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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 13757/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FERRARI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FERRARI ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.2.2025)
“disporre l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 1° di ogni mese, con decorrenza dal momento della domanda, la somma mensile di 50,00
Euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato (BS) in data 3.7.1963, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato al n. 34, parte II, serie B, anno 1963. Dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
1 Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n.2358/2020, pubblicata in data
17.11.2020 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 13757/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FERRARI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FERRARI ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.2.2025)
“disporre l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 1° di ogni mese, con decorrenza dal momento della domanda, la somma mensile di 50,00
Euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato (BS) in data 3.7.1963, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato al n. 34, parte II, serie B, anno 1963. Dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
1 Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n.2358/2020, pubblicata in data
17.11.2020 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2