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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1183/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026755500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7762/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e della NE RI, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per tassa auto 2021 con riferimento al veicolo targato Targa_1, chiedendone l'annullamento in quanto veicolo ceduto il 14.4.2016.
Le parti ricorrenti si sono costituite, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio intervenuto in conformità al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in quanto la NE RI ha provveduto allo sgravio, compensando le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1183/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026755500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7762/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e della NE RI, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per tassa auto 2021 con riferimento al veicolo targato Targa_1, chiedendone l'annullamento in quanto veicolo ceduto il 14.4.2016.
Le parti ricorrenti si sono costituite, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio intervenuto in conformità al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in quanto la NE RI ha provveduto allo sgravio, compensando le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio.