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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3710/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3710/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi: l'avv. STRINATI PAOLO per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente CP_1
L'avv. Strinati si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 10 N. R.G. 3710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3710/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. STRINATI PAOLO e dall'Avv. COLI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VETTORE ANDREA e dall'Avv. GHILARDUCCI GABRIELE (mandato revocato – 17 febbraio 2025)
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: qualificazione – licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver lavorato alle dipendenze società resistente, formalmente con un contratto di prestazione d'opera occasionale, ma in sostanza quale lavoratrice subordinata, con mansioni impiegatizie, svolte con strumenti forniti pagina 2 di 10 dalla parte datoriale, sottoposta agli ordini e direttive dei soci responsabili, tenuta a rispettare un orario di lavoro giornaliero e fisso.
Rilevava, poi, di essere stata licenziata oralmente da uno dei soci.
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni chiedeva al giudice di
«In tesi accerti e dichiari che tra la RA e la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, sussiste un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. dal 30.1.2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, al 14.7.2022; accerti e dichiari che la RA , sulla base Parte_1
delle mansioni svolte nell'intercorso rapporto di lavoro, ha diritto di essere inquadrata dalla in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, Controparte_1
nel Livello II CCNL Commercio – Terziario, o in livello equivalente in un'eventuale diverso CCNL applicato dalla convenuta, o nel diverso livello del CCNL Terziario
Commercio che sarà ritenuto di giustizia;
e conseguente condanni la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , per i titoli di cui in narrativa, ovvero ex art. 36 Cost., Parte_1
della somma complessiva pari a € 51.068,48, o la diversa ritenuta di giustizia anche ex art. 36 Cost;
accerti e dichiari, per i motivi di cui al punto C. della parte in diritto l'inefficacia e/o la nullità e comunque l'illegittimità del licenziamento irrogato alla RA da in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, il 14.7.2022, o la diversa che sarà accertata, e conseguentemente ordini a in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così come in epigrafe, la reintegrazione della RA nel posto di Parte_1
lavoro e condanni la in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , di una Parte_1 indennità, a titolo di risarcimento del danno da questa subito, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, 14.7.2022, o la diversa che sarà accertata, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre al pagamento, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La somma utile ai fini del T.F.R. la si indica in €
pagina 3 di 10 3,232,48 oppure nella diversa, ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. In ipotesi accerti e dichiari, per i motivi di cui al punto C. della parte in diritto la nullità,
l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento irrogato alla RA da in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, il 14.7.2022, o la diversa data che sarà accertata, e conseguentemente condanni la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , di Parte_1
una indennità, a titolo di risarcimento del danno da questa subito, ex art. 9 D. Lgs
23/2015, che si indica, vista la particolarità del caso e i motivi della risoluzione del rapporto, nella misura massima di 6 mensilità o nella diversa ritenuta di giustizia e contemporaneamente condanni, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA
[...]
, delle somme a lei dovute a titolo di indennità di mancato preavviso e di Parte_1
T.F.R., per una somma complessiva pari a € 3,232,48 , o la diversa ritenuta di giustizia.
In ipotesi gradata accerti e dichiari che il rapporto di lavoro subordinato tra in persona del legale rappresentante p.t., e la RA Controparte_1 [...]
, è cessato in data 14.7.2022, o la diversa data ritenuta di giustizia, e Parte_1
conseguentemente condanni, la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , delle Parte_1
somme a lei dovute a titolo di indennità di mancato preavviso e di T.F.R., per una somma complessiva pari a € 5.685,50, o la diversa ritenuta di giustizia».
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando l'infondatezza della domanda, per non aver mai svolto, la ricorrente, lavoro subordinato, bensì conforme al tipo contrattuale pattuito.
Svolta istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza
1. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, pur in presenza di una formalizzazione quale autonoma ad opera delle parti, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in pagina 4 di 10 quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo (cfr., Tribunale Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283:
«Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché
l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»), perché aventi ad oggetto mansioni semplici o ripetitive.
2. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di pagina 5 di 10 lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione, che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici
(potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69:
«Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»), può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente, ovvero più dettagliatamente, a seconda delle mansioni concretamente svolte.
pagina 6 di 10 L'istruttoria svolta in corso di giudizio non ha fatto emergere la fondatezza della ricostruzione operata dalla ricorrente, in quanto tutti i testi ascoltati hanno confermato che, nei periodi dedotti in ricorso, la sig.ra svolgesse una serie di prestazioni Parte_1
in favore della società resistente, inserita nel contesto organizzativo societario, ma senza che nessuno dei testi ascoltati abbia riferito, in maniera specifica e attendibile, circostanze idonee a ritenere sussistente quel dovere conformativo proprio del dipendente nelle ipotesi di subordinazione.
3. Infatti, i testi hanno rappresentato una realtà in cui la ricorrente era sostanzialmente autonoma durante la giornata lavorativa, senza riuscire mai a precisare quali fossero le direttive datoriali, né lo stringente controllo sul rispetto degli orari di lavoro, sulle assenze e su tutti quei profili idonei a far trasmodare il rapporto dal mero coordinamento alla subordinazione, anche per la genericità delle dichiarazioni, per essere spesso de relato e per l'episodicità delle occasioni di incontro con la ricorrente (cfr., teste – ud. 26.2.2025: «la ricorrente aveva lavorato in via Tes_1
continuativa prevalentemente presso l'ufficio di Firenze. Io ho frequentato saltuariamente l'ufficio di Firenze, so da mio figlio, che la ricorrente ha Persona_1
continuato a frequentare l'ufficio della resistente di Firenze anche qualche giorno dopo l'accaduto, lavorandovi;
mio figlio era, e forse è tuttora, socio della resistente. La ricorrente si occupava di una parte lavorativa che era in connessione con la mia, coordinando anche gli appuntamenti e le telefonate, e quindi avevo avuto con lei di rapporti lavorativi e comunicativi giornalieri, anche se io lavorato all'ufficio di Prato e lei presso quello di Firenze»; teste – ud. 26.2.2025: «lavoravo per di più da remoto, Tes_2
ho lavorato in prevalenza da casa mia e in tutto mi sarò recata 6 o 7 volte presso l'ufficio della resistente a Firenze, ove era presente anche la ricorrente. In queste 6/7 occasioni, mi sono trattenuta in ufficio non più di 4/5 ore, mi sono recata in queste occasioni nel pomeriggio. […]. Da come la vedevo, la ricorrente sia autogestiva, non aveva un capo sopra, aveva rapporti con , non so chi formasse le sue liste di Per_1 appuntamenti. La ricorrente era molto presente in ufficio, ma molto non so dire visto che io non frequentavo tanto l'ufficio. Non saprei dire se la ricorrente, qualora si fosse pagina 7 di 10 voluta assentare, avesse dovuto informare qualcuno o chiedere il permesso. Il controllo sull'attività della ricorrente era effettuato dai tre soci in termini di risultato, cioè se vi erano errori negli appuntamenti o negli orari o non vi erano stati i giusti risconti con i clienti, so dalla ricorrente che i tre soci segnalavano questo a lei e, a sua volta, lei segnava questo a me»; teste – ud. 1.12.2023: «Io qualche volta ho lavorato Tes_3
da casa e lo dicevo alla ricorrente;
in qualche occasione assai rara, due o tre giorni, anche la ricorrente ha lavorato da casa, non so se in queste occasioni abbia chiesto qualcosa a qualcuno. Non so se, per assentarsi un giorno dal lavoro, la ricorrente doveva chiedere qualcosa a qualcuno. Io ho firmato il mio contratto alla presenza della ricorrente e del suo fidanzato»; cfr., teste – ud. 17.4.2025: «mi è capitato di Tes_4
recarmi presso gli uffici di Lucca e Prato, più spesso a Prato che a Lucca, ove ho visto la ricorrente al lavoro, peraltro non sempre. In questi tre uffici, la ricorrente si occupava di prendere gli appuntamenti con i delegati degli uffici delle varie aste, prenotare gli appuntamenti necessari per fare visitare gli immobili all'asta, verificare i documenti, sollecitarli e richiederli e, laddove il bando di gara non fosse stato chiaro su conformità urbanistiche, debiti condominiali ecc., doveva collezionare i relativi documenti e lavorare sui fogli excel creati per semplificare il lavoro. […]. So che la ricorrente, nel fare questa attività, si interfacciava all'inizio con tuti e tre i soci, cioè
e mio figlio;
queste persone lavoravano normalmente in Persona_2 Persona_3
ufficio con orario di ufficio, alcune volte erano fuori, es. mio figlio spesso accompagnava i clienti in visita agli immobili. Posso dire che alla ricorrente erano indicate dai soci le priorità da svolger ei lavori da effettuare, so che vi erano riunioni tra i soci, la ricorrente e anche me come professionista esterna per fare il punto sull'aggiornamento delle varie pratiche. Mi è capitato di stare nell'ufficio della resistente molto spesso, alcune volte l'intera giornata di lavoro, quando arrivavo alle
9,00 trovato la ricorrente già al lavoro e vi rimaneva fino anche alle 18,00/20,00, alcune volte è andata al lavoro anche di sabato. Non so se la ricorrente dovesse informare qualcuno in caso di sua assenza dal lavoro. La ricorrente usava telefono e strumenti di lavoro della resistente. La ricorrente doveva riferire del lavoro fatto ai soci, che dovevano essere informati dell'andamento delle pratiche»).
pagina 8 di 10 4. Come è agevole verificare, la lacuna che accomuna tutte le testimonianze escusse in corso di causa attiene principalmente all'individuazione e relativa dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (eterodirezione, sottoposizione al potere disciplinare del datore, rispetto degli orari di lavoro).
In altre parole, non è stato dimostrato che vi fosse un potere direttivo in senso stretto da parte del datore di lavoro, né un corrispondente onere conformativo in capo alla lavoratrice, non essendo stata in grado quest'ultima di dimostrare, ad esempio, in che modo e per mezzo di quali soggetti, la ricorrente fosse costretta ad osservare un determinato orario, quali fossero le conseguenze di un eventuale inadempimento a dette prescrizioni.
Le stesse considerazioni possono essere svolte rispetto alle assenze, considerando che, perché si possa parlare di ferie, permessi in un contesto di lavoro subordinato è necessario che gli stessi siano autorizzati dal datore, al termine di un procedimento, ovviamente semplice, ma che comprenda almeno una richiesta del lavoratore e una decisione datoriale.
Inoltre, non è possibile non sottolineare il particolare ambito lavorativo, nel quale la ricorrente è risultata essere la compagna di uno dei soci dell'epoca, in un contesto in cui, per la stessa azienda, collaboravano parenti prossimi del socio stesso
(ascoltati, peraltro, come testimoni nel presente giudizio).
In altre parole, a fronte di un contratto formalmente autonomo, di rapporti personali stretti tra la collaboratrice e uno dei titolari, sarebbe stato onere della parte ricorrente l'effettuazione di uno sforzo istruttorio meno evanescente e, sicuramente, maggiormente specifico in ordine alla qualificazione del rapporto, residuando solo circostanze astrattamente compatibili con rapporti di lavoro di diversa natura.
5. Il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto la natura del rapporto, comporta il rigetto di quella relativa all'asserito licenziamento, che trovava nella diversa qualificazione del rapporto il suo fondamento.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, tenendo conto della natura dei rapporti e del substrato relazionale che emerge dagli atti di causa.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa le spese.
Firenze, il 28/11/2025
Il Giudice
NA PU
pagina 10 di 10
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3710/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi: l'avv. STRINATI PAOLO per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente CP_1
L'avv. Strinati si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 10 N. R.G. 3710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3710/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. STRINATI PAOLO e dall'Avv. COLI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VETTORE ANDREA e dall'Avv. GHILARDUCCI GABRIELE (mandato revocato – 17 febbraio 2025)
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: qualificazione – licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver lavorato alle dipendenze società resistente, formalmente con un contratto di prestazione d'opera occasionale, ma in sostanza quale lavoratrice subordinata, con mansioni impiegatizie, svolte con strumenti forniti pagina 2 di 10 dalla parte datoriale, sottoposta agli ordini e direttive dei soci responsabili, tenuta a rispettare un orario di lavoro giornaliero e fisso.
Rilevava, poi, di essere stata licenziata oralmente da uno dei soci.
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni chiedeva al giudice di
«In tesi accerti e dichiari che tra la RA e la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, sussiste un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. dal 30.1.2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, al 14.7.2022; accerti e dichiari che la RA , sulla base Parte_1
delle mansioni svolte nell'intercorso rapporto di lavoro, ha diritto di essere inquadrata dalla in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, Controparte_1
nel Livello II CCNL Commercio – Terziario, o in livello equivalente in un'eventuale diverso CCNL applicato dalla convenuta, o nel diverso livello del CCNL Terziario
Commercio che sarà ritenuto di giustizia;
e conseguente condanni la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , per i titoli di cui in narrativa, ovvero ex art. 36 Cost., Parte_1
della somma complessiva pari a € 51.068,48, o la diversa ritenuta di giustizia anche ex art. 36 Cost;
accerti e dichiari, per i motivi di cui al punto C. della parte in diritto l'inefficacia e/o la nullità e comunque l'illegittimità del licenziamento irrogato alla RA da in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, il 14.7.2022, o la diversa che sarà accertata, e conseguentemente ordini a in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così come in epigrafe, la reintegrazione della RA nel posto di Parte_1
lavoro e condanni la in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , di una Parte_1 indennità, a titolo di risarcimento del danno da questa subito, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, 14.7.2022, o la diversa che sarà accertata, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre al pagamento, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La somma utile ai fini del T.F.R. la si indica in €
pagina 3 di 10 3,232,48 oppure nella diversa, ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. In ipotesi accerti e dichiari, per i motivi di cui al punto C. della parte in diritto la nullità,
l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento irrogato alla RA da in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, il 14.7.2022, o la diversa data che sarà accertata, e conseguentemente condanni la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , di Parte_1
una indennità, a titolo di risarcimento del danno da questa subito, ex art. 9 D. Lgs
23/2015, che si indica, vista la particolarità del caso e i motivi della risoluzione del rapporto, nella misura massima di 6 mensilità o nella diversa ritenuta di giustizia e contemporaneamente condanni, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA
[...]
, delle somme a lei dovute a titolo di indennità di mancato preavviso e di Parte_1
T.F.R., per una somma complessiva pari a € 3,232,48 , o la diversa ritenuta di giustizia.
In ipotesi gradata accerti e dichiari che il rapporto di lavoro subordinato tra in persona del legale rappresentante p.t., e la RA Controparte_1 [...]
, è cessato in data 14.7.2022, o la diversa data ritenuta di giustizia, e Parte_1
conseguentemente condanni, la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., così come in epigrafe, al pagamento, in favore della RA , delle Parte_1
somme a lei dovute a titolo di indennità di mancato preavviso e di T.F.R., per una somma complessiva pari a € 5.685,50, o la diversa ritenuta di giustizia».
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando l'infondatezza della domanda, per non aver mai svolto, la ricorrente, lavoro subordinato, bensì conforme al tipo contrattuale pattuito.
Svolta istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza
1. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, pur in presenza di una formalizzazione quale autonoma ad opera delle parti, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in pagina 4 di 10 quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo (cfr., Tribunale Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283:
«Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché
l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»), perché aventi ad oggetto mansioni semplici o ripetitive.
2. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di pagina 5 di 10 lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione, che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici
(potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69:
«Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»), può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente, ovvero più dettagliatamente, a seconda delle mansioni concretamente svolte.
pagina 6 di 10 L'istruttoria svolta in corso di giudizio non ha fatto emergere la fondatezza della ricostruzione operata dalla ricorrente, in quanto tutti i testi ascoltati hanno confermato che, nei periodi dedotti in ricorso, la sig.ra svolgesse una serie di prestazioni Parte_1
in favore della società resistente, inserita nel contesto organizzativo societario, ma senza che nessuno dei testi ascoltati abbia riferito, in maniera specifica e attendibile, circostanze idonee a ritenere sussistente quel dovere conformativo proprio del dipendente nelle ipotesi di subordinazione.
3. Infatti, i testi hanno rappresentato una realtà in cui la ricorrente era sostanzialmente autonoma durante la giornata lavorativa, senza riuscire mai a precisare quali fossero le direttive datoriali, né lo stringente controllo sul rispetto degli orari di lavoro, sulle assenze e su tutti quei profili idonei a far trasmodare il rapporto dal mero coordinamento alla subordinazione, anche per la genericità delle dichiarazioni, per essere spesso de relato e per l'episodicità delle occasioni di incontro con la ricorrente (cfr., teste – ud. 26.2.2025: «la ricorrente aveva lavorato in via Tes_1
continuativa prevalentemente presso l'ufficio di Firenze. Io ho frequentato saltuariamente l'ufficio di Firenze, so da mio figlio, che la ricorrente ha Persona_1
continuato a frequentare l'ufficio della resistente di Firenze anche qualche giorno dopo l'accaduto, lavorandovi;
mio figlio era, e forse è tuttora, socio della resistente. La ricorrente si occupava di una parte lavorativa che era in connessione con la mia, coordinando anche gli appuntamenti e le telefonate, e quindi avevo avuto con lei di rapporti lavorativi e comunicativi giornalieri, anche se io lavorato all'ufficio di Prato e lei presso quello di Firenze»; teste – ud. 26.2.2025: «lavoravo per di più da remoto, Tes_2
ho lavorato in prevalenza da casa mia e in tutto mi sarò recata 6 o 7 volte presso l'ufficio della resistente a Firenze, ove era presente anche la ricorrente. In queste 6/7 occasioni, mi sono trattenuta in ufficio non più di 4/5 ore, mi sono recata in queste occasioni nel pomeriggio. […]. Da come la vedevo, la ricorrente sia autogestiva, non aveva un capo sopra, aveva rapporti con , non so chi formasse le sue liste di Per_1 appuntamenti. La ricorrente era molto presente in ufficio, ma molto non so dire visto che io non frequentavo tanto l'ufficio. Non saprei dire se la ricorrente, qualora si fosse pagina 7 di 10 voluta assentare, avesse dovuto informare qualcuno o chiedere il permesso. Il controllo sull'attività della ricorrente era effettuato dai tre soci in termini di risultato, cioè se vi erano errori negli appuntamenti o negli orari o non vi erano stati i giusti risconti con i clienti, so dalla ricorrente che i tre soci segnalavano questo a lei e, a sua volta, lei segnava questo a me»; teste – ud. 1.12.2023: «Io qualche volta ho lavorato Tes_3
da casa e lo dicevo alla ricorrente;
in qualche occasione assai rara, due o tre giorni, anche la ricorrente ha lavorato da casa, non so se in queste occasioni abbia chiesto qualcosa a qualcuno. Non so se, per assentarsi un giorno dal lavoro, la ricorrente doveva chiedere qualcosa a qualcuno. Io ho firmato il mio contratto alla presenza della ricorrente e del suo fidanzato»; cfr., teste – ud. 17.4.2025: «mi è capitato di Tes_4
recarmi presso gli uffici di Lucca e Prato, più spesso a Prato che a Lucca, ove ho visto la ricorrente al lavoro, peraltro non sempre. In questi tre uffici, la ricorrente si occupava di prendere gli appuntamenti con i delegati degli uffici delle varie aste, prenotare gli appuntamenti necessari per fare visitare gli immobili all'asta, verificare i documenti, sollecitarli e richiederli e, laddove il bando di gara non fosse stato chiaro su conformità urbanistiche, debiti condominiali ecc., doveva collezionare i relativi documenti e lavorare sui fogli excel creati per semplificare il lavoro. […]. So che la ricorrente, nel fare questa attività, si interfacciava all'inizio con tuti e tre i soci, cioè
e mio figlio;
queste persone lavoravano normalmente in Persona_2 Persona_3
ufficio con orario di ufficio, alcune volte erano fuori, es. mio figlio spesso accompagnava i clienti in visita agli immobili. Posso dire che alla ricorrente erano indicate dai soci le priorità da svolger ei lavori da effettuare, so che vi erano riunioni tra i soci, la ricorrente e anche me come professionista esterna per fare il punto sull'aggiornamento delle varie pratiche. Mi è capitato di stare nell'ufficio della resistente molto spesso, alcune volte l'intera giornata di lavoro, quando arrivavo alle
9,00 trovato la ricorrente già al lavoro e vi rimaneva fino anche alle 18,00/20,00, alcune volte è andata al lavoro anche di sabato. Non so se la ricorrente dovesse informare qualcuno in caso di sua assenza dal lavoro. La ricorrente usava telefono e strumenti di lavoro della resistente. La ricorrente doveva riferire del lavoro fatto ai soci, che dovevano essere informati dell'andamento delle pratiche»).
pagina 8 di 10 4. Come è agevole verificare, la lacuna che accomuna tutte le testimonianze escusse in corso di causa attiene principalmente all'individuazione e relativa dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (eterodirezione, sottoposizione al potere disciplinare del datore, rispetto degli orari di lavoro).
In altre parole, non è stato dimostrato che vi fosse un potere direttivo in senso stretto da parte del datore di lavoro, né un corrispondente onere conformativo in capo alla lavoratrice, non essendo stata in grado quest'ultima di dimostrare, ad esempio, in che modo e per mezzo di quali soggetti, la ricorrente fosse costretta ad osservare un determinato orario, quali fossero le conseguenze di un eventuale inadempimento a dette prescrizioni.
Le stesse considerazioni possono essere svolte rispetto alle assenze, considerando che, perché si possa parlare di ferie, permessi in un contesto di lavoro subordinato è necessario che gli stessi siano autorizzati dal datore, al termine di un procedimento, ovviamente semplice, ma che comprenda almeno una richiesta del lavoratore e una decisione datoriale.
Inoltre, non è possibile non sottolineare il particolare ambito lavorativo, nel quale la ricorrente è risultata essere la compagna di uno dei soci dell'epoca, in un contesto in cui, per la stessa azienda, collaboravano parenti prossimi del socio stesso
(ascoltati, peraltro, come testimoni nel presente giudizio).
In altre parole, a fronte di un contratto formalmente autonomo, di rapporti personali stretti tra la collaboratrice e uno dei titolari, sarebbe stato onere della parte ricorrente l'effettuazione di uno sforzo istruttorio meno evanescente e, sicuramente, maggiormente specifico in ordine alla qualificazione del rapporto, residuando solo circostanze astrattamente compatibili con rapporti di lavoro di diversa natura.
5. Il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto la natura del rapporto, comporta il rigetto di quella relativa all'asserito licenziamento, che trovava nella diversa qualificazione del rapporto il suo fondamento.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, tenendo conto della natura dei rapporti e del substrato relazionale che emerge dagli atti di causa.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa le spese.
Firenze, il 28/11/2025
Il Giudice
NA PU
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