CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR OR, AT
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14437/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12321/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo n. TJQTJQM005992, relativo all'IRPEF, all'ADDIZIONALE REGIONALE ed all'ADDIZIONALE COMUNALE dell'anno 2011, con un importo pari a € 34.775,92.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per mancato invito del contribuente a fornire chiarimenti in violazione dell'art. 6, comma 5, della 212/2000, Statuto del Contribuente, l'omessa notifica dell'avviso bonario, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e decadenza dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolare notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte resistente non ha fornito la prova della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico con conseguente nullità del processo di notificazione e non debenza delle imposte stante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale dei tributi oggetto della pretesa tributaria.
Peraltro, non è stata allegata la copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tale da permettere al Collegio di verificare che la stessa riguardasse o meno l'avviso di accertamento de quo.
La Corte ritiene altresì che anche la sospensione dei termini di prescrizione derivanti dall'emergenza da
Covid-19, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, non consente di fare rientrare nel termine di prescrizione l'operato dell'Ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle
Entrate DP1 di Roma alle spese di lite che liquida in euro € 2.900,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente e da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Roma, 03.12.2025 Il AT Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR OR, AT
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14437/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM005992 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12321/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo n. TJQTJQM005992, relativo all'IRPEF, all'ADDIZIONALE REGIONALE ed all'ADDIZIONALE COMUNALE dell'anno 2011, con un importo pari a € 34.775,92.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per mancato invito del contribuente a fornire chiarimenti in violazione dell'art. 6, comma 5, della 212/2000, Statuto del Contribuente, l'omessa notifica dell'avviso bonario, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e decadenza dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolare notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte resistente non ha fornito la prova della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico con conseguente nullità del processo di notificazione e non debenza delle imposte stante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale dei tributi oggetto della pretesa tributaria.
Peraltro, non è stata allegata la copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tale da permettere al Collegio di verificare che la stessa riguardasse o meno l'avviso di accertamento de quo.
La Corte ritiene altresì che anche la sospensione dei termini di prescrizione derivanti dall'emergenza da
Covid-19, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, non consente di fare rientrare nel termine di prescrizione l'operato dell'Ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle
Entrate DP1 di Roma alle spese di lite che liquida in euro € 2.900,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente e da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Roma, 03.12.2025 Il AT Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente