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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento civile iscritto al n.870/2024 RG promosso da:
nato ad [...], il [...], residente in [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gozzo C.F._1
come da mandato in atti ( ) nel cui studio sito in Catania via C.F._2
Conte Ruggero 9 è elettivamente domiciliato;
appellante
Contro
, nata ad [...] il [...] residente in [...]
( ) elettivamente domiciliata a Pachino, via Rosolino Pilo CodiceFiscale_3
95, presso lo studio dell'avvocato Ornella Burgaretta ( ) del C.F._4
Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Appellata
1
In fatto e in diritto
Con ricorso del 21 giugno 2024 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2340 del 21.12.2023 con cui il Tribunale di Siracusa disponeva a suo carico un contributo per il mantenimento dei due figli nati dal matrimonio con
[...]
pari ad euro 300,00 mensili nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio, CP_1 oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie nonché l'affidamento congiunto ed ampio diritto di visita dei figli.
Lamentava che il primo giudice aveva errato nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 2.12.2010 poiché aveva ritenuto che la revoca del consenso alla pronuncia del divorzio congiunto da parte di esso appellante non impedisse al Tribunale di valutare comunque la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili dell'unione. Chiedeva, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, che la domanda di divorzio congiunto formulata dalle parti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado venisse dichiarata improcedibile.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 24.9.2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi il proposto appello e per l'effetto Controparte_1
confermarsi la sentenza di primo grado con condanna alle spese del ricorrente al doppio grado di giudizio nonché altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità ex. art. 96 comma 3 c.p.c. Faceva rilevare infatti che la revoca del consenso alla definizione del giudizio era stata fatta da soggetto non munito di valida procura e che – in ogni caso – la sentenza era stata resa correttamente dato che il primo giudice aveva aderito all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario.
All'udienza del 3.4.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto espresso n punto di fatto deve dirsi che l'appello merita ampio rigetto.
Innanzi tutto va osservato che non vi è prova che il consenso alla domanda congiunta di divorzio sia stato validamente revocato dalla parte appellante, dato che la revoca è stata effettuata dal difensore della stessa sulla scorta della procura per la rappresentanza in
2 giudizio, il cui contenuto non prevede la facoltà esercitata, la quale avrebbe necessitato di una procura speciale.
In ogni caso, poi, va aggiunto che il ricorso avanzato in sede di prime cure da entrambe le parti non era revocabile proprio perché richiesto da uno solo dei coniugi e in ogni caso non giustificava l'arresto della procedura, la cui domanda era stata avanzata con richiesta congiunta.
In tema si rammenti infatti che con ordinanza n. 19348 del 2021 la Suprema Corte, ha affermato che “qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e dagli interessi dei figli minori. A differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale
l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.
Alla luce di tali motivazioni, pertanto, la revoca del consenso da parte di uno solo dei coniugi risulta: irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio e inammissibile sotto il secondo profilo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio e alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”.
3 Ne consegue che, poiché nel caso de quo il procedimento di primo grado è stato incoato con un ricorso congiunto delle parti volto alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, il fatto che all'udienza del 23.11.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado, il difensore del abbia revocato il consenso precedentemente Pt_1
espresso nel ricorso introduttivo del giudizio (peraltro senza idonea procura speciale) specificando di non essere più d'accordo con la quantificazione operata in ordine al mantenimento dei figli non costituisce causa idonea a comportare la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Considerata l'infondatezza del proposto appello, la decisione di prime cure va confermata con condanna dell'appellante alle spese del grado di lite in favore dell'Erario dato che la parte appellata risulta ammessa al patrocino a spese dello stato.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. dell'appellante chiesta dalla appellata per la temerarietà dell'azione.
Il risarcimento del danno per tale responsabilità va fissato equitativamente dalla Corte in
E. 200,00.
Sussistono altresì i presupposti processuali per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2340 del 21.12.2023 del Tribunale di
Siracusa. Condanna al pagamento delle spese di questo grado di lite che Parte_1 liquida in favore dell'Erario in E. 3966,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa.
Condanna altresì al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di E. 200,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte del
10 aprile '25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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