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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7619/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to MELE ANNITA, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to IANNUZZI FABIOLA, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2021, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in
Napoli in data 4.06.1990 con la resistente, dalla cui unione sono nate le figlie e , Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era stato determinato da incolmabili divergenze caratteriali che, oltre a determinare continue discussioni ed incomprensioni, avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale tra i coniugi;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento diretto in favore della figlia di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese Per_2
straordinarie; di disporre l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Con comparsa del 24.01.2022 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, rappresentava che la crisi dell'unione coniugale era, in realtà, ascrivibile al comportamento del ricorrente, il quale, in costanza di matrimonio si era innamorato di una collega di lavoro. Non si opponeva alla richiesta di addivenire ad una pronuncia di separazione ma chiedeva disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 500,00 mensili;
l'assegnazione della casa coniugale a sé.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022 il Presidente, sentite personalmente le parti che rappresentavano il raggiungimento dell'autosufficienza economica della secondogenita, si riservava.
Con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando al g.i. per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 18.02.2022 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale tra i coniugi e, a conferma dell'ordinanza presidenziale, disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore della resistente la somma mensile di euro 250,00.
Con memoria integrativa del 13.07.2022 il difensore, per parte resistente, chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali e di determinare, all'atto della vendita della casa coniugale, un assegno di mantenimento in favore della resistente di almeno € 400,00 mensili. In data 25.11.2024, in seguito alla revoca del precedente mandato, si costituiva in giudizio il nuovo difensore di parte resistente chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente formulando altresì alcune proposte anche in un'ottica conciliativa ed in particolare chiedeva : la vendita della casa coniugale ed il ricavato, sottratto quanto ancora da versare per mutuo, diviso al 50%; la divisione equa di ogni risparmio detenuto dal ricorrente;
un aumento del mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 400,00 fino alla vendita della casa, e successivamente alla vendita della casa, disporre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00; laddove il ricorrente avesse voluto trattenere l'immobile, chiedeva che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la cessione della quota in favore della resistente e versamento della somma pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo da pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e divisione risparmi al 50%.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle altre richieste formulate dalla resistente;
la separazione personale dei coniugi;
chiedeva, inoltre, considerato il pagamento da parte del ricorrente del mutuo per la casa coniugale in comproprietà dei coniugi, confermarsi a carico dello stesso l'importo di euro 250,00 mensili in favore della resistente;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali in favore del dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per parte resistente, chiedeva la vendita della casa coniugale ed il ricavato, sottratto quanto ancora da versare per mutuo, diviso al 50%; la divisione equa di ogni risparmio detenuto dal ricorrente;
un aumento del mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 400,00 fino alla vendita della casa, e successivamente, con la vendita della casa, disporre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00; laddove il ricorrente avesse voluto trattenere lui l'immobile, chiedeva che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la cessione della quota in favore della resistente e versamento della somma pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo da pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e divisione risparmi al 50%.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Per quanto concerne la casa coniugale, presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è la stabile convivenza dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con il genitore collocatario. Nel caso in esame, entrambe le figlie sono maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con il genitore collocatario con la conseguenza che nessun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale potrà essere adottato. Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le richieste formulate da parte resistente in merito alla vendita della casa, alla ripartizione in quote, al mutuo, alla ripartizione di ogni bene detenuto dal ricorrente in quanto non connesse con l'oggetto del presente giudizio oltre che formulate tardivamente.
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, la stessa deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. È principio consolidato in giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame, esaminata la situazione reddituale delle parti, il Collegio ritiene di disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 300,00, somma rivalutabile sulla base degli indici Istat. Ed infatti, parte ricorrente, dipendente inquadrato con la mansione di assistente amministrativo, ha un reddito annuale lordo di euro 34.753,29 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023); lo stesso, inoltre, sostiene ancora la rata di mutuo per la casa coniugale in comproprietà (euro 541,00 mensili) che continua, di fatto, ad essere abitata da parte resistente, la quale, non lavora e non risulta percettrice di alcun reddito.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 300,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 62, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990);
• Spese di lite compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 8.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7619/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to MELE ANNITA, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to IANNUZZI FABIOLA, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2021, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in
Napoli in data 4.06.1990 con la resistente, dalla cui unione sono nate le figlie e , Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era stato determinato da incolmabili divergenze caratteriali che, oltre a determinare continue discussioni ed incomprensioni, avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale tra i coniugi;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento diretto in favore della figlia di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese Per_2
straordinarie; di disporre l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Con comparsa del 24.01.2022 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, rappresentava che la crisi dell'unione coniugale era, in realtà, ascrivibile al comportamento del ricorrente, il quale, in costanza di matrimonio si era innamorato di una collega di lavoro. Non si opponeva alla richiesta di addivenire ad una pronuncia di separazione ma chiedeva disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 500,00 mensili;
l'assegnazione della casa coniugale a sé.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022 il Presidente, sentite personalmente le parti che rappresentavano il raggiungimento dell'autosufficienza economica della secondogenita, si riservava.
Con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando al g.i. per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 18.02.2022 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale tra i coniugi e, a conferma dell'ordinanza presidenziale, disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore della resistente la somma mensile di euro 250,00.
Con memoria integrativa del 13.07.2022 il difensore, per parte resistente, chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali e di determinare, all'atto della vendita della casa coniugale, un assegno di mantenimento in favore della resistente di almeno € 400,00 mensili. In data 25.11.2024, in seguito alla revoca del precedente mandato, si costituiva in giudizio il nuovo difensore di parte resistente chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente formulando altresì alcune proposte anche in un'ottica conciliativa ed in particolare chiedeva : la vendita della casa coniugale ed il ricavato, sottratto quanto ancora da versare per mutuo, diviso al 50%; la divisione equa di ogni risparmio detenuto dal ricorrente;
un aumento del mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 400,00 fino alla vendita della casa, e successivamente alla vendita della casa, disporre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00; laddove il ricorrente avesse voluto trattenere l'immobile, chiedeva che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la cessione della quota in favore della resistente e versamento della somma pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo da pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e divisione risparmi al 50%.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle altre richieste formulate dalla resistente;
la separazione personale dei coniugi;
chiedeva, inoltre, considerato il pagamento da parte del ricorrente del mutuo per la casa coniugale in comproprietà dei coniugi, confermarsi a carico dello stesso l'importo di euro 250,00 mensili in favore della resistente;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali in favore del dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per parte resistente, chiedeva la vendita della casa coniugale ed il ricavato, sottratto quanto ancora da versare per mutuo, diviso al 50%; la divisione equa di ogni risparmio detenuto dal ricorrente;
un aumento del mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 400,00 fino alla vendita della casa, e successivamente, con la vendita della casa, disporre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00; laddove il ricorrente avesse voluto trattenere lui l'immobile, chiedeva che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la cessione della quota in favore della resistente e versamento della somma pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo da pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e divisione risparmi al 50%.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Per quanto concerne la casa coniugale, presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è la stabile convivenza dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con il genitore collocatario. Nel caso in esame, entrambe le figlie sono maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con il genitore collocatario con la conseguenza che nessun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale potrà essere adottato. Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le richieste formulate da parte resistente in merito alla vendita della casa, alla ripartizione in quote, al mutuo, alla ripartizione di ogni bene detenuto dal ricorrente in quanto non connesse con l'oggetto del presente giudizio oltre che formulate tardivamente.
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, la stessa deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. È principio consolidato in giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame, esaminata la situazione reddituale delle parti, il Collegio ritiene di disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 300,00, somma rivalutabile sulla base degli indici Istat. Ed infatti, parte ricorrente, dipendente inquadrato con la mansione di assistente amministrativo, ha un reddito annuale lordo di euro 34.753,29 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023); lo stesso, inoltre, sostiene ancora la rata di mutuo per la casa coniugale in comproprietà (euro 541,00 mensili) che continua, di fatto, ad essere abitata da parte resistente, la quale, non lavora e non risulta percettrice di alcun reddito.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 300,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 62, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990);
• Spese di lite compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 8.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio