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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 672/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Paola Marino;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente Parte_2 giudizio, dall'avv. Romeo Trotta;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in Campobasso, in data 12/06/2004, matrimonio secondo
[...] il rito concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobasso, anno 2004, n. 40, parte II, serie A, ufficio 1), di essersi separati con sentenza n. 44/2024, emessa dall'intestato Tribunale in data 11/05/2024 su ricorso congiunto di separazione e che dall'unione sono nati i figli (14/08/2006), (23/07/2010) e (11/12/2017) – Per_1 Per_2 Per_3 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione dell'11/05/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue e rispondenti al superiore interesse della prole. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e (come sopra generalizzati), alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobasso, anno 2004, n. 40, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 672/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Paola Marino;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente Parte_2 giudizio, dall'avv. Romeo Trotta;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in Campobasso, in data 12/06/2004, matrimonio secondo
[...] il rito concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobasso, anno 2004, n. 40, parte II, serie A, ufficio 1), di essersi separati con sentenza n. 44/2024, emessa dall'intestato Tribunale in data 11/05/2024 su ricorso congiunto di separazione e che dall'unione sono nati i figli (14/08/2006), (23/07/2010) e (11/12/2017) – Per_1 Per_2 Per_3 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione dell'11/05/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue e rispondenti al superiore interesse della prole. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e (come sopra generalizzati), alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobasso, anno 2004, n. 40, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda