Articolo 4 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 gennaio 1951
Art. 4.
Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente art. 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell' art. 1158 del Codice civile . A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951