Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 3 marzo 2026
Decreto collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03373/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Foresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del rapporto di lavoro domestico prot. N. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- in data 13.7.2022 e notificato in data 28.9.2022, nonché di ogni ulteriore atto della procedura de qua e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali allo stato non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa AM LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con memoria depositata il 22/1/2026 parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando che, nelle more del giudizio, le è stato successivamente rinnovato dalla Questura di -OMISSIS- il permesso di soggiorno, con scadenza il 11.11.2026;
Considerati sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione del successivo rilascio del provvedimento favorevole;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TE CO, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
AM LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM LI | EF TE CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.