Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato tributario che si sostanzia in un mancato esborso dell'imposta dovuta, consistendo in una posta contabile di natura immateriale, mai convertita in moneta contante, non può costituire oggetto di sequestro diretto, ma solo nella forma "per equivalente".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 49631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49631 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1463
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 2003/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nei confronti di:
IN ON, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25 ottobre 2013;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito in sede di appello dal locale Procuratore della Repubblica, avverso il decreto col quale il Gip di tale sede giudiziaria ha rigettato la richiesta di applicazione di sequestro preventivo per equivalente nei confronti della Società Goles di NO ON e C. sas, essendo CI ON indagato in quanto nella qualità di legale rappresentante della predetta società, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2007, pur avendo conseguito ricavi pari ad Euro 1.382.161,00, conseguentemente omettendo di versare imposte per Euro 276.432,00, ha confermato l'impugnato decreto.
Con la detta ordinanza il giudice del gravame ha, in sostanza, ritenuto che non era possibile dare corso alla richiesta del PM in quanto in tema di reati tributari non sarebbe ammesso il sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente dei beni della società tenuta al pagamento delle imposte evase, laddove non fosse risultato che l'ente impersonale costituisse in realtà un mero strumento in mano al suo amministratore.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la illegittimità del provvedimento reiettivo del suo appello.
Invero, rileva il ricorrente, per un verso, agli atti del procedimento vi sono elementi idonei a provare, nei limiti della presente cognizione cautelare, la fittizietà della Goles di NO sas sì da consentire la esperibilità del sequestro per equivalente anche nei confronti di quella e, per altro verso, non risultando comunque un criterio di pregiudizialità fra la richiesta di sequestro per equivalente e quella di sequestro diretto, poteva essere quantomeno concesso quest'ultimo relativamente ai beni costituenti il patrimonio della Società, essendo questo, stante l'avvenuto risparmio di spesa e data la naturale fungibilità del danaro, in parte costituito da ciò che rappresenta il profitto o il prezzo conseguito attraverso la commissione del reato ascritto al NO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Rileva al riguardo il Collegio che la presente impugnazione ha ad oggetto la ordinanza emanata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25 ottobre 2013 e con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla locale Procura della Repubblica avverso il decreto del 13 settembre 2013 del Gip del Tribunale sammaritano e con il quale, è stata rigettata la richiesta di sequestro nei confronti della Goles di NO ON e C sas;
giova ulteriormente precisare che il sequestro era stato richiesto nel corso di indagini aventi ad oggetto la asserita violazione da parte di NO ON, amministratore della predetta società del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per avere egli omesso, nella ricordata qualità, di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente all'anno di imposta 2007, evadendo quindi l'Iva per un importo pari a Euro 276.432,00.
Ciò premesso osserva questa Corte che il tema della sequestrabilità ai sensi dell'art. 322 ter c.p. dei beni di soggetti terzi rispetto all'autore dell'illecito, in particolare, nel caso di reati tributari commessi nella qualità di organo di una società commerciale, ai fini della confisca per equivalente dei beni facenti capo alla predetta società, è stato oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, svoltosi in seno a questa stessa 3 Sezione, nel corso del quale, negli ultimi anni, era stato deciso, secondo alcune pronunce, che, con riferimento ai reati tributari, sarebbe possibile applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona giuridica, anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali quale "società schermo". Ciò in ragione dell'affermazione che, sebbene il reato tributario fosse addebitabile all'indagato, le conseguenze patrimoniali erano destinate a ricadere in ogni caso sulla società a favore della quale egli aveva agito, salvo che si fosse dimostrata una rottura del rapporto organico. Secondo i fautori di tale tesi, dunque, non era richiesto che l'ente fosse direttamente responsabile, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, e lo stesso non poteva considerarsi terzo estraneo al reato poiché esso si giovava degli incrementi economici che erano derivati dalla commissione del reato stesso (così ex plurimis: Corte di cassazione sezione 3 penale, 19 luglio 2011, n. 28731 del 19.7.2011; idem Sezione 3 penale, 9 giugno 2011, n. 26389). Di segno contrario erano state, invece, altre pronunce nelle quali si era affermata l'impossibilità di applicare l'istituto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica, nei casi in cui si procedeva per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della stessa, in quanto il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 e ss non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione di un provvedimento siffatto, tranne che nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia in realtà immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 14 giugno 2012, n. 25774; idem Sezione 3 penale 3 aprile 2013 n. 15349; idem Sezione 3 penale, 10 luglio 2013, n. 42350; idem Sezione 3 penale, 20 settembre 2013, n. 42476). Siffatto contrasto è stato, di recente, infine composto tramite l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite penali di questa Corte che, con la sentenza n. 10561 del 2014, hanno precisato che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e art. 322 ter c.p. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 5 marzo 2014, n. 10561). Risulta, pertanto, chiaro che con siffatta indicazione, subito confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, infatti, subito dopo identicamente orientata, Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 5 maggio 2014, n. 18311), si è inteso avallare il secondo degli indirizzi giurisprudenziali illustrati.
Si tratta, pertanto, di verificare se, nel caso che interessa il Tribunale ha esposto i criteri in base ai quali ha ritenuto che la società destinataria della richiesta di sequestro non era caratterizzata dallo stigma della fittizi età in modo tale da soddisfare l'obbligo della motivazione imposto dall'art. 125 c.p.p.. È ovvio che l'onere di addurre gli elementi che, nella presente fase cautelare, siano indicativi della mera fittizietà dello schermo societario incombe sulla pubblica accusa, dovendo ritenersi, salvo elementi contrari, che, in linea di principio, alla soggettività giuridica corrisponda anche una effettiva realtà, sia pur sempre sub specie juridica.
Nel caso in esame per quanto emerge anche dal contenuto del ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere può escludersi che tale onere sia stato soddisfatto, essendosi l'ufficio richiedente limitato ad allegare la circostanza che il capitale sociale della Goles di NO, ritenuto inadeguato rispetto al suo giro di affari, non risultasse essere stato versato alla detta società e si trovasse in larga parte nella titolarità dell'indagato e che la società medesima avesse nel febbraio 2006 mutato compagine sociale e denominazione. Si tratta all'evidenza di elementi del tutto equivoci e non idonei a fornire, neppure a quel livello indiziario rilevante nella presente fase cautelare, dati significativi in relazione alla effettività o meno della società in questione, di tal che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale appare del tutto congrua e adeguatamente motivata.
Quanto alla esperibilità del sequestro diretto, il quale deve attingere nella sua materialità il prezzo od in profitto conseguito tramite la realizzazione del reato, anch'essa implicitamente negata dal provvedimento impugnato, rileva il Collegio che nel caso in esame è certo, stante la natura del reato per il quale si indaga, che il denaro del quale è chiesto il sequestro non è entrato nel patrimonio della società in questione, andandosi a sommare con gli altri beni di esso facenti parte, ma, secondo l'ipotesi accusatoria, semplicemente non ne uscito, perché, come ipotizzato dagli inquirenti, esso sarebbe stato illecitamente risparmiato, essendo il frutto della mancata corresponsione di imposte dovute. Ma per questa ipotesi va chiarito che, allorquando la illecita locupletazione si sostanzia in un mancato esborso, il sequestro dovrà necessariamente avvenire nella forma per equivalente e ciò, non solo perché il denaro è bene assolutamente fungibile (di talché non avrebbe senso, come è ovvio, l'apposizione di un vincolo su taluni individuati beni nummari), ma principalmente perché, in tal caso, esso non ha mai avuto una sua materialità fisica, ma è consistito in una immateriale entità contabile che, proprio perché non ha dato luogo a un esborso, non si è mai reificata in moneta contante.
La dimostrata legittimità del provvedimento impugnato quanto al mancato accoglimento dell'appello avente ad oggetto il sequestro per equivalente, giustifica pertanto, anche il rigetto relativo alla impugnazione concernente la mancata concessione anche del sequestro diretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014