Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2025, proposto da
Bluserena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, ON Giulio Carbonara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ET IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione delle occorrende misure cautelari,
dell'ordinanza di demolizione del Comune di Ginosa n. 75 del 23 giugno 2025, recante "Ordinanza di demolizione delle opere realizzate con titolo abilitativo inefficace, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, alla Soc. Bluserena S.p.A."; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del sig. IO ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La società Bluserena s.p.a. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione delle occorrende misure cautelari, dell’ordinanza - Reg. Gen. n. 75 del 23.06.2025 - a firma del Responsabile del IX Settore - Area Urbanistica - Servizio del Comune di Ginosa, avente ad oggetto “ Ordinanza di demolizione delle opere realizzate con titolo abilitativo inefficace, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, alla Soc. Bluserena S.p.A. ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380 del 2001, dell’art. 1, comma 6, della Legge n. 443 del 2001 (c.d. Legge Obiettivo) e degli art. 19 e 21- nonies della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Ingiustizia manifesta.
Il Comune di Ginosa, in data 23.07.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Il sig. IO ET, con atto notificato e depositato in data 03.09.2025, ha spiegato atto di intervento ad opponendum al ricorso introduttivo.
All’esito della camera di consiglio del 10.09.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 424 dell’11.09.2025, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino impugnata.
All’udienza pubblica del 22.04.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum del sig. IO ET sollevata dalla difesa della società ricorrente.
L’art. 28, comma 2, c.p.a., consente a chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni ma vi abbia interesse, di intervenire, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
Come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo “ è sufficiente la semplice titolarità di un interesse indiretto, derivato, connesso o riflesso (anche di mero fatto) all’annullamento o al mantenimento del provvedimento tale da consentirgli che consentire allo stesso di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione e/o accoglimento del ricorso ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 marzo 2023, n. 1549, Cons. di Stato, Ad. Plenaria, 14.12.2022, n. 16; id. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4527, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 8 aprile 2022, n. 4193).
Nella specie, il sig. IO ET è un operatore turistico che gestisce “un parco avventura” su area di sua proprietà, situata a confine con il villaggio turistico gestito dalla società Bluserena s.p.a. la quale, a sua volta, è anche titolare di una concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo sul tratto di mare antistante il villaggio.
A ciò si aggiunga il dichiarato interesse del sig. IO ET a partecipare ad un procedimento ad evidenza pubblica per l’assegnazione di tale tratto di spiaggia (unica via di accesso al mare), ad oggi detenuto, in forza di affidamento diretto, dalla ricorrente che ne consente il passaggio ai soli clienti del villaggio turistico per mezzo del ponte oggetto di contestazione.
Tali ragioni, unitamente alla vicinitas , appaiono sufficienti a radicare l’interesse del sig. IO ET a partecipare al presente giudizio quale interventore ad opponendum.
Nel merito, si rileva quanto segue.
La vicenda di causa inerisce la realizzazione di un ponticello di attraversamento del canale colatore in località Torre Mattoni a Marina di Ginosa costruito dalla società ricorrente, su area di sua proprietà, in forza di un titolo abilitativo inefficace (cfr. DIA n. 14042 del 20.04.2006).
Il Comune di Ginosa, in particolare, nel dare atto che “ il ponticello innanzi descritto è stato realizzato all’esterno della perimetrazione individuata dal PdL approvato con D.C.C. n. 55 del 30 agosto 1999, seppur in adiacenza al piano stesso;….gli interventi di nuova costruzione, non ricompresi all’interno di piani attuativi comunque denominati e/o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, devono essere realizzati con Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/01” ha rilevato che “ per quanto innanzi detto, l’intervento in questione va qualificato in termini di nuova costruzione e, dunque, è abbisognevole, per essere legittimamente realizzato, di un preventivo Permesso di Costruire…..e che pertanto, la presentata DIA è da intendersi tamquan non esset non avendo la stessa mai acquisito mai alcuna efficacia, con la conseguenza che la realizzazione del ponticello in questione, risulta avvenuta, ab origine, in assenza di idoneo titolo edilizio ”.
Dai rilievi di cui sopra ha avuto origine il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente ricorso.
Parte ricorrente, con un primo ordine di censure, si duole dell’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per essere l’opera in contestazione (cfr. il ponticello) un manufatto rientrante all’interno della perimetrazione individuata dal piano di lottizzazione (approvato dal Consiglio Comunale di Ginosa con deliberazione n. 55 del 30 agosto1999) in forza del quale è stato realizzato il villaggio turistico “Resort Torreserena” nell’area retrostante il tratto demaniale su cui la Bluserena s.p.a. gestisce lo stabilimento balneare ivi presente.
Tali doglianze non sono meritevoli di positiva condivisione.
La società ricorrente, infatti, al di là delle sia pur pregevoli argomentazioni difensive, non ha offerto alcun elemento di prova (o quanto meno un principio di prova) idoneo a dimostrare l’afferenza del ponticello al piano di lottizzazione di cui sopra.
La Bluserena s.p.a. - cui spettava l’onere - avrebbe dovuto produrre elementi e/o circostanze (cartografie, convenzioni di lottizzazione ecc.) funzionali alla dimostrazione della pretesa ricomprensione del ponticello all’interno del piano di lottizzazione sopra richiamato.
Ma nulla di tutto questo si evince dalla documentazione versata in giudizio.
In senso contrario all’assunto attoreo, poi, depongono i documenti prodotti dalla parte resistente e dal terzo interventore; il riferimento è alle planimetrie cartografiche del piano di lottizzazione in atti (cfr. all. 13 difesa sig. IO, depositate in data 25.2.2026).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle tesi introdotte attraverso il richiamo al concetto di “perimetro” del piano di lottizzazione (cfr. memoria difensiva, ex art. 73 c.p.a. depositata in data 06.03.2026); e ciò in considerazione della funzione propria del piano di lottizzazione che, quale strumento urbanistico esecutivo del PRG, definisce con esattezza i lotti interessati, le opere di urbanizzazione necessarie agli stessi e gli obblighi reciproci dei soggetti coinvolti nell’accordo negoziale.
E in difetto, come nella specie, di elementi di prova atti a dimostrare l’afferenza del ponticello al piano di lottizzazione, le contestazioni attoree sollevate sul punto devono essere tutte disattese.
Non colgono nel segno nemmeno le doglianze proposte attraverso il richiamo alla delibera di adozione della discussa variante al piano di lottizzazione n. 51 del 28.11.2024, posto che la realizzazione di manufatti realizzati al di fuori di un piano di lottizzazione devono ritenersi abusivi e, in quanto tali, gli stessi possono recuperare legalità solo in presenza dell’approvazione di una variante al piano di lottizzazione che allo stato, per quanto in atti, difetta.
Prive di pregio sono anche le doglianze volte a dedurre la conformità del realizzato ponticello al progetto allegato alla Dia presentata nel 2006, stante l’inidoneità di tale titolo a legittimare il manufatto in esame.
L’opera contestata, infatti, come correttamente rilevato dall’amministrazione comunale, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata mediante la presentazione di una Dia, in luogo del permesso di costruire solo ed esclusivamente nell’ipotesi prevista dall’art. 1 comma 6 della L. n. 443 del 2001 ovvero nel solo caso in cui la nuova costruzione fosse stata “ specificatamente disciplinata da piani attuativi che contengono precise disposizioni plano -volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti ”.
Invece, essendo stato realizzato, per quanto sopra detto, al di fuori della perimetrazione del piano di lottizzazione e non essendo legittimato dall’approvazione di una successiva variante, il ponticello - quale nuova costruzione destinata per caratteristiche funzionali e strutturali (cfr. dimensioni di m. 4,30 x 12 metri con struttura composta da elementi prefabbricati e soletta in calcestruzzo) ad incidere sul territorio - avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire che, nella specie, è mancato.
Le considerazioni che precedono valgono a respingere anche le censure con cui parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 19 e 21- nonies della Legge, 7 agosto 1990, n. 241.
Nella specie, l’Amministrazione comunale non ha esercitato alcun potere di riesame ma solo un legittimo potere sanzionatorio in conseguenza della abusività del manufatto.
Come chiarito, infatti, a più riprese dalla giurisprudenza, quando si versa in una fattispecie, quale quella in esame, in cui sia stato utilizzato un titolo inidoneo per l’esecuzione di un intervento edilizio che richiede un altro tipo di titolo (Dia in luogo del permesso di costruire) le opere realizzate a seguito della presentazione di un titolo inidoneo sono abusive e non è necessario che il Comune adotti provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990 citata; anzi l’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivo l’intervento e impone all’Ente civico di intervenire attraverso i poteri di vigilanza di cui all’art. 27, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 (cfr. tra le tante, TAR Puglia, Bari Sez. II, 22.11.2024, n. 1206, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 19.12.2022, n. 2775).
Privo di pregio poi è il riferimento attoreo al principio del legittimo affidamento.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908 - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305, T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate, ivi incluse quelle volte a dedurre l’assenza di idonea motivazione del provvedimento in esame.
Per pacifica giurisprudenza “ l’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi ” (tra le tante, Cons. di Stato, Sez. VI, 30.06.2023, n. 6404).
E nella specie l’ordinanza di che trattasi è sufficientemente motivata; la stessa descrive con esattezza l’opera contestata e individua con chiarezza le norme violate.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Bluserena s.p.a. al pagamento, in favore del Comune di Ginosa e del sig. IO ET, della somma (per ciascuno di essi) di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
LA RO, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA RO | ON CA |
IL SEGRETARIO