Articolo 79 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 78Articolo 80
Versione
15 gennaio 1977
Art. 79.
Il contributo dello Stato a favore dell'istituto agronomico per l'oltremare, di cui all' articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1977, in L. 340.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977