CASS
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2024, n. 42961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42961 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 42961 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IN IO in relazione alla privazione della libertà personale, nella forma degli arresti domiciliari, subita dal 5/07/2022 al 1/07/2023 in relazione a un procedimento nel quale era indagata per il reato previsto dall'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. quale partecipe di un'associazione, capeggiata e promossa dal figlio GA ER, destinata a commettere una serie indeterminata di reati di esercizio abusivo di attività finanziaria, usura, estorsione e interposizione fittizia ex art. 512 bis cod. pen. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto vantato esaminando l'informativa finale, denominata "affari di famiglia", con la quale è stato ricostruito lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto gravemente negligente l'avere la IN aiutato il figlio, insieme al padre di quest'ultimo, GA GI, e all'attuale compagno, De PA SC, nel recupero di somme frutto dei delitti di usura e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria;
la IN gestiva attivamente gli affari economici del figlio, il quale si era trasferito a Tenerife quando era venuto a conoscenza di indagini che coinvolgevano vittime di usura a lui note, e aveva il compito di recuperare i ratei dei prestiti usurari erogati dal figlio (in dettaglio, i profitti dell'attività presso la quale prestava servizio il parrucchiere AR AB, una delle vittime di usura) per poi trasferire il denaro in Spagna. La ricorrente controllava l'andamento degli affari dell'esercizio, monitorandone i flussi di clienti e quindi la congruità degli incassi. La Corte ha valorizzato anche il fatto che la IN, al fine di assolvere tali compiti, si sia avvalsa e si sia avvantaggiata della sua carica di cancelliere in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma, oltreché l'esistenza di costanti e continui rapporti con gli altri indagati nella vicenda e l'assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio. 3. IO IN ricorre per cassazione censurando l'ordinanza con unico, articolato, motivo, per erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. I principi invocati dal giudice della riparazione non sono applicabili al caso in esame in quanto la IN non ha posto in essere atti di sviamento delle indagini né realizzato condotte "del tutto fuori della legalità", come attesta la sentenza di assoluzione, che ha escluso il coinvolgimento della 2 ricorrente in fatti di rilevanza penale. L'istante si è limitata a intervenire per recuperare gli emolumenti lecitamente derivanti al figlio da un'attività commerciale, veicolandoli all'estero al legittimo beneficiario. La Corte ha ricondotto l'applicazione della misura cautelare a un momento successivo alla sua concreta applicazione in quanto la prima versione difensiva è stata rassegnata in sede di interrogatorio di garanzia, pur avendo l'indagata offerto la sua disponibilità ad essere sentita per consentire all'ufficio di esaminare la sua posizione e di ottenere una chiave di lettura del contenuto dell'intercettazioni, che ne avrebbe comportato una diversa interpretazione. La sentenza irrevocabile di assoluzione ha statuito chiaramente che l'unico concreto interessamento della IN è stato limitato al recupero degli incassi del Crazy Style, attività al di fuori del perimetro delle indagini e non oggetto di contestazione. Non corrisponde alle emergenze istruttorie che la IN si sia avvalsa e avvantaggiata della sua carica di cancelliere, attribuitale genericamente da terzi. La sentenza ha ricostruito i rapporti sporadici della donna con il figlio e con GA GI, limitati al recupero delle somme derivanti dal negozio di parrucchiere, non potendosi interpretare come assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio il non averne ignorato le richieste di ausilio nella gestione di un'attività ritenuta lecita. I rapporti con il De PA sono giustificati dal rapporto sentimentale e la Corte ha pretermesso l'inesistenza di rapporti della ricorrente con altri presunti sodali. La sentenza assolutoria ha concluso per l'assenza di qualsiasi contributo della donna alle attività del sodalizio, operando una opportuna distinzione tra le condotte lecite e quelle anche soltanto presuntivamente illecite, alle quali la ricorrente era certamente estranea. La Corte ha travisato il fatto indicando la vicenda "AR" come esemplificativa della condotta colposa della IN, posto che, come affermato dalla sentenza, quest'ultima ha intrattenuto con il AR, presunta vittima del giogo usurario del figlio, rapporti unicamente correlati alla gestione del Crazy Style. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia respinto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inerisce, per diversi profili, al medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione. Si tratta di ricorso fondato. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura cautelare a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere, secondo quanto espressamente indicato dalla stessa Corte di appello, lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria. 2. I giudici della riparazione si sono concentrati esclusivamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice della cautela, sottraendosi all'obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all'indennizzo, non esclusa dalla sentenza assolutoria. 3. Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio, laddove nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione è stata esclusa dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione. Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 42961 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IN IO in relazione alla privazione della libertà personale, nella forma degli arresti domiciliari, subita dal 5/07/2022 al 1/07/2023 in relazione a un procedimento nel quale era indagata per il reato previsto dall'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. quale partecipe di un'associazione, capeggiata e promossa dal figlio GA ER, destinata a commettere una serie indeterminata di reati di esercizio abusivo di attività finanziaria, usura, estorsione e interposizione fittizia ex art. 512 bis cod. pen. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto vantato esaminando l'informativa finale, denominata "affari di famiglia", con la quale è stato ricostruito lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto gravemente negligente l'avere la IN aiutato il figlio, insieme al padre di quest'ultimo, GA GI, e all'attuale compagno, De PA SC, nel recupero di somme frutto dei delitti di usura e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria;
la IN gestiva attivamente gli affari economici del figlio, il quale si era trasferito a Tenerife quando era venuto a conoscenza di indagini che coinvolgevano vittime di usura a lui note, e aveva il compito di recuperare i ratei dei prestiti usurari erogati dal figlio (in dettaglio, i profitti dell'attività presso la quale prestava servizio il parrucchiere AR AB, una delle vittime di usura) per poi trasferire il denaro in Spagna. La ricorrente controllava l'andamento degli affari dell'esercizio, monitorandone i flussi di clienti e quindi la congruità degli incassi. La Corte ha valorizzato anche il fatto che la IN, al fine di assolvere tali compiti, si sia avvalsa e si sia avvantaggiata della sua carica di cancelliere in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma, oltreché l'esistenza di costanti e continui rapporti con gli altri indagati nella vicenda e l'assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio. 3. IO IN ricorre per cassazione censurando l'ordinanza con unico, articolato, motivo, per erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. I principi invocati dal giudice della riparazione non sono applicabili al caso in esame in quanto la IN non ha posto in essere atti di sviamento delle indagini né realizzato condotte "del tutto fuori della legalità", come attesta la sentenza di assoluzione, che ha escluso il coinvolgimento della 2 ricorrente in fatti di rilevanza penale. L'istante si è limitata a intervenire per recuperare gli emolumenti lecitamente derivanti al figlio da un'attività commerciale, veicolandoli all'estero al legittimo beneficiario. La Corte ha ricondotto l'applicazione della misura cautelare a un momento successivo alla sua concreta applicazione in quanto la prima versione difensiva è stata rassegnata in sede di interrogatorio di garanzia, pur avendo l'indagata offerto la sua disponibilità ad essere sentita per consentire all'ufficio di esaminare la sua posizione e di ottenere una chiave di lettura del contenuto dell'intercettazioni, che ne avrebbe comportato una diversa interpretazione. La sentenza irrevocabile di assoluzione ha statuito chiaramente che l'unico concreto interessamento della IN è stato limitato al recupero degli incassi del Crazy Style, attività al di fuori del perimetro delle indagini e non oggetto di contestazione. Non corrisponde alle emergenze istruttorie che la IN si sia avvalsa e avvantaggiata della sua carica di cancelliere, attribuitale genericamente da terzi. La sentenza ha ricostruito i rapporti sporadici della donna con il figlio e con GA GI, limitati al recupero delle somme derivanti dal negozio di parrucchiere, non potendosi interpretare come assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio il non averne ignorato le richieste di ausilio nella gestione di un'attività ritenuta lecita. I rapporti con il De PA sono giustificati dal rapporto sentimentale e la Corte ha pretermesso l'inesistenza di rapporti della ricorrente con altri presunti sodali. La sentenza assolutoria ha concluso per l'assenza di qualsiasi contributo della donna alle attività del sodalizio, operando una opportuna distinzione tra le condotte lecite e quelle anche soltanto presuntivamente illecite, alle quali la ricorrente era certamente estranea. La Corte ha travisato il fatto indicando la vicenda "AR" come esemplificativa della condotta colposa della IN, posto che, come affermato dalla sentenza, quest'ultima ha intrattenuto con il AR, presunta vittima del giogo usurario del figlio, rapporti unicamente correlati alla gestione del Crazy Style. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia respinto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inerisce, per diversi profili, al medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione. Si tratta di ricorso fondato. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell'istante, i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura cautelare a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all'esito del giudizio di cognizione. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere, secondo quanto espressamente indicato dalla stessa Corte di appello, lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria. 2. I giudici della riparazione si sono concentrati esclusivamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice della cautela, sottraendosi all'obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all'indennizzo, non esclusa dalla sentenza assolutoria. 3. Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio, laddove nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione è stata esclusa dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione. Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente