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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7 9 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati ANNA LICATA e MAURO
SAMMARTANO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
rilevato che dal ricorso introduttivo emergevano il collocamento della minore, , presso una Per_1 comunità, l'esistenza di una condanna in sede penale di per i delitti di cui agli artt. 5 72 Parte_4 primo e secondo comma e 697 primo comma c.p. e delle problematiche psichiche rispetto ad Pt_3
questo giudice con decreto fissava udienza
[...] in presenza in data 9 ottobre 2025 contestualmente incaricando il servizio sociale competente per territorio e l'UOS psicologia giuridica di eseguire una verifica socio-ambientale e sul benessere della figlia minore, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, onde verificare la conformità delle proposte condizioni di separazione al superiore interesse della prole minore.
Sentite le parti all'udienza del 9 ottobre 2025, le quali confermavano la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi, veniva preso atto del deposito della relazione dei servizi sociali del comune di Favignana,
e di due relazioni del servizio di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani, e venivano onerate le parti de lla produzione dei provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni nell'ambito del procedimento relativo alla minore . Persona_2
Alla successiva udienza del 13/11/2025, le parti modificavano le condizioni relative al mantenimento della minore e veniva disposta l'audizione della stessa e la convocazione del curatore speciale della minore, avv. Silvana Laura Terrasi, all'udienza del
27/11/2025.
In tale ultima data si procedeva all'ascolto della minore tramite video registrazione.
Alla stessa udienza partecipavano il curatore speciale della minore nonché la psicologa della comunità ospitante che venivano pure sentiti e il procedimento veniva poi rinviato all'udienza in presenza del 17 dicembre 2025. Frattanto, in data 7/12/2025, le parti depositavano nota congiunta con la quale riformulavano l'accordo di separazione, concordando: affido sostitutivo delle prerogative genitoriali ai servizi sociali del comune di
Alcamo della minore , con collocamento Persona_2 presso la comunità “La Farfalla” di Alcamo;
incontri delle parti con la minore previo parere degli operatori della comunità ospitante, dell'unità della psicologia giuridica, dei servizi sociali e del curatore, con orari e modalità di prelievo e accompagnamento senza possibilità di pernottamento e con reperibilità in video-chiamata per tutta la durata degli incontri;
impegno delle parti a contribuire a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della minore. Contestualmente chiedevano poi che si procedesse a trattazione scritta e quindi con altro decreto veniva revocata l'udienza in presenza e fissata l'udienza a trattazione scritta sempre nella data del
17 dicembre 2025.
Le parti depositavano quindi le note conclusive insistendo nella domanda di separazione alle condizioni riformulate con nota congiunta depositata il 7 dicembre 2025.
Rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso come riformulato con nota congiunta depositata il 7/12/2025.
Ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso, come riformulato con nota congiunta depositata il
7/12/2025, che appare conforme ai principi di diritto. Ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti, come riformulati con nota congiunta depositata il 7/12/2025, e per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e , i quali hanno contratto Parte_4 matrimonio in Favignana (TP) il 19/03/2008, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Favignana (TP) al n. 1, parte 1, anno 2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come riformulato con nota congiunta depositata il
7/12/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/12/2025
Il Presidente estensore
RA SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati ANNA LICATA e MAURO
SAMMARTANO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
rilevato che dal ricorso introduttivo emergevano il collocamento della minore, , presso una Per_1 comunità, l'esistenza di una condanna in sede penale di per i delitti di cui agli artt. 5 72 Parte_4 primo e secondo comma e 697 primo comma c.p. e delle problematiche psichiche rispetto ad Pt_3
questo giudice con decreto fissava udienza
[...] in presenza in data 9 ottobre 2025 contestualmente incaricando il servizio sociale competente per territorio e l'UOS psicologia giuridica di eseguire una verifica socio-ambientale e sul benessere della figlia minore, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, onde verificare la conformità delle proposte condizioni di separazione al superiore interesse della prole minore.
Sentite le parti all'udienza del 9 ottobre 2025, le quali confermavano la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi, veniva preso atto del deposito della relazione dei servizi sociali del comune di Favignana,
e di due relazioni del servizio di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani, e venivano onerate le parti de lla produzione dei provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni nell'ambito del procedimento relativo alla minore . Persona_2
Alla successiva udienza del 13/11/2025, le parti modificavano le condizioni relative al mantenimento della minore e veniva disposta l'audizione della stessa e la convocazione del curatore speciale della minore, avv. Silvana Laura Terrasi, all'udienza del
27/11/2025.
In tale ultima data si procedeva all'ascolto della minore tramite video registrazione.
Alla stessa udienza partecipavano il curatore speciale della minore nonché la psicologa della comunità ospitante che venivano pure sentiti e il procedimento veniva poi rinviato all'udienza in presenza del 17 dicembre 2025. Frattanto, in data 7/12/2025, le parti depositavano nota congiunta con la quale riformulavano l'accordo di separazione, concordando: affido sostitutivo delle prerogative genitoriali ai servizi sociali del comune di
Alcamo della minore , con collocamento Persona_2 presso la comunità “La Farfalla” di Alcamo;
incontri delle parti con la minore previo parere degli operatori della comunità ospitante, dell'unità della psicologia giuridica, dei servizi sociali e del curatore, con orari e modalità di prelievo e accompagnamento senza possibilità di pernottamento e con reperibilità in video-chiamata per tutta la durata degli incontri;
impegno delle parti a contribuire a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della minore. Contestualmente chiedevano poi che si procedesse a trattazione scritta e quindi con altro decreto veniva revocata l'udienza in presenza e fissata l'udienza a trattazione scritta sempre nella data del
17 dicembre 2025.
Le parti depositavano quindi le note conclusive insistendo nella domanda di separazione alle condizioni riformulate con nota congiunta depositata il 7 dicembre 2025.
Rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso come riformulato con nota congiunta depositata il 7/12/2025.
Ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso, come riformulato con nota congiunta depositata il
7/12/2025, che appare conforme ai principi di diritto. Ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti, come riformulati con nota congiunta depositata il 7/12/2025, e per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e , i quali hanno contratto Parte_4 matrimonio in Favignana (TP) il 19/03/2008, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Favignana (TP) al n. 1, parte 1, anno 2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come riformulato con nota congiunta depositata il
7/12/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/12/2025
Il Presidente estensore
RA SS