CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, DI
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3091/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240068043928000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sig.ra Ricorrente_1appresentata e difesa come da atti impugna la cartella di pagamento n. 29620240068043928000 riferita alla revoca delle agevolazioni “prima casa” relative a due distinti avvisi di liquidazione (n. 2015 1T 9853 e n. 2015 1T 9854) per annualità 2015, per un importo complessivo di euro 29.944,00 oltre oneri e spese di riscossione.
Deduce l'omessa notifica dei prodromici avvisi di liquidazione e l'intervenuta prescrizione della pretesa;
A supporto della propria impugnazione la ricorrente ha depositato:
·1- certificato storico di residenza, attestante l'attuale indirizzo in Carini, Indirizzo_1
dal 15.2.24
2. copia integrale della cartella di pagamento notificata in data 14/05/2025, comprensiva della relata di notifica e dei dettagli di ruolo, importi e avvertenze.pdf);
COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando articolate controdeduzioni.pdf) nelle quali:
1. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, co. 3, D.lgs. 546/1992
2. Sostiene che la cartella è stata preceduta dai due avvisi di liquidazione regolarmente notificati in data
27/03/2024, come da:
- raccomandata A/R AG 38602628008-1, consegnata al portiere “Nominativo_1”, con successiva spedizione della raccomandata informativa (CAN) n. 669067742218;
- raccomandata A/R AG 386026280092, consegnata al medesimo portiere, con successiva CAN n.
669067752229.
L'Ufficio richiama Cass. 2377/2022 sulla validità del CAN “semplice” e sostiene che il potere accertativo è stato esercitato entro il termine previsto (sei anni + tre anni), e che la notifica degli avvisi del 27/03/2024 ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere il termine decennale. Rileva che l'agente della riscossione è mero esecutore, salvo vizi propri dell'atto, e richiama giurisprudenza costante (Cass. nn. 3242/2007;
18972/2007; SU 16412/2007; 1372/2010).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita, come da fascicolo telematico e da quanto risultante agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
1. Sulla notifica degli avvisi di liquidazione
L'Ufficio afferma che i due avvisi del 2015 sono stati notificati mediante consegna al portiere e invio di CAN semplice. Tuttavia, l'onere della prova grava integralmente sull'Amministrazione. Dalla documentazione depositata non emergono:
- copia integrale delle ricevute di consegna delle CAN;
- prova della corrispondenza tra indirizzo di notifica e domicilio fiscale effettivo della ricorrente (risultante altrove in atti);
- prova della rituale verbalizzazione dell'assenza del destinatario o dei soggetti preferenziali ex art. 139 c.
p.c.
Al contrario, la ricorrente ha prodotto certificato di residenza storico che attesta la propria residenza a Carini dal 15.2.24 Indirizzo_1 dal 15.2.24, proveniente da Palermo.
Gli avvisi di liquidazione risultano inoltrati il 22.3.24, oltre un mese dopo il cambio di residenza da Palemo a Carini. L'indirizzo infatti riportato negli avvisi di liquidazione (Indirizzo_2 interno 5 PALERMO) è diverso da quello della ricorrente ove risiedeva dal 15.2.24.
Già la semplice produzione delle relate (peraltro prive del contesto completo del procedimento notificatorio) non consente di ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'Ufficio. Ne consegue che la notifica degli avvisi presupposti non risulta provata.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'Agenzia delle Entrate è infondata. Quando gli avvisi presupposti non risultano notificati, la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, ed è quindi impugnabile nel merito (Cass. costante).
3. Sulla prescrizione
Poiché gli avvisi non risultano ritualmente notificati, non vi è prova dell'interruzione del termine prescrizionale.
I fatti imponibili risalgono all'anno 2015; la cartella è stata notificata nel 2025, ossia a distanza di dieci anni.
Per le imposte indirette soggette a recupero, in assenza di atti interruttivi provati, opera la prescrizione decennale, che risulta maturata,oltre al vizio nella sequenza procedimentale, mancante della notifia dell'atto prodromico.
4. Sulla legittimazione di ADER
Poiché il ricorso è accolto per vizi imputabili all'Ufficio impositore, la questione sulla legittimazione passiva dell'Agente diventa irrilevante.
5. Compensa le spese, considerata la complessità della vicenda e la presenza di questioni preliminari interpretative.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 22.1.26 Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, DI
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3091/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240068043928000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sig.ra Ricorrente_1appresentata e difesa come da atti impugna la cartella di pagamento n. 29620240068043928000 riferita alla revoca delle agevolazioni “prima casa” relative a due distinti avvisi di liquidazione (n. 2015 1T 9853 e n. 2015 1T 9854) per annualità 2015, per un importo complessivo di euro 29.944,00 oltre oneri e spese di riscossione.
Deduce l'omessa notifica dei prodromici avvisi di liquidazione e l'intervenuta prescrizione della pretesa;
A supporto della propria impugnazione la ricorrente ha depositato:
·1- certificato storico di residenza, attestante l'attuale indirizzo in Carini, Indirizzo_1
dal 15.2.24
2. copia integrale della cartella di pagamento notificata in data 14/05/2025, comprensiva della relata di notifica e dei dettagli di ruolo, importi e avvertenze.pdf);
COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando articolate controdeduzioni.pdf) nelle quali:
1. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, co. 3, D.lgs. 546/1992
2. Sostiene che la cartella è stata preceduta dai due avvisi di liquidazione regolarmente notificati in data
27/03/2024, come da:
- raccomandata A/R AG 38602628008-1, consegnata al portiere “Nominativo_1”, con successiva spedizione della raccomandata informativa (CAN) n. 669067742218;
- raccomandata A/R AG 386026280092, consegnata al medesimo portiere, con successiva CAN n.
669067752229.
L'Ufficio richiama Cass. 2377/2022 sulla validità del CAN “semplice” e sostiene che il potere accertativo è stato esercitato entro il termine previsto (sei anni + tre anni), e che la notifica degli avvisi del 27/03/2024 ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere il termine decennale. Rileva che l'agente della riscossione è mero esecutore, salvo vizi propri dell'atto, e richiama giurisprudenza costante (Cass. nn. 3242/2007;
18972/2007; SU 16412/2007; 1372/2010).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita, come da fascicolo telematico e da quanto risultante agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
1. Sulla notifica degli avvisi di liquidazione
L'Ufficio afferma che i due avvisi del 2015 sono stati notificati mediante consegna al portiere e invio di CAN semplice. Tuttavia, l'onere della prova grava integralmente sull'Amministrazione. Dalla documentazione depositata non emergono:
- copia integrale delle ricevute di consegna delle CAN;
- prova della corrispondenza tra indirizzo di notifica e domicilio fiscale effettivo della ricorrente (risultante altrove in atti);
- prova della rituale verbalizzazione dell'assenza del destinatario o dei soggetti preferenziali ex art. 139 c.
p.c.
Al contrario, la ricorrente ha prodotto certificato di residenza storico che attesta la propria residenza a Carini dal 15.2.24 Indirizzo_1 dal 15.2.24, proveniente da Palermo.
Gli avvisi di liquidazione risultano inoltrati il 22.3.24, oltre un mese dopo il cambio di residenza da Palemo a Carini. L'indirizzo infatti riportato negli avvisi di liquidazione (Indirizzo_2 interno 5 PALERMO) è diverso da quello della ricorrente ove risiedeva dal 15.2.24.
Già la semplice produzione delle relate (peraltro prive del contesto completo del procedimento notificatorio) non consente di ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'Ufficio. Ne consegue che la notifica degli avvisi presupposti non risulta provata.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'Agenzia delle Entrate è infondata. Quando gli avvisi presupposti non risultano notificati, la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, ed è quindi impugnabile nel merito (Cass. costante).
3. Sulla prescrizione
Poiché gli avvisi non risultano ritualmente notificati, non vi è prova dell'interruzione del termine prescrizionale.
I fatti imponibili risalgono all'anno 2015; la cartella è stata notificata nel 2025, ossia a distanza di dieci anni.
Per le imposte indirette soggette a recupero, in assenza di atti interruttivi provati, opera la prescrizione decennale, che risulta maturata,oltre al vizio nella sequenza procedimentale, mancante della notifia dell'atto prodromico.
4. Sulla legittimazione di ADER
Poiché il ricorso è accolto per vizi imputabili all'Ufficio impositore, la questione sulla legittimazione passiva dell'Agente diventa irrilevante.
5. Compensa le spese, considerata la complessità della vicenda e la presenza di questioni preliminari interpretative.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 22.1.26 Il Presidente