Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2020, proposto da
-OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato TO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del “ Provvedimento Unico Autorizzativo n. -OMISSIS- del 10.07.2019 in sanatoria ” rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ugento al sig. -OMISSIS- nella sua dichiarata qualità di direttore della -OMISSIS-S.p.a. corrente in -OMISSIS- alla località “ -OMISSIS- ”;
- nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare dello “ Accertamento di compatibilità paesaggistica n. -OMISSIS- ” ex artt. 167 c. 4 e art. 181 c. 1 quater D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e art. 91 NTA del PPTR/Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-S.p.a. e del Comune di Ugento;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, nella dichiarata qualità di concessionaria di un’area denominata “ -OMISSIS- ” sita nel territorio del Comune di Ugento e confinante con il villaggio turistico gestito dalla controinteressata, con istanze del 10 agosto 2018 e del 27 marzo 2019, chiedeva all’amministrazione comunale di procedere alla verifica della regolarità di alcuni manufatti realizzati pressi il suddetto villaggio, nonché l’ostensione di copia degli atti delle relative pratiche edilizie.
1.2. Nelle more, a seguito dell’instaurazione di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecce ai fini dell’accertamento dell’intervenuta usucapione di alcune aree di titolarità della controinteressata, la ricorrente veniva a conoscenza, tramite le difese prodotte dall’amministrazione comunale, dell’intervenuto rilascio in favore della controinteressata, per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio, del provvedimento unico autorizzativo in sanatoria n. -OMISSIS- relativo ad alcune delle opere realizzate presso il villaggio turistico.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 24 gennaio 2020 e depositato in data 14 febbraio 2020, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa; sviamento di potere; -- violazione e falsa applicazione art. 167, co. 4, D. Lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 17-bis L. n. 241/1990; -- violazione R.D.L. n. 3267/1923 e relativo Regolamento di applicazione R.D. n. 1126/1926, nonché artt. 26-27 Reg. Reg. Puglia n. 9/2015 ”.
- “ Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. n. 380/2001 sotto ulteriori profili: difetto di legittimazione alla presentazione dell’istanza edilizia in sanatoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa; mancanza del requisito della “doppia conformità”; mancanza dei titoli presupposti ”.
2.1. Il Comune di Ugento e la società controinteressata si sono costituite in giudizio rispettivamente in data 17 febbraio 2020 e 10 marzo 2020 per resistere al ricorso.
2.2. In data 16 novembre 2020 il Comune di Ugento ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse dalla ricorrente, in quanto quest’ultima, da una parte, non avrebbe dimostrato di aver subito alcun effettivo pregiudizio dal provvedimento impugnato e, altresì, non essendo più titolare della disponibilità dell’area confinante con il villaggio turistico. Nel merito, l’amministrazione ha replicato al ricorso, deducendone l’infondatezza. Anche la controinteressata ha depositato una memoria difensiva in data 16 novembre 2020, con la quale, analogamente a quanto fatto dall’amministrazione, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.
2.3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2020 il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare formulata da parte della ricorrente.
2.4. In data 24 dicembre 2025 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese ed eccezioni, evidenziando, in particolare, che i rilievi in ordine all’insussistenza in capo alla ricorrente di un titolo di legittima detenzione dell’area avrebbero trovato conferma anche nelle sentenze del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS- del 4 giugno 2021 e della Corte di Appello di Lecce n. -OMISSIS- del 21 agosto 2023.
2.5. In data 25 dicembre 2025 la controinteressata ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese.
2.6. In data 7 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune e dalla controinteressata, precisando gli specifici elementi da cui deriverebbe la legittimazione e l’interesse all’impugnazione. La ricorrente, inoltre, ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di censura formulati, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2.6. All’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 la ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione prodotta dalla controinteressata in data 19 dicembre 2025 e da parte del Comune in data 12 gennaio 2026 e, a esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene di dover procedere in primo luogo, stante la sua natura assorbente, all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, formulata sia dalla difesa del Comune di Ugento che della controinteressata e correlata, in particolare, alla mancata dimostrazione della sussistenza di specifiche ragioni di pregiudizio per la ricorrente derivanti dal provvedimento impugnato.
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. La questione relativa all’accertamento dell’interesse al ricorso in capo al soggetto titolare della disponibilità di un’area e che impugni il titolo edilizio rilasciato in favore di un terzo per opere realizzate o da realizzarsi in un’area confinante (o comunque vicina) è stata oggetto di specifico esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha precisato che: “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ”.
3.3. Sulla base dei suesposti principi non può, pertanto, ritenersi che la ricorrente, per il solo fatto di essere stata titolare dell’area confinante a quella in concessione alla controinteressata (e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla persistenza o meno di un titolo di disponibilità della stessa) sia munita dell’interesse al ricorso, né che detto interesse possa identificarsi nella mera verifica della legalità dell’azione amministrativa, risultando, invece, necessario il riscontro di specifiche ragioni di pregiudizio derivanti dal titolo impugnato a posizioni giuridiche soggettive di diretta spettanza della ricorrente medesima.
3.4. Il Collegio non ritiene, tuttavia, che dal complesso delle vicende di causa, delle difese delle parti e della documentazione in atti emergano elementi tali da permettere di ritenere integrata la suddetta condizione dell’azione.
3.5. La ricorrente, in particolare con la memoria del 7 gennaio 2026, ha precisato che l’interesse al ricorso deriverebbe, in primo luogo, dall’intervenuta presentazione al Comune di Ugento delle istanze volte a sollecitare la verifica della regolarità delle opere realizzate presso l’area in concessione alla controinteressata, anche in quanto la ricorrente stessa sarebbe stata destinataria di analoghi controlli avviati proprio su segnalazione di quest’ultima. Inoltre, l’interesse è stato ricollegato anche alla pendenza di un procedimento penale nei confronti del legale rappresentate della controinteressata avviato a seguito di querela della ricorrente e, altresì, in ragione del fatto che, ove venisse acclarata (anche come conseguenza dell’annullamento dei titoli edilizi) la realizzazione di opere abusive presso il villaggio turistico, il Comune dovrebbe disporre la decadenza della concessione, a seguito della quale sarebbe, quindi, possibile partecipare all’eventuale procedura selettiva finalizzata alla riassegnazione dell’area.
3.6. Nessuno dei suddetti elementi può, tuttavia, ritenersi idoneo a configurare in capo alla ricorrente l’interesse all’impugnazione del provvedimento edilizio rilasciato in favore della controinteressata.
3.7. In primo luogo, deve rilevarsi che le segnalazioni inviate dalla ricorrente al Comune di Ugento al fine dell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia non possono ritenersi in alcun modo pregiudicate dal provvedimento impugnato, risultando sul punto sufficiente rilevare che l’esistenza di detto provvedimento non ha impedito lo svolgimento dell’attività di controllo sollecitata, costituendo piuttosto un elemento di cui l’amministrazione ha tenuto conto nelle valutazioni di sua spettanza.
3.8. Peraltro, il fatto che anche la ricorrente sia stata a sua volta destinataria di verifiche da parte dell’autorità su segnalazione della controinteressata è questione che nulla ha a che vedere con il titolo impugnato, il quale, evidentemente, non ha assunto rilievo in relazione a detti controlli, né la sola volontà di rispondere alle suddette segnalazioni può valere a configurare l’interesse all’impugnazione, in quanto, diversamente ragionando, si ammetterebbe la proponibilità di un’azione di carattere meramente emulativo.
3.9. Quanto, invece, alla querela spiegata in sede penale, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia provveduto a produrre gli atti del relativo procedimento, non risultando, pertanto, noti il suo specifico oggetto e il motivo della proposta formulata da parte dell’autorità requirente, né ha provveduto all’esposizione delle eventuali ragioni di interferenza tra il provvedimento impugnato e il giudizio penale e, soprattutto, del pregiudizio che potrebbe subire in tale sede in caso di mancato annullamento del titolo edilizio impugnato, considerato, in particolare, che la stessa non è titolare né dell’interesse pubblico alla condanna penale del querelato, né, come si è detto, di quello all’accertamento della legalità dell’azione amministrativa.
3.10. Infine, quanto alle deduzioni in ordine alla possibile disposizione di decadenza della concessione della controinteressata e all’interesse della ricorrente a partecipare all’eventuale gara per la riassegnazione dell’area, deve rilevarsi come le stesse si fondino su valutazioni del tutto astratte e ipotetiche (dato che, anche ove venisse disposta la decadenza, il Comune potrebbe scegliere di non individuare un nuovo concessionario, né potrebbe esservi alcuna certezza in ordine all’esito di un’eventuale gara), ragione per cui le stesse afferiscono a profili in relazione ai quali la ricorrente può ritenersi, al più, titolare di un interesse di mero fatto non giuridicamente tutelabile e non anche di una posizione soggettiva pregiudicata dal provvedimento impugnato nella presente sede.
3.11. Il Collegio, inoltre, non ritiene che dagli ulteriori elementi rappresentati dalle parti in corso di giudizio e dalla documentazione in atti emergano circostanze tali da poter ritenere integrato l’interesse al ricorso, dovendosi, anzi, tenere conto del fatto che nel caso di specie non si discute di un titolo rilasciato per la realizzazione di nuove opere, ma di un provvedimento di sanatoria, il quale sottende, pertanto, a manufatti già esistenti e in relazione ai quali la ricorrente non ha nemmeno dedotto specifiche ragioni di pregiudizio correlate alla loro collocazione e consistenza.
3.12. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
4. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui cui principi è fondata la declaratoria di inammissibilità del ricorso è intervenuta successivamente all’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
LE AR, Primo Referendario
EL RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | TO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.