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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1121/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1121/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 07/05/2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. Iva: , con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 via Iasolino n. 1, in persona del Sindaco , Parte_2 rappresentato e difeso, giusta determina del Funzionario
Responsabile SUAP n. 286 del 23/02/2021 e Controparte_1 procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Francesco
Cellammare (C.F.: , presso il cui studio in Lacco C.F._1
Ameno alla via Caccaviello n. 16 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(P. Iva: Controparte_2
), con sede in alla via Cartaromana, in persona P.IVA_2 Pt_1 del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Maria Grazia Di Scala (C.F.: presso il cui studio in alla via C.F._2 Pt_1
Osservatorio n. 40 elettivamente domicilia
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30/09/2017, l'odierna appellata
[...]
impugnava l'avviso di Controparte_2 accertamento n. 1/17, prot. 9519 del 30/03/2017, con il quale, sulla premessa dell'illegittima occupazione di mq 90 di suolo comunale dall'1/01/2016 al 21/11/2016, ridotti da quella data a mq 48,20, il le aveva comunicato di avere liquidato a suo Parte_1 carico, per l'anno solare 2016, la somma complessiva di €
33.633,00, dei quali € 15.795,00 per indennità COSAP, € 94,99 per interessi, € 15.795,00 per sanzione ed € 7,95 per spese di notifica per il periodo fino al 21/11/2016 ed € 969,12 per indennità COSAP, €
1,51 per interessi ed € 969,12 per sanzione per il restante periodo.
Al procedimento veniva assegnato il n. 243/2017 R.G..
Con atto di citazione notificato in data 04/02/2019, la società impugnava, poi, l'ingiunzione di pagamento n. 14/2018, Parte_3 emessa ex R.D. n. 639/1910 in data 26/11/2018, con cui il Comune
le aveva intimato il pagamento delle somme di cui all'avviso Parte_1 di accertamento 1/17, instaurando il procedimento n. 91/2019 R.G..
I due procedimenti n. 243/2017 e 91/2019 R.G. venivano riuniti con provvedimento dell'8/07/2020.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, con sentenza n.
79/2020 emessa il 16/09/2020, accoglieva parzialmente la domanda attorea, provvedendo come segue: "accerta e dichiara non dovuto il credito per canoni indicato nell'avviso prot. n. 9519 del 30.3.2017, limitatamente a quanto eccede la somma di € 15.055,12, oltre interessi e spese di notifica;
2. dichiara, nel resto inammissibile la domanda proposta avverso l'avviso di cui al capo che precede;
3. annulla l'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 prot. n. 38115 del
17.12.2018, limitatamente a quanto eccede la somma complessiva di
€ 30.110,24, oltre spese di riscossione e interessi;
4. condanna l'opponente alla refusione del 50% delle spese di lite, che, già compensata la restante metà, si liquidano ex d.m. n. 55/14
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) in complessivi € 3.300,00
(dei quali € 500,00 per la fase di studio di ciascun procedimento, €
400,00 per la fase introduttiva di ciascun procedimento, € 500,00 per la fase di trattazione del procedimento riunito, € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge".
In particolare, il Giudice di primo grado sottraeva dal computo dell'area occupata abusivamente e dal calcolo della relativa indennità
e conseguente sanzione lo spazio occupato dalla tenda retraibile delle dimensioni di 1,90 x 5,10, applicando l'art. 19 del Regolamento
Cosap del Comune di , secondo il quale “non sono soggette al Pt_1 pagamento del canone di occupazione le tende, tendoni, tende parasole, faretti, vetrinette, simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticati senza alcun supporto al suolo”.
Con atto di citazione notificato in data 12/03/2021, il Parte_1
proponeva appello avverso la decisione di primo grado,
[...] chiedendo: “a) rigettare integralmente le domande attoree per inammissibilità ed infondatezza delle stesse;
b) condannare l'appellata alla integrale refusione di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo di appello, il sostiene che il Parte_1
Giudice avrebbe violato il giudicato esterno, formatosi sul verbale di accertamento della P.M. di Ischia n. 23002 del 22/07/2016, giusta sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 3657/2016, in cui l'estensione dell'area abusivamente occupata è indicata in 90 mq, comprensiva di tenda. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in forza di un'erronea interpretazione dell'l'art. 38 del D.lgs. 507/1993 e dell'art. 63 della L. 446/1997, il Tribunale ha ritenuto applicabile anche alle occupazioni abusive le esenzioni previste dal Regolamento Cosap per le sole occupazioni regolari.
Con il terzo motivo di appello, il deduce l'erronea Pt_1 interpretazione dell'art. 19 del regolamento COSAP del Comune di
, perché la norma si riferirebbe solo alle tende poste sopra le Pt_1 aree occupate legittimamente e non anche a quelle occupate illegittimamente.
Nel caso specifico, secondo l'appellante, la tenda copriva l'intera facciata del negozio, proteggendo una tettoia sottostante e un'area adibita a esposizione commerciale e, pertanto, non poteva essere esclusa dal computo dell'indennità e della sanzione.
Infine, l'appellante contesta la valutazione delle prove da parte del
Giudice e la mancata ammissione della prova testimoniale. In particolare, il Giudice non avrebbe adeguatamente considerato le fotografie a colori prodotte in giudizio, raffiguranti chiaramente l'estensione dell'occupazione nonché i precedenti accertamenti tecnici e provvedimenti giudiziari che avevano già confermato l'abusività dell'occupazione per tutta l'area di 90 mq.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiede accogliersi le seguenti conclusioni: "Piaccia all'adita Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata nei sensi di cui in premessa e, per l'effetto:
a) rigettare integralmente le domande attoree per inammissibilità ed infondatezza delle stesse;
b) condannare l'appellata alla integrale refusione di spese e compensi dei due gradi di giudizio".
Con comparsa depositata il 18/06/2021, si costituiva in giudizio
[...]
, insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/05/2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Il primo motivo di appello è infondato, in quanto non può ritenersi, come sostenuto dall'appellante, che la sentenza di primo grado violi il giudicato formatosi sul verbale di accertamento della P.M. di Ischia n.
23002 del 22/07/2016, nella parte in cui esclude dal computo dell'area occupata abusivamente lo spazio occupato dalla tenda retraibile delle dimensioni di 1,90 x 5,10.
Infatti, sia nel dispositivo che nella parte motiva dell'invocata sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 3657/2016 non risulta alcuna statuizione e valutazione sulla computabilità dell'area coperta dalla tenda ai fini della determinazione dell'occupazione abusiva.
Invero, la decisione de qua appare genericamente motivata, limitandosi ad affermare che non emergono profili di illegittimità del provvedimento impugnato.
Pertanto, il Giudice di primo grado non ha disatteso alcuna decisione passata in giudicato ma ha autonomamente accertato, con congrua motivazione, la rilevanza dell'area coperta dalla tenda alla luce della normativa regolamentare vigente in materia di COSAP, non entrando nel merito dell'accertamento delle misure e ingombro della tenda de qua.
Sono del pari infondati il secondo ed il terzo motivo di appello, strettamente collegati tra di loro.
Per quanto riguarda il secondo motivo, non è condivisibile la tesi interpretativa dell'appellante secondo cui l'equiparazione delle occupazioni abusive alle occupazioni regolari opererebbe soltanto ai fini del pagamento del canone mentre non sarebbe possibile applicare anche alle occupazioni abusive le esenzioni regolamentari previste per le occupazioni legittime, come nel caso delle tende retrattili di cui all'art. 19 del Regolamento COSAP. Infatti, tale art. 19 Regolamento Cosap appare essere una norma generale e non distingue fra occupazione abusiva e quella concessa.
Peraltro, prevedendo che per tali tende non occorre pagare alcun canone, ne deriva ex se che al riguardo non ha senso distinguere fra tende abusive e tende concesse.
Deve, poi, ritenersi che, seppur operante ai soli fini del pagamento del canone, la detta equiparazione comporta l'assoggettamento delle occupazioni abusive alla medesima disciplina regolamentare applicabile alle occupazioni legittime in materia di COSAP, ivi comprese quella concernente le esenzioni.
Con riferimento al terzo motivo, il Collegio condivide l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento Cosap fornita dal Giudice di primo grado, perché la norma, per come formulata, è di carattere generale e non opera alcuna distinzione in relazione al titolo dell'occupazione sottostante.
La sua ratio va individuata nella natura funzionale delle installazioni, le quali, prive di supporti al suolo e di incidenza diretta sull'uso del suolo pubblico, non integrano una vera e propria occupazione ai fini del canone.
La tesi dell'appellante, volta a subordinare l'applicabilità dell'art. 19 alla condizione della legittimità dell'occupazione, introduce una limitazione non prevista né desumibile dal dato letterale e risulta quindi non condivisibile.
Infine, quanto al quarto motivo, concernente l'asserita erronea valutazione delle prove e la mancata ammissione della prova testimoniale, si osserva quanto segue.
La valutazione degli agenti accertatori, secondo cui la tenda de qua era posta a protezione degli infissi posti all' non è CP_3 contraddetta e sconfessata dai rilievi fotografici agli atti, dai quali, essendo in bianco e nero e poco chiari nei dettagli, non è possibile distinguere chiaramente se la tenda de qua fosse più lunga rispetto alla ampiezza dell'ingresso e fosse posta a riparo non solo dell'infisso dell'ingresso stesso ma anche degli infissi delle vetrine e dell'intera facciata del negozio per tutta la lunghezza del muro perimetrale e se fosse di profondità eccessiva rispetto a tale funzione di protezione del solo ingresso.
Dunque, il Giudice di primo grado ha motivatamente valutato gli elementi istruttori disponibili, ritenendo, sulla base anche della documentazione fotografica in atti e della descrizione resa dagli agenti accertatori, che la tenda de qua fosse posta a protezione dell'ingresso dell'esercizio commerciale e tale valutazione, non contraddetta da elementi oggettivi di segno contrario.
Infine, la richiesta di prova testimoniale, non ritenuta necessaria in primo grado, non risulta indispensabile né idonea a sovvertire le risultanze già acquisite.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della società appellata, tenendo conto del valore della controversia, individuato nella differenza fra quanto accertato dal Tribunale (€ 30.110,24) e quanto indicato nel detto avviso di accertamento (€ 33.633,00), sulla base dei valori medi di cui al DM 147/2022, detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Di
Scala Maria Grazia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 79/2021 del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di
Ischia, proposto dal contro Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna il , in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre Cpa e Iva e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Di Scala Maria Grazia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3-9-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo