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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2158/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe
Ciocca
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
14/11/1952, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mario Gallo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro
– n. 1160/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata, ritenere non intervenuta la prescrizione in ragione dell'atto validamente notificato il 30 novembre 2017 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, rigettando le richieste tutte avanzate in primo grado dall'odierno appellato e confermando l'avviso di accertamento opposto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di appello e pertanto, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, proponeva nei confronti dell' CP_1 opposizione all'avviso di accertamento n. 241720121972 con cui l' gli ingiungeva Pt_1 il pagamento di € 2.051,72 a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali quale datore di lavoro domestico per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2013 e per il primo, terzo e quarto trimestre per l'anno 2014, chiedendo di dichiarare la nullità del predetto atto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, legge 335/91 in quanto l'avviso gli era stato notificato soltanto in data 25.8.2023 e non era stato preceduto da alcun atto di interruzione della prescrizione.
CP_ L' resisteva eccependo di avere in realtà interrotto la prescrizione con precedente avviso n. 241720121972 notificato al l 30.11.2017, e deduceva altresì la CP_1
successiva interruzione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Il replicava che la notifica del primo avviso era nulla in quanto effettuata a CP_1
mani di un terzo – diverso dal destinatario- senza indicazione del rapporto intrattenuto con il destinatario dell'atto, e conseguentemente riteneva la prescrizione del credito.
2 Il Tribunale ha condiviso la difesa del ritenendo: CP_1
≪10. Osserva il decidente che l'eccezione di nullità della notifica del 30/11/2017 è fondata in quanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario ed indicare la qualifica di chi lo ritira a pena di nullità, come precisato dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 28093/2023.
La Corte di legittimità con ordinanza n. 28093/2023 ha infatti chiarito che: “in tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/82 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139 c.p.c. per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) (così Cass.
n. 6021/07)…. omissis… è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (cfr. Cass. nn. 4400/08, 4942/94, 304/73 e 2475/72).”.
11. Nel caso di specie, infatti, vi è incertezza sull'identità di chi ha ricevuto la notifica non essendo specificato chi ha ritirato l'atto ed il rapporto con il destinatario, ne consegue la nullità della notifica del 30711/2017. Stante la nullità della notifica del
30/11/2017, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito impugnato in questa sede e per l'effetto, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. 241720121972, per intervenuta prescrizione quinquennale.≫.
CP_ L' ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l'erroneità del giudizio del Tribunale circa la nullità della notifica del primo avviso di accertamento, osservando
3 che la giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (Cass. ordinanza n. 28093/2023) si riferisce alla notifica degli atti giudiziari ma non rileva per la notifica degli atti di accertamento.
Il esiste in appello condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto CP_1
la conferma.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
È pacifico nella fattispecie che vi sia incertezza sull'identità di chi ha ricevuto la notifica, non essendo stato specificato chi abbia ritirato l'atto ed il rapporto con il destinatario, come emerge dalla copia della ricevuta in atti.
La Cassazione insegna però che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cpc. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17598 del
28/07/2010; [anche] nel caso in esame non è controverso che l'avviso sia stato notificato direttamente a mezzo posta presso l'effettivo indirizzo del destinatario.
La Cassazione ribadisce comunque che in tema di atti impositivi deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di
4 accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139
c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24899, Sez. 5 -, 09/08/2017
n. 19795).
Tanto precisato, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta, e che, vieppiù considerata la successiva sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale per il COVID-19 (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, art. 11 del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 e art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che aggiungono totali 311 giorni di sospensione di prescrizione) la prescrizione dei crediti risalenti al 2013 e al 2014 non era maturata alla data di notifica del secondo avviso (25.8.2023).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, respingendo la domanda dell'appellato accolta dal Tribunale.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, liquidate nel minimo dei vigenti parametri attesa la serialità e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda del CP_1
5 Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 886,00 per il primo grado e in € 962,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 % nonché ulteriori oneri se dovuti.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2158/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe
Ciocca
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
14/11/1952, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mario Gallo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro
– n. 1160/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata, ritenere non intervenuta la prescrizione in ragione dell'atto validamente notificato il 30 novembre 2017 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, rigettando le richieste tutte avanzate in primo grado dall'odierno appellato e confermando l'avviso di accertamento opposto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di appello e pertanto, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, proponeva nei confronti dell' CP_1 opposizione all'avviso di accertamento n. 241720121972 con cui l' gli ingiungeva Pt_1 il pagamento di € 2.051,72 a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali quale datore di lavoro domestico per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2013 e per il primo, terzo e quarto trimestre per l'anno 2014, chiedendo di dichiarare la nullità del predetto atto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, legge 335/91 in quanto l'avviso gli era stato notificato soltanto in data 25.8.2023 e non era stato preceduto da alcun atto di interruzione della prescrizione.
CP_ L' resisteva eccependo di avere in realtà interrotto la prescrizione con precedente avviso n. 241720121972 notificato al l 30.11.2017, e deduceva altresì la CP_1
successiva interruzione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Il replicava che la notifica del primo avviso era nulla in quanto effettuata a CP_1
mani di un terzo – diverso dal destinatario- senza indicazione del rapporto intrattenuto con il destinatario dell'atto, e conseguentemente riteneva la prescrizione del credito.
2 Il Tribunale ha condiviso la difesa del ritenendo: CP_1
≪10. Osserva il decidente che l'eccezione di nullità della notifica del 30/11/2017 è fondata in quanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario ed indicare la qualifica di chi lo ritira a pena di nullità, come precisato dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 28093/2023.
La Corte di legittimità con ordinanza n. 28093/2023 ha infatti chiarito che: “in tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/82 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139 c.p.c. per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) (così Cass.
n. 6021/07)…. omissis… è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (cfr. Cass. nn. 4400/08, 4942/94, 304/73 e 2475/72).”.
11. Nel caso di specie, infatti, vi è incertezza sull'identità di chi ha ricevuto la notifica non essendo specificato chi ha ritirato l'atto ed il rapporto con il destinatario, ne consegue la nullità della notifica del 30711/2017. Stante la nullità della notifica del
30/11/2017, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito impugnato in questa sede e per l'effetto, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. 241720121972, per intervenuta prescrizione quinquennale.≫.
CP_ L' ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l'erroneità del giudizio del Tribunale circa la nullità della notifica del primo avviso di accertamento, osservando
3 che la giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (Cass. ordinanza n. 28093/2023) si riferisce alla notifica degli atti giudiziari ma non rileva per la notifica degli atti di accertamento.
Il esiste in appello condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto CP_1
la conferma.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
È pacifico nella fattispecie che vi sia incertezza sull'identità di chi ha ricevuto la notifica, non essendo stato specificato chi abbia ritirato l'atto ed il rapporto con il destinatario, come emerge dalla copia della ricevuta in atti.
La Cassazione insegna però che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cpc. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17598 del
28/07/2010; [anche] nel caso in esame non è controverso che l'avviso sia stato notificato direttamente a mezzo posta presso l'effettivo indirizzo del destinatario.
La Cassazione ribadisce comunque che in tema di atti impositivi deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di
4 accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139
c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24899, Sez. 5 -, 09/08/2017
n. 19795).
Tanto precisato, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta, e che, vieppiù considerata la successiva sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale per il COVID-19 (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, art. 11 del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 e art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che aggiungono totali 311 giorni di sospensione di prescrizione) la prescrizione dei crediti risalenti al 2013 e al 2014 non era maturata alla data di notifica del secondo avviso (25.8.2023).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, respingendo la domanda dell'appellato accolta dal Tribunale.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, liquidate nel minimo dei vigenti parametri attesa la serialità e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda del CP_1
5 Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 886,00 per il primo grado e in € 962,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 % nonché ulteriori oneri se dovuti.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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