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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UC IN Presidente dott.ssa LA Di ER Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio consensuale, instaurato tra
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Monte n. 2, c.f. C.F._1
e nata a [...] il [...], residente in [...] a Sant' Parte_2
Elena – Venezia, c.f. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Valentini del Foro di Trento (C.F.
- PEC , per delega a margine del ricorso, C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Trento (TN) alla via Galilei n. 27
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 03-12-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30-01-2025. Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 140/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: “1) pronunciarsi la separazione personale tra i signori e Parte_2 Parte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati, con la facoltà reciproca di risiedere ove ciascuno
[...] riterrà opportuno;
la signora entro il 31.12.2025, si impegna a liberare da tutti i Parte_2 suoi beni personali l'immobile sito in Carzano (TN) – via Da Monte n. 2; mentre il signor Parte_1
, entro il 31.12.2025, l'immobile sito in Venezia loc. Sant' Elena;
2) la figlia minore
[...] Per_1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
sarà collocata prevalentemente presso Per_1 la madre, con la quale manterrà la residenza;
3) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per la figlia secondo modi e tempi che verranno determinati, di volta Per_1 in volta, tra i genitori in quanto il signor lavora all'estero e rientra in Italia per Parte_1 molti mesi all'anno; 4) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre in favore della madre pari ad Euro 1670,00 (milleseicento settanta), con
Per_1 decorrenza dal gennaio 2025 sino a gennaio 2028, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal gennaio 2025; successivamente, da gennaio 2028, i Ricorrenti ridetermineranno il contributo al mantenimento della figlia in
Per_1 base alla nuova occupazione lavorativa e/o pensionistica del padre e/o in base alle esigenze scolastiche della figlia;
5) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute integralmente dalla signora ad
Per_1 Parte_2 eccezione delle spese mediche - sanitarie (ivi comprese quelle del dentista) le quali saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese mediche, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
6) le detrazioni per la figlia a carico saranno
Per_1
a favore della signora così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute Parte_2 saranno tutte a carico della madre;
7) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti dalla signora ivi compreso l'Assegno Unico, così come eventuali altri Parte_2 sussidi al nucleo;
8) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto della figlia minore;
9) la signora entro 6 mesi Parte_2 dal deposito del presente ricorso, si impegna a formalizzare avanti al Notaio individuato dal signor la cessione delle quote dalla stessa detenute della società Riding di Floretta Parte_1
IE & C Sas a titolo gratuito a favore del signor che diventerà Amministratore Parte_1
Unico e deterrà quindi il 100% delle quote sociali;
10) i signori e , Parte_2 Parte_1 tro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, si impegnano a donare a favore della figlia Per_2
, oggi maggiorenne, la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Venezia, Castello n.
[...]
2738 e più precisamente dell'appartamento posto al piano terzo (secondo sopra terra, ammezzato e primo), descritto al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia ZC 1 Foglio 16, mappale
4828 sub. 5, in località Celestia, ove la signora si riserverà il diritto di usufrutto Parte_2 sino alla decesso del signor;
la signora si impegna Parte_1 Parte_2 irrevocabilmente – alla morte del signor – a rinunziare all'usufrutto iscritto Parte_1 sull'immobile sito nel Comune di Venezia, Castello n. 2738 e più precisamente dell'appartamento posto al piano terzo (secondo sopra terra, ammezzato e primo), descritto al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia ZC 1 Foglio 16, mappale 4828 sub. 5, in località Celestia, in modo che il suddetto immobile sia libero da gravami, pesi e/o pregiudizi divenendo così la figlia Per_2
titolare della piena proprietà dell'immobile dianzi indicato in loc. Celestia;
11) in ragione
[...] dei reciproci rapporti dare/avere il signor trasferisce la propria quota del 50/100 Parte_1 di proprietà dell'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al
Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n.
206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38, in favore della signora
[...]
che ne diventa pertanto proprietaria esclusivo;
l'unità immobiliare posta al piano Parte_2 rialzato in Calle Oslavia n. 10 a Sant'Elena – Venezia Censita al Catasto Fabbricati al Foglio 21 –
Mappale 206, sub. 26, come dianzi descritta sarà completamente intestata alla signora
[...]
in piena proprietà, per gli effetti della trascrizione del presente atto e comunque per Parte_2 volontà del signor a trasferire a quest'ultima, all'atto della sottoscrizione del Parte_1 verbale in udienza presidenziale, la propria quota di proprietà; 12) Il signor , per Parte_1 ogni ragione e diritto di spettanza cede e trasferisce a titolo transattivo e gratuito, alla signora
[...] che allo stesso titolo accetta ed acquista la proprietà della quota del 50/100 dell'unità Parte_2 immobiliare posta al piano rialzato in Calle Oslavia n. 10 a Sant'Elena – Venezia Censita al Catasto
Fabbricati al Foglio 21 – Mappale 206, sub. 26, immobili di seguito meglio descritti, e di tutti beni mobili in essi contenuti allo stato di fatto attuale risultante all'Ufficio del Catasto (doc. n. 4 - 5); la signora accetta il trasferimento dei beni sopra indicati così come descritti: Parte_2 appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena,
Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia
– Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl.
1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38; - l'immobile viene trasferito con tutte le comproprietà, servitù attive e passive, oneri, diritti e parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato conosciuto ed accettato dalla signora come risultate al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia;
Parte_2
- per la natura dei beni trasferiti le parti fanno riferimento alla categoria catastale e all'accatastamento degli stessi;
- per la descrizione fisica dell'immobile si fa riferimento a quella appartenente al Catasto del Comune di Venezia;
- la signora ai sensi del D.P.R. Parte_2
28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che: a) le opere relative all'unita immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub.
26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38sono state iniziate in data anteriore al primo settembre 1967, che per le opere irregolarmente eseguite è stata rilasciata dal Comune di Venezia concessione in sanatoria in data 13 gennaio 1994 prot. n. 15133/4043/0, che per le opere successive
è stata presentata al di Venezia scia in data 16 novembre 2017 prot n. 2017/556182 – CP_1 ulteriore scia in data 25 gennaio 2018 prot n. 47649/2018, nonché rilasciata autorizzazione dell'11 gennaio 2018 prot. n. 18261/2018 per i lavori di adeguamento degli scarichi con scia del 6.11.2017 prot.n. 535871/2017 e che relativamente allo stesso non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
b) i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati in data 26 maggio 2017 prot. VE
0047113 e comunque alle ultime planimetrie catastali depositate in Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Venezia;
c) i dati e le planimetrie catastali sopra citati sono conformi allo stato di fatto degli edifici trasferiti sopra citati e comunque che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di una nuova planimetria catastale, e ciò a prescindere dall'eventuale descrizione catastale;
d) relativamente a tutti gli altri enti ceduti con il presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985, in quanto trattasi di enti per cui non è prevista l'iscrizione nel medesimo catasto con attribuzione di rendita e non sussiste allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria ai sensi della normativa vigente ed in particolare a norma dell'art. 3 comma 2 del DM 2 gennaio 1998 n. 28; sono stati rispettati quinti tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1998; e) l'inizio della costruzione di tutti gli edifici oggetto del presente atto è antecedente al primo settembre 1967; il signor dichiara Parte_1 che su quanto oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere da realizzarsi sulla base di un qualsiasi titolo edilizio;
g) che a tutt'oggi non sono state apportate all'immobile suddetto altre varianti o modifiche per le quali necessitavano licenze o concessioni in sanatoria e che lo stesso immobile non presenta irregolarità urbanistiche e non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica vigente;
h) che l'immobile è stato dichiarato abitabile ed agibile con certificato di abitabilità dal Comune di Venezia (doc. n. 5) e che tutte le aree scoperte debbono considerarsi pertinenziali all'edificio iscritto a Catasto Urbano e comunque di superficie inferiore ai 5.000 mq;
i) Che è stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica relativamente all'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub. 26, calle Oslavia
n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38redatto dal geom. in data 27 novembre 2019 (doc. CP_2
n. 6); - la parte alienante garantisce il funzionamento degli impianti e la conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza al momento della costruzione dell'edificio e/o al momento della modifica successiva degli impianti;
- la parte acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 – bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 le parti precisano che: a) i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto;
b) gli intestatari catastali e proprietari intavolati al Catasto
Fondiario sono le medesime persone;
- la parte intestataria dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di
Venezia; - ai sensi della Legge sul Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia e della ricezione in unico esteso del decreto catastate, la signora e il signor Parte_2 Parte_1 eleggono domicilio speciale presso l'avv. Gloria Valentini, c.f. in Trento – C.F._3 via Galilei n. 27; - l'assegnazione del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto dell'omologa della separazione;
- le parti, previo richiamo ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano di non essersi avvalse di mediatori immobiliari;
- con riferimento al disposto dell'art. 3, c. 13 ter del D.L. 27/04/1990, convertito con modifiche nella L. 26.06.1990 n. 165, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, i coniugi dichiarano che il reddito dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
- le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci atti ad addivenire a tutti quegli ulteriori e/o diversi atti (notarili/ tavolari e/o altri) che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto e in particolare il signor Parte_1
si impegna con la sottoscrizione del verbale in sede di udienza presidenziale all'immediato
[...] trasferimento alla signora della quota ancora di sua proprietà pari al 50% Parte_2 dell'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub.
26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38, garantendo le piene e legittime quota di proprietà degli immobili trasferiti pari al 50% indiviso e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, diritti di prelazione e di terzi, arretrati di imposte, affittanze, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, ad eccezione dei quelli risultanti al Catasto Fondiario del Comune di Venezia e già noti alla signora - Le spese tutte per il presente trasferimento e quello che si Parte_2 rendessero necessarie sono a carico esclusivo del signor;
- l'immissione del Parte_1 possesso dei beni oggetto di trasferimento è avvenuto alla data del rogito notarile per il ministero del Notaio a da tale data decorrono benefici ed oneri a favore ed a carico della signora Per_3
- le parti esentano in ogni caso l'avv. Gloria Valentini da ogni eventuale Parte_2 responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e catastali del presente atto;
- I coniugi e chiedono l'applicazione, al presente accordo, del Parte_1 Parte_2 trattamento fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa, ed in conformità alle istruzioni impartite con circolare 16 marzo 2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, nonché con le circolari n. 27/E del 21 giugno 2012, 29 maggio 2013 n. 18/E e 21 febbraio 2014 n.
2/E; 13) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento, dando inoltre atto di aver già regolato ogni ulteriore e diverso rapporto di natura patrimoniale;
14) i signori e si Parte_1 Parte_2 impegnano a rimettere eventuali querele sporte e ad accettare le eventuali remissioni;
15) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere;
16) spese del giudizio compensate tra le parti”. Con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle stesse condizioni di cui alla separazione sopra riportate.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 140/2025, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, reputandosi le condizioni pattuite non contrarie all'interesse della prole, né al buon costume nè all'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 30-
01-2025 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 luglio 2010 in Uganda (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carzano al n.
1 - P. II – Serie C,
Anno 2010), da , nato a [...] l'[...] e residente in [...]
(TN) via Da Monte n. 2, e da nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
UC IN
LA Di ER