dei lavoratori (ex Coop CPMA), di cui ai verbali di conciliazione sottoscritti e prodotti in uno con le distinte di pagamento, nonché la legittimazione passiva dell' (sia quale titolare del Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 CP_1 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale titolare del Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) e per l'effetto condannare lo stesso (sia quale titolare del Fondo di CP_1
Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale titolare del Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297), in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 406.943,38 o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
3) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione di regresso esperita in questa sede dal verso l' (in CP_3 CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t.), in virtù di quanto versato dal ricorrente e di quanto, invece, lo stesso Istituto previdenziale era tenuto a pagare a titolo di Tfr e delle ultime tre mensilità (sia come titolare del Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale titolare del Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297), e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo di € 406.943,38 o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
4) in via di subordine, accertato e dichiarato l'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. dell' (sia quale titolare del Fondo di CP_1
Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale titolare del Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) in danno del e per l'effetto CP_3 condannare l'istituto previdenziale in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., (sia quale titolare del Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale titolare del Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) al pagamento della somma portata dai verbali di conciliazione pari ad € 406.943,38 o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
5) in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' in persona del suo legale rappresentante p.t., (sia CP_1 quale Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore del nella misura che verrà determinata CP_3 in corso di causa per tutte le causali e/o ragioni, nella misura che verrà determinata dal Giudice, se del caso anche ex art. 1226 c.c.
6) con il riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando sotto plurimi motivi la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai
3 sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Con riferimento all'azione di surroga o di regresso azionata dalla compagine sociale, la giurisprudenza di legittimità formatasi in fattispecie di appalto e di responsabilità del committente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 – e non in generiche ipotesi di solidarietà, come nei precedenti invocati da parte attrice – ha fornito le coordinate interpretative che militano per il rigetto del capo di domanda. Già con sentenza n. 10543 del 20 maggio 2016 il Supremo Collegio, in fattispecie in cui aveva fatto richiesta di accesso al fondo di Controparte_4 garanzia per il pagamento del t.f.r. da lei effettuato a norma del sopra citato art. 29, ha escluso il diritto della compagine sociale, così argomentando:
“Ebbene, nella fattispecie in esame, il committente solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003 (che recita: "In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"), non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale. E nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: "Ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3 c.c., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione" (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061)”. Principi, questi, avvalorati anche successivamente. In termini ancora più precisi, invero, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7352 del 18 marzo 2021, ha affermato che “è stato ormai definitivamente superato il precedente orientamento che consentiva all'obbligato solidale del datore di lavoro di surrogarsi, relativamente agli importi corrisposti, nella posizione vantata dal lavoratore nei confronti del
4 Fondo di garanzia: la corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude, in radice, il presupposto voluto dalla legge per l'intervento del Fondo di garanzia, costituito dall'inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorché il terzo sia il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un'obbligazione propria, nascente dalla legge e, se è senz'altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod.civ., nessun titolo ha per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi avente diritto del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto (Cass. n. 10543 del 2016)”. Con ordinanza n. 24609 del 14 agosto 2023 la Suprema Corte ha ribadito il proprio indirizzo nei seguenti termini: “15. si è osservato come la responsabilità delineata dall'art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege. Essa, cioè, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (v. Cass. nr. 24981 del 2022, in motiv. punto 2)”. Più di recente, poi, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 15217 del 30 maggio 2024, nel richiamare i propri univoci precedenti in materia, ha così confermato: “A tal riguardo si ricorda il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui (Cass. n.24609/2023) "La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti". Con la decisione Cass. n. 33/2020, questo Giudice di legittimità ha poi soggiunto che "Il committente che, in forza dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982, è privo di interesse ad agire, nei confronti dell' in relazione alla domanda di mero accertamento del CP_1 diritto di sostituirsi al lavoratore nell'erogazione della prestazione dovuta dal Fondo suddetto". I richiamati principi esplicitano in modo chiaro la natura del vincolo di solidarietà radicato nella legge rispetto agli obblighi nei confronti del dipendente nonché il rapporto interno tra committente ed appaltatore”.
5 Alla stregua di questi principi, ormai assodati in giurisprudenza e dai quali non sono stati forniti elementi per indurne la rimeditazione, la domanda principale proposta in ricorso va disattesa, non avendo il committente che ha corrisposto il t.f.r. ai dipendenti dell'appaltatore titolo per agire in surroga o in regresso nei confronti dell' ma soltanto nei confronti della sua controparte CP_1 negoziale.
2.1 A nulla rileva, peraltro, quanto stabilito nei verbali di conciliazione in merito al diritto di surroga, non potendo la volontà negoziale delle parti avere effetto nei confronti dei terzi, sante il principio generale di relatività che informa la materia negoziale (art. 1372 c.c.), né derogare al sistema di responsabilità del fondo di garanzia disegnato dal legislatore.
3. Non sussistendo alcuna condotta illecita da parte dell' non può CP_1 poi trovare accoglimento nei suoi confronti la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata.
4. Né, peraltro, ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., la quale soggiace al principio di sussidiarietà. Anche di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. Cass., sez. 3, . n. 1284 del 20 gennaio 2025). Invero, la sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2042 c.c., esclude l'esperibilità di detta azione qualora l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, sulla base di una valutazione da compiersi in astratto, un'“altra azione” - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito (cfr. Cass., sez. 2, n. 4246 del 16 febbraio 2024). Sicché, avendo il committente la possibilità di esercitare azione di regresso nei confronti dell'appaltatore, difettano i presupposti per la tutela invocata in via di estremo subordine dalla società ricorrente, a nulla rilevando che, in concreto, la stessa avrebbe dato esito negativo per incapienza dell'obbligato.
6 5. Non possono essere condivisi, infine, i dubbi di legittimità costituzionale paventati in ricorso, in quanto la scelta legislativa di addossare al committente il rischio di impresa dell'appaltatore non appare irragionevole, stante la funzione protettiva verso i lavoratori che la norma tende ad assicurare, senza che, peraltro, possano essere ravvisate violazioni nell'esercizio del potere delegato – nulla prevedendo sul punto la legge delega – solo per la mancata esclusione dall'ambito applicativo della norma le ipotesi di sottoposizione dell'appaltatore a procedura concorsuale. Sotto questo profilo, la Corte Costituzionale, con sentenze n. 254/2017 e 254/2014 ha già avuto modo di evidenziare che il regime di solidarietà previsto dall'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 è misura ragionevole e proporzionata a garantire il credito retributivo e contributivo, sicché l'interesse alla tutela del lavoratore giustifica l'eccezione alla regola dell'autonomia contrattuale e dell'art. 3 Cost., pur addossando un onere economico rilevante in capo al committente. Invero, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale. In sostanza, il legislatore ha ritenuto di attribuire al committente un ruolo di garante del pagamento dei crediti di lavoro, bilanciando l'interesse alla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) con la tutela del lavoro (art. 35 Cost.), sicché imponendogli, anche nell'ottica di frenare un ricorso abusivo all'istituto, una particolare attenzione nella scelta dell'imprenditore a cui appaltare un segmento di attività. Per contro, le ragioni che nell'assetto complessivo del quadro ordinamentale escludono la possibilità di surroga del committente poggiano sulla stessa funzione istituzionale, di matrice previdenziale, del fondo di garanzia. Invero, “una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (v. Cass. nn. 10875 del 2013, 12971 del 2014, 20547 del 2015), deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il
7 patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico”(così Cass. n. 7352/2021, cit.). Peraltro, nel ribadire l'insussistenza del diritto di surroga del committente la Suprema Corte ha già avuto modo di escludere una possibile violazione dell'art. 3 Cost., rilevando che “Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacchè, da un canto, la garanzia offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla legge 297/1982 non è incompatibile con l'ulteriore intervento del committente del datore di lavoro insolvente, dall'altro, il committente può eccepire, come fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria dell ( cfr CP_1
Cass ord.3885/2018 n 390/2018)” (così Cass., sez. lav., n. 19150 del 6 luglio 2021).
6. Conclusivamente, pertanto, le domande attoree vanno rigettate. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 6.873, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 27 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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