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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM8TM8M000090 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare il provvedimento impugnato per le motivazioni articolate in narrativa.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso in data 6/10/2025 avverso l'avviso di accertamento n. TM8TM8M000090 notificato dall'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Varese Ufficio territoriale di Gavirate in data
07/07/2025, relativo all'omessa dichiarazione de redditi relativi all'anno 2020.
Con detto avviso l'Ufficio ha accertato ai fini delle imposte sui redditi un reddito complessivo di Euro 957,00 dal quale deriverebbe una maggiore imposta IRPEF di Euro 319,00, nonché una Addizionale regionale pari a Euro 13,00 e Addizionale Comunale pari a Euro 4,00 oltre a relative sanzioni ed interessi. Lamentava che l'Ufficio, nella ricostruzione del reddito, avesse considerato redditi omogenei il contributo alla Cassa Edile di mutualità e assistenza della Provincia di Varese e l'emolumento INPS.
Lamentava Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Carta Costituzionale sia stato percettore di soli redditi di lavoro dipendente dalla sola impresa Società_1 sas.
Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, che conferma la legittimità del proprio accertamento e chiede quindi di rigettare il ricorso presentato da controparte.
All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Non risulta essere stata violata la capacità contributiva di cui all' art.53 Costituzione, trattandosi di tassazione su dati certi, la capacità contributiva risulta pienamente rispettata e l'Ufficio ha applicato l'imposta su redditi effettivamente percepiti, documentati e certificati tramite
CU dai rispettivi sostituti d'imposta. I redditi corrispondenti ai 3 diversi CU concorrono a formare il reddito complessivo (Art. 49 e seguenti del DPR n.917/1986) e avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione dei redditi omessa, mancando una certificazione che attesti il conguaglio annuale delle imposte per tutti i redditi conseguiti nell'anno dal contribuente. È obbligatorio effettuare la dichiarazione dei redditi (es. mod.
730) se si ricevono due o più CU (es. CU datore di lavoro e CU Cassa edile), il contribuente risulta percettore di redditi da tre diversi sostituti (società Società_1 sas e Società_2, Cassa Edile , Inps) e dalle CU prodotte e risulta che nessuno di essi ha effettuato il conguaglio complessivo. Infine, vi è il superamento del limite reddituale per il lavoro dipendente. Alla luce di tali considerazioni non ricorre alcuna ipotesi di esonero e permane l'obbligo dichiarativo.
Disattese tutte le domande proposte dalla ricorrente, le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico dell'istante, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di controparte costituita, in € 300,00.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 16 gennaio 2026
il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM8TM8M000090 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare il provvedimento impugnato per le motivazioni articolate in narrativa.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso in data 6/10/2025 avverso l'avviso di accertamento n. TM8TM8M000090 notificato dall'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Varese Ufficio territoriale di Gavirate in data
07/07/2025, relativo all'omessa dichiarazione de redditi relativi all'anno 2020.
Con detto avviso l'Ufficio ha accertato ai fini delle imposte sui redditi un reddito complessivo di Euro 957,00 dal quale deriverebbe una maggiore imposta IRPEF di Euro 319,00, nonché una Addizionale regionale pari a Euro 13,00 e Addizionale Comunale pari a Euro 4,00 oltre a relative sanzioni ed interessi. Lamentava che l'Ufficio, nella ricostruzione del reddito, avesse considerato redditi omogenei il contributo alla Cassa Edile di mutualità e assistenza della Provincia di Varese e l'emolumento INPS.
Lamentava Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Carta Costituzionale sia stato percettore di soli redditi di lavoro dipendente dalla sola impresa Società_1 sas.
Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, che conferma la legittimità del proprio accertamento e chiede quindi di rigettare il ricorso presentato da controparte.
All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Non risulta essere stata violata la capacità contributiva di cui all' art.53 Costituzione, trattandosi di tassazione su dati certi, la capacità contributiva risulta pienamente rispettata e l'Ufficio ha applicato l'imposta su redditi effettivamente percepiti, documentati e certificati tramite
CU dai rispettivi sostituti d'imposta. I redditi corrispondenti ai 3 diversi CU concorrono a formare il reddito complessivo (Art. 49 e seguenti del DPR n.917/1986) e avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione dei redditi omessa, mancando una certificazione che attesti il conguaglio annuale delle imposte per tutti i redditi conseguiti nell'anno dal contribuente. È obbligatorio effettuare la dichiarazione dei redditi (es. mod.
730) se si ricevono due o più CU (es. CU datore di lavoro e CU Cassa edile), il contribuente risulta percettore di redditi da tre diversi sostituti (società Società_1 sas e Società_2, Cassa Edile , Inps) e dalle CU prodotte e risulta che nessuno di essi ha effettuato il conguaglio complessivo. Infine, vi è il superamento del limite reddituale per il lavoro dipendente. Alla luce di tali considerazioni non ricorre alcuna ipotesi di esonero e permane l'obbligo dichiarativo.
Disattese tutte le domande proposte dalla ricorrente, le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico dell'istante, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di controparte costituita, in € 300,00.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 16 gennaio 2026
il Presidente estensore dott. Antonio Greco