TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
- Parte_1 [...]
(c.f. Parte_2
), residente in [...]P.IVA_1
PORTO, 3 09096 SANTA GIUSTA ITALIA Difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI (c.f. con studio in VIA DANTE 23 09128 CA- C.F._1
GLIARI
– Parte principale –
c.f. Controparte_1
), residente in [...], 38 91026 MAZARA P.IVA_2
DEL VALLO ITALIA Difeso dall'avv. ANTONIO GEBBIA (c.f. ) C.F._2
– Controparte –
Ruolo: n. 1030/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 7 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — - Parte_1 Pt_1 [...]
Parte_2 dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, improponibile ed in- fondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte, con ogni con- seguenza di legge e, occorrendo, per l'effetto, confermare i provvedi- menti oggetto di opposizione (e segnatamente l'ordinanza ingiunzione n° 29/2024); in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Controparte_1 CP_1 CP_1 rigettare l'appello promosso dalla di Ori- Parte_1 Pt_1 stano e confermare la sentenza nr. 186/2024 del Giudice di Pace di Ori- stano (Dr. , emessa inter partes nel procedimento nr. Persona_1 746/2024 R.G., resa e depositata il 12.11.2024 e notificata all'odierna appellante in data 13.11.2024; con vittoria di spese, compensi ed onorari anche del presente grado di giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Il 7 giugno 2024 la di ha notificato Parte_1 Pt_1 alla ordinanza-ingiunzione, infliggendo la sanzione pe- Controparte_1 cuniaria di 3.011,55 € e la confisca del materiale illecito per avere la società tenuto a bordo di un proprio peschereccio una rete da pesca di tipo sacco con maglie di 37 millimetri, in violazione della misura mi- nima di 40 millimetri prescritta dalla normativa europea (allegato 9 parte B § 1 reg. Ue n. 1241/2019 e artt. 10 lett. i), 11 comma 1 e 12 lett.
b) d.lgs. n. 4/2012).
Il 16 giugno 2024 la ha presentato ricorso in opposizione CP_1 al Giudice di pace di , accolto con sentenza notificata il 13 no- Pt_1 vembre 2024.
Il 13 dicembre 2024 la Capitaneria ha presentato ricorso in ap- pello.
* * *
Nel primo come in questo grado, il motivo del contendere è uno
— 2 — solo e in diritto. , infatti, sostiene che il divieto abbia a oggetto CP_1 solo l'uso dell'attrezzatura, non anche la loro mera detenzione;
il Giu- dice di pace ha aderito a questa prospettazione. La , al con- Parte_1 trario, ritiene che la condotta sanzionata sia la detenzione. L'appello è fondato. È vero che l'art. 8 reg. Ue n. 1241/2019, a cui l'allegato 9 parte B
§ 1 fa riferimento, è rubricato «restrizioni generali applicabili all'uso di attrezzi trainanti», ma è anche vero che l'art. 10 d.lgs. n. 4/2012, sgombrando il campo da ogni dubbio, vieta in generale di «detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa».
Gli altri motivi di ordine processuale sono assorbiti.
* * *
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 3.000 €, com- plessità minima, senza attività difensiva rilevante nelle fasi di tratta- zione e decisione di entrambi i gradi di giudizio. ha agito in primo grado e resistito in appello con Controparte_1 dolo palese, muovendo contestazioni cavillose e strumentali: in parti- colare, il sostenere di aver detenuto una rete illegale su un peschereccio senza averla mai utilizzata, proponendo contestualmente un'interpreta- zione del tutto fantasiosa della norma al solo scopo di evitare la san- zione. Deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Questo giudice si orienta, in caso di dolo, nel liquidare la somma equitativa e la sanzione in misura pari ai compensi già liquidati.
Dispositivo
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello: 1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in 244 € per il primo grado e in 426 € per l'appello, oltre accessori di legge e rimborso spese per contributo unificato e marca da bollo per il giudizio d'appello
3. condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. a Controparte_1 pagare alla ulteriori 670 € Parte_1
4. condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. a Controparte_1 pagare alla Cassa delle ammende ulteriori 670 €
— 3 — Si comunichi.
7 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 4 —