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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3527/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e in qualità di eredi di , nato a [...] il [...]
[...] Persona_1
e deceduto a Lecce in data 8/10/2015, elettivamente domiciliati a Maglie in via Ospedale
n. 114, presso lo studio legale dell'Avv. Giancarlo Spedicato e dell'Avv. Rosaria
Romano, che li rappresentano e difendono in virtù di distinti mandati alle liti in atti;
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata a Lecce in via E. Personè n. 11 presso lo studio legale associato , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze in Controparte_2 virtù di mandato in atti;
CONVENUTA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 24/3/2017, , , Parte_1 Parte_2
e in proprio e in qualità di eredi (rispettivamente Parte_3 Parte_4 coniuge e figli) di nato a [...] il [...] e deceduto a Lecce in data Persona_1
8/10/2015, premesso che il suddetto, nella mattinata del 30/9/2015, caduto accidentalmente all'interno della sua abitazione e avendo urtato la testa contro un radiatore, in seguito ad intervento del servizio 118, su immediata chiamata, veniva condotto presso il Pronto Soccorso del P.O. di Scorrano e, stante una “sospetta frattura di femore” (all.2 cartella clinica) ricoverato presso Controparte_3 del medesimo nosocomio, ove rimase sino al 3/10/2015, allorchè, in ragione dei risultati di esame TAC cranio evidenziante “falda di ematoma sottodurale emisferico destro”, disposta consulenza neurochirurgica urgente, veniva trasferito presso l'Ospedale CP_4 di Lecce, U.O. di neurochirurgia, ove venne sottoposto, il 5/10/2015 ad intervento
[...] chirurgico di “craniotomia fronto-parietale dx, svuotamento-emostasi”, cui, tuttavia seguiva un progressivo aggravamento fino alla serata dell'8/10/2015, in cui decedette, adducendo di avere sollecitato reiteratamente da subito maggiore attenzione al trauma cranico subito dal congiunto e sostenendo che, senza dubbio, sussisteva nesso causale tra focolai emorragici cerebrali e incidente domestico, nonchè tra evento-morte e non corretta gestione del caso clinico da parte dei medici del P.O. di Scorrano, sia nella prima fase dell'intervento a domicilio, sia in Pronto Soccorso, sia durante la degenza, agivano in giudizio nei confronti di chiedendone, previo accertamento della Parte_5 responsabilità della struttura, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, determinati, poi, definitivamente, in sede di precisazione delle conclusioni nelle seguenti somme: € 41.000,00, a titolo di danno non patrimoniale terminale iure hereditatis e, iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, € 160.000,00 in favore della coniuge, € 200.000,00, in favore di ciascuno dei figli conviventi ( e Pt_2
e € 150.000,00, in favore della figlia non convivente , oltre € Parte_4 Pt_3
2.580,00 a titolo di danno patrimoniale (spese funerarie), con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attorea, Parte_5 sostenendo l'incensurabilità della condotta tenuta dal personale sanitario del P.O. di
Scorrano, rilevando che il paziente (di anni 85, iperteso e affetto da altre patologie), non presentava in testa né ferite né escoriazioni ed era rimasto lucido, collaborante e orientato
2 sino al 3/10/2015; chiedeva il rigetto o, in subordine, un contenimento del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e, poi, ad una c.t.u. medico-legale conferendo incarico al dott. (medico-legale), il Persona_2 quale depositava apposita relazione.
All'udienza tenutasi il 26/3/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale (inquadramento giuridico ora confermato anche in sede normativa dall'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n.
24, ratione temporis non applicabile al caso in oggetto), in quanto l'ingresso del paziente all'interno della stessa avviene sulla base di un contratto, in virtù del quale la struttura si impegna a fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, inglobante al suo interno, oltre alla prestazione professionale medica, anche la messa a disposizione di personale ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie.
Grava, quindi, sul danneggiato, l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di cura, il peggioramento delle condizioni di salute (sub specie di aggravamento della situazione patologica in atto o di insorgenza di nuove patologie) e, infine, il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta inadempiente dei sanitari, limitandosi ad allegare i profili di colpa ascrivibili a questi ultimi, salvo prova contraria dell'ente che, invece, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita con diligenza e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da fattori ulteriori e imprevedibili.
Passiamo ad esaminare i fatti oggetto di causa.
Innanzitutto, costituisce fatto noto e accertato che il 30 settembre 2015, Persona_1 fece ingresso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Scorrano, successivamente ad intervento domiciliare d'urgenza del personale sanitario di turno su chiamata al numero di servizio di soccorso immediato 118, in seguita ad una caduta accidentale in ambiente domestico, con diagnosi di “sospetta frattura del femore”.
3 Deve essere, tuttavia, rilevato che, in effetti, nonostante in anamnesi nella relazione di
Pronto Soccorso sia stato annotato “Paziente con difficoltà nella deambulazione cadeva accidentalmente nella propria abitazione urtando contro un termosifone”, senza alcun riferimento alla testa come ulteriore parte del corpo colpita, in fase istruttoria è emerso che detta specificazione venne fornita dai familiari già agli operatori del servizio 118 e, poi, in più occasioni reiterata.
In particolare, il teste riferiva di essersi trovato, il giorno della caduta Testimone_1 del sig. , presso l'abitazione del medesimo, in quanto, come di consueto, era Per_1 passato a prendere il figlio dello stesso, , per recarsi, insieme al medesimo, sul Pt_2 luogo di lavoro ed era salito a bere un caffè in cucina prima di avviarsi, di essere rimasto sino all'arrivo dell'ambulanza del servizio 118 e di avere udito i familiari allertare i soccorritori circa l'avvenuto urto in testa e la necessità di effettuare tutti i dovuti accertamenti (v. verbale di udienza del 23/1/2020, nonché verbale di udienza del
21/10/2021 per testimonianza conforme resa da collaboratrice Testimone_2 domestica).
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese anche da (nipote), Testimone_3 presente in Pronto Soccorso (v. verbale di udienza del 23/1/2020), il quale, recatosi in visita il giorno dopo, presso il Reparto di Ortopedia, in cui il sig. si trovava Per_1 ricoverato, riferiva di avere assistito alle domande rivolte dalla cugina all'infermiera di turno circa la necessità di effettuare controlli anche “in testa” (v. anche testimonianza di
. Testimone_4
Ciononostante, chiarito che la definizione clinica di “trauma cranico” è diversa dall'accezione comune, non rientrando in detta classificazione tutte le botte in testa indistintamente, bensì solo i traumi aventi un riscontro clinico in termini di “presenza di una frattura cranica, di disturbi della coscienza, di segni che esprimono una sofferenza encefalica diffusa o localizzata, a comparsa immediata o tardiva”, il c.t.u. dott. Per_2 non ravvisava, invero, alcuna inosservanza dei protocolli terapeutici sanitari e dei dettami della migliore scienza medica nella condotta complessivamente tenuta dal personale sanitario che ebbe in cura il sig. resso l'Ospedale di Scorrano. Per_1
In altri termini, un dato riferito dal paziente non è sufficiente a far scaturire l'avvio di un determinato protocollo diagnostico-terapeutico (v. relazione pag. 37).
4 Innanzitutto, non meritevole di alcuna censura fu la decisione di ricoverare il paziente presso l' stante il dato obiettivo della radiografia Controparte_3 eseguita in P.S. alle ore 10.08, confermante una frattura pertrocanterica completa a carico del femore destro, richiedente un urgente intervento chirurgico di sintesi.
Prima di procedere a detto intervento (che, di fatto, non fu eseguito) venne richiesta una consulenza nefrologica in cui si constatò una insufficienza renale acuta funzionale e si diede atto di uno stato confusionale, che, tuttavia, non destò preoccupazione in quanto ritenuto riconducibile ad una effettiva situazione di iponatriemia, ovvero ad una diminuzione della concentrazione sierica di sodio nel sangue.
Pertanto, da un lato, si sono rivelate certamente coerenti e veritiere le testimonianze rese da quanti, recatisi in visita, avevano visto il sig. onfuso, ma, dall'altro, comunque, Per_1 esenti da addebiti le condotte dei sanitari a fronte di un dato di laboratorio idoneo a rendere una motivazione scientifica di detta condizione e, di conseguenza, a giustificare, in questa prima fase, in assenza di altre evidenze (v. pag. 20 della relazione tecnica: assenza di lesioni cutanee, ecchimosi, escoriazioni o ferite lacero-contusive, a carico del cuoio capelluto, apertura occhi spontanea, risposta verbale orientata, risposta motoria al comando, sensorio integro, paziente vigile e collaborante) la scelta di non eseguire accertamenti in zona cranica.
Fino all'episodio di vomito caffeano verificatosi nella notte tra il 1° e il 2 ottobre alle ore
4.00 (v. diario infermieristico del P.O. di Scorrano), il paziente non manifestava sintomi di lesione cerebrale e, in ogni caso, anche il suddetto fu un episodio isolato e, quindi, non un sintomo in sé inequivoco, comparso, peraltro, a quasi 48 ore di distanza dalla caduta.
Per quanto concerne, poi, il rilievo svolto dagli attori circa la omessa considerazione della cura farmacologica in atto con cardioaspirina, il c.t.u., chiarito che detto farmaco non è un anticoagulante, ma un antiaggregante piastrinico, ha precisato che nei lavori della comunità scientifica antecedenti al 2015 (epoca dei fatti) l'assunzione dello stesso non era considerato un fattore di rischio aggiuntivo (v. relazione tecnica pp. 25-34).
Invero, il traumatizzato cranico deve, innanzitutto, essere tenuto sotto osservazione e il sig. sebbene degente per altra causa in reparto non specifico, di fatto lo è stato, Per_1 tanto che il giorno successivo alla consulenza nefrologica, ovverosia il 3 ottobre, a fronte di un sopravvenuto stato soporoso (e, quindi, di un deficit neurologico), venne immediatamente eseguita TAC encefalo e, stante il risultato (ematoma subdurale fronto-
5 temporoparieto-occipitale destro con diametro trasverso massimo di 17 mm circa in prossimità del vertice. Ematoma subdurale della regione destra del tentorio del cervelletto e della falce interemisferica in sede occipitale ed in sede fronto-parietale soprattutto in prossimità del vertice) il paziente fu trasferito presso l'U.O. di Neurochirurgia di Lecce.
Ciononostante, ivi giunto, venne sottoposto ad intervento chirurgico di “craniotomia fronto-parietale dx, svuotamento-emostasi”, solo il 5 ottobre.
A questo punto, passando ad esaminare i fatti sotto il profilo oggettivo, ovverosia della riconducibilità eziologica dell'evento-morte alla condotta (omissiva) dei medici curanti del P.O. di Scorrano, anche ove fosse stato riscontrato l'addebito ascritto ai suddetti dagli attori, preso atto, come evincibile dalla cartella clinica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, della causa del decesso: “insufficienza respiratoria in paziente con ematoma sottodurale sub-acuto emisferico destro da trauma accidentale;
frattura di femore destro”, il giudizio controfattuale basato sul criterio del “più probabile che non” (cfr. in ambito civilistico
Cass., sez. III, 9 giugno 2016 n. 11789), tenuto conto del tasso elevato di mortalità dell'ematoma subdurale acuto (40 - 60%) e stando alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., secondo cui: “nell'ipotesi in cui la diagnosi fosse stata più tempestiva e l'intervento chirurgico anticipato (cosa che non avvenne nemmeno nonostante il riscontro TC), il paziente avrebbe probabilmente avuto qualche chance di sopravvivenza”, darebbe esito negativo.
Vi è da dire che detto giudizio è, a priori, complicato da due incognite: il risultato di una
TAC eseguita in prossimità dell'incidente (evento traumatico) e il percorso terapeutico che sarebbe stato intrapreso dai sanitari successivamente.
In primo luogo, non vi è, infatti, alcuna certezza che da una TAC cranica eseguita nella immediatezza o, comunque, a distanza di alcune ore, sarebbe emersa una emorragia in corso e, di conseguenza, non è possibile affermare che i sanitari del P.O. di Scorrano sarebbero giunti a un corretto inquadramento del caso e a una esatta diagnosi;
in secondo luogo, non è detto che l'intervento chirurgico di craniotomia e svuotamento emostasi sarebbe stato anticipato, considerato che i medici dell'Ospedale di Lecce, CP_4 anche dopo il riscontro TAC, attesero fino al secondo giorno successivo, ovverosia sino ad un ormai evidente aggravamento delle condizioni neurologiche del paziente: comparsa di crisi epilettiche (jacksoniane) e paralisi del lato sinistro del corpo (emiplegia sinistra).
6 Comunque dirimente, nella valutazione della sussistenza o meno del nesso di causalità,
è, poi, la gravità in sé dell'accertata lesione celebrale in paziente di età avanzata (85 anni).
In conclusione, il caso clinico di cui si discute presenta una fondamentale peculiarità: il trauma cranico subito dal sig. anche ove colto nella immediatezza, avrebbe avuto Per_1 una classificazione non corrispondente alla realtà, in quanto (come ben spiegato dal c.t.u. in seguito alle osservazioni presentate dai c.t.p. degli attori v. pp 45-47), in assenza di evidenti sintomi neurologici (perdita, anche transitoria, di coscienza, mancanza di risposta motoria al comando, vomito ripetuto), sarebbe stato trattato come “trauma clinico minore”, ovvero con grado di rischio basso, mentre, latente un ematoma subdurale acuto, si sarebbe, poi, via via manifestato nella sua effettiva natura di trauma cranico di gravità estrema, dato di fatto che in sé non consente di affermare che, anche ove la diagnosi fosse stata più tempestiva, con elevata probabilità, il paziente si sarebbe salvato.
Le spese processuali, considerata la peculiare complessità delle questioni di scienza medica oggetto di indagine peritale, si dichiarano interamente compensate.
Gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. medico-legale, come liquidati in separato decreto, sono definitivamente posti a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e in qualità di eredi di nei confronti di
[...] Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
c) pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. medico-legale, come liquidati in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
Lecce, 18 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Cesi
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