Art. 11. (Consegna dei lavori)
In deroga al disposto dell' articolo 337, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare la consegna dei lavori contemporaneamente all'approvazione della aggiudicazione.
Per le opere che si eseguono in economia, la consegna dei lavori puo' essere autorizzata contemporaneamente all'approvazione dei decreti dei relativi progetti o perizie.
Qualora il contratto non fosse approvato si applica il secondo comma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F.
In deroga al disposto dell' articolo 337, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare la consegna dei lavori contemporaneamente all'approvazione della aggiudicazione.
Per le opere che si eseguono in economia, la consegna dei lavori puo' essere autorizzata contemporaneamente all'approvazione dei decreti dei relativi progetti o perizie.
Qualora il contratto non fosse approvato si applica il secondo comma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F.