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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9521/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MURRU FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA
pagina 1 di 36 ALFONSO RUBBIANI N. 2, 40124 , presso lo studio del Pt_1
difensore avv. MURRU FRANCESCO
OPPONENTE contro
(P.I. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MERANGOLO FF e dell'avv. PAPA CARMINE
EMANUELE, elettivamente domiciliata in VIA PASTRENGO N. 2,
40123 presso lo studio dei difensori avv. MERANGOLO Pt_1
FF e avv. PAPA CARMINE EMANUELE
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2564/2023, R.G. n. 5787/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24 maggio 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c., depositate il 28 novembre
2024 da parte opponente e il 29 novembre 2024 da parte opposta. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, seppur non ritrascritte integralmente.
pagina 2 di 36 Tali conclusioni richiamano a loro volta precedenti conclusioni, anche esse da ritenersi reclamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14 luglio 2023, la Parte_1
(nel prosieguo più brevemente: ) conveniva in giudizio
[...] Pt_1
la (in seguito solo “ , senza Controparte_1 CP_1
tipo sociale), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2564/2023 del 10.05.2023,
depositato il 24 maggio 2023, nel procedimento monitorio R.G. n.
5787/2023, con il quale era stato ingiunto alla odierna opponente il pagamento: di Euro 42.700,00, oltre agli interessi;
delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 286,00 per spese ed Euro
1.120,00 per compensi.
In via preliminare, la parte opponente premetteva di aver soddisfatto la condizione di procedibilità prevista dal contratto di appalto stipulato con l'odierna opposta, ossia di aver esperito il tentativo di mediazione che, tuttavia, sortiva esito negativo.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, la narrava che: Pt_1
pagina 3 di 36 - con contratto di appalto, stipulato il 13 settembre 2021, aveva affidato alla i lavori di ristrutturazione di un immobile, CP_1
al fine di adibirlo ad uffici;
- le parti pattuivano un corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori,
per l'importo di Euro 110.585,58, oltre Iva, di cui euro 4.380,00 a titolo di oneri per la sicurezza. Inoltre, il contratto prevedeva uno sconto forfettario del 6% sull'importo totale;
- eventuali lavorazioni aggiuntive dovevano essere oggetto di uno specifico accordo tra le parti;
- all'art. 10 del contratto, le parti individuavano quale termine
“inderogabile” per la conclusione dei lavori il giorno 24 dicembre 2021, al fine di conseguire i vantaggi previsti dalla normativa “Ecobonus 2021”;
- il termine così pattuito veniva prorogato al 31.01.2022, a fronte della rilevata impossibilità di rispettare la data contrattualmente prevista;
- tuttavia, nonostante i solleciti della committente, i lavori non si concludevano entro il termine stabilito, seppur prorogato;
- una parziale consegna avveniva soltanto nel mese di aprile 2022;
- nel mese di ottobre 2022, in occasione di un incontro tra i rappresentanti delle odierne parti in lite, si procedeva alla verifica delle pagina 4 di 36 lavorazioni svolte, all'esito della quale si rilevavano una serie di inadempimenti addebitabili alla;
CP_1
- sicché la che aveva già corrisposto alla appaltatrice la somma Pt_1
di Euro 75.000,00, oltre Iva, a titolo di corrispettivo, dichiarava di essere disposta a pagare soltanto Euro 5.000,00, a fronte di Euro
35.000,00 richiesti dalla;
CP_1
- il 17.10.2022 avveniva la chiusura del cantiere;
- nonostante il raggiungimento di un accordo sul residuo del prezzo da pagare, per l'importo di Euro 5.000,00, il 28.03.2023, la CP_1
emetteva una fattura con cui richiedeva alla il pagamento Pt_1
dell'importo residuo di Euro 35.000,00, oltre Iva, ossia per complessivi
Euro 42.700,00.
Tali, in sintesi, le premesse in fatto esposte dalla opponente Pt_1
In diritto, la società committente invocava la responsabilità
contrattuale della per l'inadempimento delle CP_1
obbligazioni su di essa gravanti, discendenti dal contratto di appalto, in ragione:
i) del mancato rispetto del termine di consegna, fissato dal regolamento contrattuale al 24.12.2022 e, poi, prorogato al 31.01.2022 e qualificato come “termine essenziale” per l'esecuzione della prestazione;
pagina 5 di 36 ii) delle lavorazioni incomplete, errate o non eseguite. In particolare, la opponente riferiva di infiltrazioni verificatesi dopo soltanto sei mesi dalla consegna delle opere.
La contestava i preventivi prodotti dalla Pt_1 CP_1
nell'ambito del procedimento monitorio, affermando la loro irrilevanza probatoria, in ragione della provenienza degli stessi esclusivamente dalla opposta e della mancata sottoscrizione della committente.
Peraltro, negava che fossero state realizzate le opere indicate nei preventivi, ad eccezione dei lavori eseguiti su n. 3 porte, di cui al preventivo del 10 novembre 2021.
A sostegno del proprio assunto, invocava il regolamento contrattuale che, in merito ad eventuali lavorazioni aggiuntive, richiedeva un apposito accordo tra le parti, mai raggiunto, secondo la narrazione della Pt_1
La opponente proseguiva invocando anche una responsabilità extracontrattuale della , in ragione delle infiltrazioni di CP_1
acqua verificatesi nei mesi successivi alla consegna.
Infine, la committente sosteneva di aver subito un danno da perdita di chance per non aver potuto beneficiare dei vantaggi fiscali “ecobonus
2021”, a causa del ritardo nella esecuzione dei lavori affidati alla ditta pagina 6 di 36 appaltatrice. Inoltre, invocava il proprio diritto ad ottenere dalla controparte il risarcimento del danno provocato dalla necessità di ricavare da altri immobili gli uffici per lo svolgimento della propria attività lavorativa, durante il periodo di esecuzione delle opere da parte della . CP_1
Per le ragioni esposte, la parte opponente chiedeva:
1) di dichiarare invalido ed inefficace e, per l'effetto, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) di accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla società
opposta e, per l'effetto, di rigettarla;
3) in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento di e, per l'effetto, di CP_1
condannare questa ultima al risarcimento dei danni a favore della oltre al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, Pt_1
c.c.;
4) in subordine, la compensazione del credito eventualmente riconosciuto in capo a e l'importo riconosciuto a a CP_1 Pt_1
titolo risarcitorio, ferma la condanna della ricorrente al pagamento della somma residuata dalla compensazione, con interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.;
pagina 7 di 36 5) in ogni caso, la vittoria delle spese di lite.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 ottobre 2023, si costituiva in giudizio , convenuta ed opposta, CP_1
contestando le deduzioni avverse sia in fatto che in diritto.
Innanzitutto, in ordine al ritardo nella consegna delle opere lamentato dalla parte opponente, l'odierna opposta attribuiva la responsabilità
del ritardo alla committente e ai suoi collaboratori, nelle figure del direttore e del responsabile dei lavori. Infatti, riferiva che la Pt_1
avesse impiegato quaranta giorni per il trasferimento presso altri uffici e tre settimane per la scelta dei materiali, rallentando lo svolgimento delle attività dell'appaltatrice. La asseriva che il ritardo CP_1
nella consegna fosse un inevitabile effetto delle difficoltà conseguenti alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.
In ogni caso, l'appaltatrice escludeva che la committente avesse sollecitato il completamento delle opere, in quanto l'asserito sollecito non era stato indirizzato alla pec intestata alla . CP_1
Peraltro, la odierna opposta negava che, in occasione dell'incontro avvenuto nel mese di ottobre 2022, fosse stato raggiunto un accordo con la committente sul residuo del prezzo da corrispondere, per un pagina 8 di 36 importo pari ad Euro 5.000,00, come invece riferito dalla Sul Pt_1
punto, la sottolineava la mancanza di prova CP_1
dell'accordo, che avrebbe previsto il (solo) pagamento di Euro 5.000,00, in luogo del saldo, richiesto appunto con il decreto ingiuntivo.
Anzi, all'esito del sopralluogo del 7 ottobre 2022, le parti rilevavano che alcune opere non erano state completate.
Di conseguenza, dall'importo complessivo previsto dal contratto d'appalto veniva sottratta la somma di Euro 8.307,00. Sul punto, la precisava di aver tenuto conto della somma non dovuta CP_1
ai fini della emissione della fattura n. 16 del 28/03/2023, sulla cui base richiedeva poi il decreto ingiuntivo. Pertanto, il decreto ingiuntivo non includeva tutto il saldo ma già teneva conto di accordo (accordo diverso
da quello invocato da parte opponente, che ritiene di dover pagare solo ulteriori Euro 5.000,00).
Tuttavia, la opposta affermava di poter “recuperare” tale minor somma di Euro 8.307,00, avendo fatto lavori aggiuntivi.
In ordine alle lavorazioni aggiuntive, la parte opposta sosteneva che,
durante l'esecuzione dei lavori, la committente ed il direttore dei lavori avevano autorizzato le varianti di cui ai preventivi, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente.
pagina 9 di 36 In particolare, la odierna parte opposta dichiarava di voler avvalersi dei preventivi nel corso della presente controversia, in quanto contenenti l'indicazione delle varianti realizzate in corso d'opera.
Peraltro, la affermava di aver svolto anche i lavori CP_1
riguardanti la parte elettrica e che tale circostanza risulta dagli stessi documenti allegati dalla opponente. Sulla somma che la Pt_1
dichiarava di aver corrisposto direttamente all'elettricista, la opposta rappresentava di non aver chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo anche per la somma pagata dalla committente a un soggetto terzo.
Sulle pretese avanzate dalla controparte in via risarcitoria, la odierna opposta sosteneva che i lavori concernenti il c.d. “Ecobonus” erano stati completati in tempo utile e che il mancato ottenimento dei vantaggi fosse imputabile alla committente. Peraltro, sottolineava la carenza di prova sul lamentato danno da perdita di chance, in quanto la Pt_1
non aveva dimostrato né l'avvio della pratica né il suo rigetto.
In secondo luogo, la escludeva il diritto della CP_1
controparte ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo lamentato dalla consistente anche nella spesa sostenuta per la Pt_1
realizzazione di altri uffici ove svolgere la propria attività. Infatti,
sottolineava che la decisione della committente di realizzare altri uffici pagina 10 di 36 risalisse ad un momento precedente rispetto alla stipulazione del contratto di appalto, avvenuta il 13 settembre 2021.
Inoltre, l'appaltatrice escludeva che l'infiltrazione di acqua piovana, lamentata dalla committente, derivasse da una cattiva esecuzione dei lavori bensì riteneva che fosse la conseguenza di un'opera sì realizzata da un tecnico della ma su espresso incarico della CP_1
committente. Aggiungeva di avervi comunque posto rimedio attraverso la tinteggiatura del muro a spese della appaltatrice.
In ogni caso, l'odierna opposta escludeva l'esistenza di vizi nell'opera consegnata.
In diritto, la parte opposta rilevava che l'opposizione della non Pt_1
fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto,
invocava il diritto ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In secondo luogo, richiamava l'art. 13 del contratto di appalto stipulato con la controparte, secondo cui il saldo dei lavori doveva avvenire a seguito della verifica finale, anche se all'esito risultasse necessario procedere ad ulteriori lavorazioni.
Dunque, la negava il proprio inadempimento e, anzi, CP_1
invocava la responsabilità della controparte contrattuale che, non pagina 11 di 36 effettuando i pagamenti nei termini previsti, si rendeva inadempiente.
Comunque, negava la sussistenza di vizi nell'opera come consegnata alla committente.
Peraltro, la affermava che la committente avesse CP_1
accettato l'opera, seppure non vi sia il verbale per responsabilità del direttore dei lavori. In ogni caso, riteneva che fosse intervenuta un'accettazione tacita desumibile dalla immissione nel possesso della nei locali e dal documento di comunicazione di fine lavori Pt_1
presentato al Comune.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla la parte opposta escludeva che la committente avesse subito i Pt_1
lamentati pregiudizi, in quanto privi di fondamento e comunque non sufficientemente provati.
Infine, rilevava la inammissibilità della domanda di CP_1
compensazione proposta dalla opponente.
Così, in sintesi, può riassumersi la difesa della . CP_1
Per le motivazioni così esposte, la parte opposta chiedeva:
1) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'integrale somma richiesta in via pagina 12 di 36 monitoria o, in subordine, limitatamente alla somma non contestata dalla opponente;
2) nel merito, il rigetto di tutte le domande avverse, in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate e non provate e,
per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna della al pagamento in favore della di Pt_1 CP_1
Euro 42.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed oltre gli interessi moratori di legge ovvero, in via ulteriormente subordinata, della somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio;
4) la condanna della ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno Pt_1
per lite temeraria e responsabilità aggravata per Euro 6.000,00 o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
5) in ogni caso, la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre
IVA e CPA come per legge.
…oooOooo…
All'udienza del 14 dicembre 2023, le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie e il giudice si riservava.
pagina 13 di 36 Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
decideva sulle istanze istruttorie;
disponeva consulenza di ufficio, nominando quale consulente tecnico l'Ing. Dunque, rinviava all'udienza Persona_1
di giuramento.
All'udienza del 9 aprile 2024, tenuta dal giudice onorario, avveniva la escussione dei testimoni, la cui prosecuzione veniva rinviata alla successiva udienza, tenutasi il 14 maggio 2024¸all'esito della quale il giudice onorario rinviava all'udienza per l'esame della consulenza tecnica di ufficio.
La seconda sezione civile del Tribunale subiva ristrutturazione, a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del giudice onorario Dott.ssa Serena Scala, originaria assegnataria del presente procedimento.
Il presidente di sezione Marco D'Orazi assumeva nel suo ruolo le cause di più antica iscrizione con provvedimento generale approvato in sede di autogoverno. Tale decisione mira ad ottenere una riduzione dei tempi decisori complessivi, così da soddisfare i parametri del PNRR.
Anche questo processo veniva dunque riassegnato al presidente di sezione, qui come giudice singolo.
pagina 14 di 36 In data 10 ottobre 2024, il Consulente tecnico di ufficio nominato depositava l'elaborato peritale.
All'udienza del 24 ottobre 2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione. Pertanto, fissava i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle difese finali e rinviava all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, il giudice disponeva il rinvio dell'udienza come già fissata. Il rinvio si rendeva necessario al fine di graduare il ruolo decisorio.
All'udienza del 30 ottobre 2025, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda avanzata in via principale dalla parte opponente è fondata e merita accoglimento. Infatti, il decreto ingiuntivo n.
2564/2023 deve essere revocato. La fondatezza comporta peraltro un ricalcolo dei rapporti dare/avere, come in appresso.
È altresì fondata la domanda svolta dalla in via riconvenzionale, Pt_1
al fine di ottenere una pronuncia accertativa dell'inadempimento della e di risarcimento del danno provocato dalle infiltrazioni. CP_1
pagina 15 di 36 Diversamente, non meritano accoglimento le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno derivante dall'utilizzo di uffici c.d. “di fortuna”.
È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla . CP_1
Sull'inadempimento della appaltatrice
I
Sul ritardo
È fondata la domanda avanzata dalla parte opponente, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità
contrattuale da inadempimento della . CP_1
L'inadempimento della odierna parte opposta è dipeso dalla inesatta esecuzione delle prestazioni su di essa gravanti, discendenti dal contratto di appalto stipulato con il 13 settembre 2021. Pt_1
In particolare, l'inadempimento discende da: a) ritardo nella consegna delle opere rispetto alla data contrattualmente stabilita;
b) opere non eseguite;
c) esecuzione di opere non a regola d'arte.
È opportuno procedere con ordine.
In relazione al ritardo, esso è qualificabile come inadempimento temporale, in quanto si risolve in una non esatta esecuzione della pagina 16 di 36 prestazione gravante sul debitore. L'inesattezza della esecuzione riguarda il profilo temporale dell'adempimento. Dunque, il ritardo nell'adempimento è fonte di responsabilità contrattuale a carico del debitore, che può essere tenuto al risarcimento del danno in favore del creditore, qualora quest'ultimo dimostri di aver subito un pregiudizio dal ritardo e che tale pregiudizio sia legato al ritardo da un nesso di causalità.
Con riguardo al caso di specie, l'art. 10 del contratto di appalto, stipulato tra le odierne parti in lite, individuava quale termine per la conclusione dei lavori la data del 24 dicembre 2021.
Vi è di più, le parti contrattuali definivano tale termine come
“inderogabile” e stabilivano che dal mancato rispetto della data concordata sarebbe discesa la responsabilità dell'appaltatore per la perdita della possibilità di ottenere i vantaggi discendenti dalla normativa “Ecobonus 2021” da parte della Pt_1
Naturalmente, la aggettivazione è del tutto atecnica;
il termine è
essenziale (ed allora comporta la risoluzione), ovvero è un termine per l'adempimento ma non per ciò diventa “facoltativo”. In quel contesto, la aggettivazione ha una funzione retorico-rafforzativa, come quando si prevede che una cosa è severamente vietata.
pagina 17 di 36 Pure nella atecnicità della aggettivazione “inderogabile”, tale termine indica una direzione ed una funzione, che è quella del beneficio fiscale.
Tale dunque il termine e la sua funzione.
Poi, in occasione della verifica dello stato di avanzamento dei lavori risalente al dicembre 2021, le parti decidevano di prorogare il termine di conclusione dei lavori al 31 gennaio 2022, avendo constatato l'impossibilità di concludere le opere entro il termine contrattualmente previsto (doc. n. 5 di parte opponente).
Ciononostante, la chiusura del cantiere avveniva solo il 17 ottobre 2022.
Il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento della prestazione è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale del proprio credito. La ha allegato il contratto di appalto e il verbale di Pt_1
proroga del termine di conclusione dei lavori. Spettava all'appaltatore dimostrare di aver correttamente eseguito le prestazioni su di esso gravanti.
Sotto tale profilo, non può ritenersi raggiunta la prova per la
, la quale - per essere esonerata dalla responsabilità CP_1
contrattuale - era tenuta a dimostrare che il ritardo discendeva da una causa ad essa non imputabile, ex art. 1218 c.c..
pagina 18 di 36 La società appaltatrice ha tentato di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. attribuendo la responsabilità dei ritardi alla condotta tenuta dalla committente e dai suoi collaboratori, che avrebbero rallentato l'esecuzione dei lavori.
Nello specifico, narrava che la committente avesse impiegato quaranta giorni per sgomberare gli uffici e trasferirsi altrove e, peraltro, tre settimane per la scelta e per l'acquisto dei materiali.
Si ritiene che le dedotte circostanze non siano sufficienti a giustificare un ritardo di dieci mesi nella consegna, anche alla luce della proroga concordata dalle parti.
In secondo luogo, la appaltatrice riferiva che i ritardi dipendessero anche dal rispetto delle misure di contenimento della pandemia da
Covid-19. Tale evento non è sufficientemente corroborato da elementi probatori. Pur se la prova doveva essere data dalla parte obbligata – e non è stata data – anche sulla base del solo notorio tale ragione giustificatrice è priva di sostanza. Va infatti rammentato come il fenomeno pandemico abbia visto la chiusura totale nel periodo del tardo inverno-primavera dell'anno 2020. Vi è poi stata una recrudescenza dal novembre 2020. I periodi in questione sono fuori dal pagina 19 di 36 picco della pandemia. La situazione si è via via normalizzata e nel 2022
è cessato lo stato di emergenza.
Di conseguenza, risulta accertata la responsabilità contrattuale della per il ritardo nella esecuzione delle opere di cui al CP_1
contratto di appalto stipulato con la in data 13 settembre 2021. Pt_1
II
Sulle opere non eseguite
L'inadempimento della deriva anche dalla mancata CP_1
esecuzione di alcune opere di cui al capitolato allegato al contratto di appalto stipulato con la controparte (doc. n. 3 di . Pt_1
La mancata realizzazione di alcuni lavori commissionati alla odierna opposta risulta dal doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente, che consiste nel capitolato corredato da annotazioni apposte ai margini delle singole voci dei lavori da eseguire. Il documento risale all'incontro tra committente e appaltatore, avvenuto il 7 ottobre 2022. In tale occasione risulta che le parti contrattuali abbiano verificato lo stato dei lavori e abbiano annotato manualmente a margine del capitolato i lavori eseguiti e non eseguiti. All'esito delle verifiche, emergeva che i lavori non svolti fossero stimabili in Euro 8.307,00. Di conseguenza, le parti concordavano di detrarre tale importo dal prezzo pagina 20 di 36 complessivamente dovuto alla società appaltatrice, pari ad Euro
110.585,58, oltre Iva, come pattuito in origine all'art. 7 del contratto di appalto in ordine alla determinazione del corrispettivo. Sicché, da tale decurtazione risultava che la somma spettante, a titolo di corrispettivo,
alla è pari a Euro 102.278,58, oltre Iva. Tale “nuovo” CP_1
corrispettivo dovuto è, da un canto, non contestato;
in secondo luogo, risulta da prova scritta, consistente in annotazione firmata da entrambi il 7 ottobre 2022 alla data del sopralluogo.
La mancata esecuzione di alcune opere risulta, oltre che non contestata e documentalmente provata, confermata dalla espletata consulenza tecnica di ufficio. Infatti, nel proprio elaborato peritale, il consulente tecnico di ufficio nominato rilevava che la somma delle fatture emesse non corrispondesse al totale della contabilità dei lavori (pag. 20 della consulenza tecnica depositata dall'Ing. . Per_1
In particolare, la committente aveva corrisposto alla appaltatrice la somma di Euro 110.000,00, oltre Iva, mentre l'importo dovuto per le attività effettivamente eseguite era pari ad Euro 102.278,58, oltre Iva.
Nelle proprie difese, la parte opposta ammetteva che, in occasione dell'incontro del 7 ottobre 2022, alcune opere non erano state realizzate pagina 21 di 36 e che il corrispettivo di Euro 8.307,00 per tali attività non era dovuto, come da accordo con Pt_1
Tuttavia, sosteneva di aver tenuto conto della circostanza con l'emissione della fattura n. 16/2023. In particolare, la appaltatrice asseriva che la somma aggiuntiva di Euro 8.307,00 fosse dovuta per altri interventi commissioni dalla ulteriori rispetto a quelli Pt_1
previsti nel capitolato.
Tuttavia ed in via definitiva, la detrazione per lavori non fatti non è contestata;
la opposta, come detto, “recupera” tali 8.307,00 asserendo di avere fatto altri lavori, non in preventivo (capitolato).
A sostegno delle proprie pretese, la odierna parte opposta allegava due preventivi (doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), in cui erano indicati i lavori “extra capitolato” commissionati dalla Pt_1
L'art. 7, comma 3, del contratto di appalto impone che le lavorazioni in aggiunta o in diminuzione al capitolato dovessero essere oggetto di uno specifico accordo tra le parti.
Pertanto, i preventivi allegati dalla appaltatrice risultano privi di rilevanza probatoria, in quanto provenienti esclusivamente dalla e privi della sottoscrizione della committente. Dunque, CP_1
inidonei a dimostrare che tra le parti sia intervenuto un accordo sulla pagina 22 di 36 esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato allegato al contratto di appalto.
Nonostante ciò, dalla esposizione dei fatti di parte opponente (pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e dalle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza, è emerso che i lavori su n. 3
porte, di cui al preventivo del 10 novembre 2021, siano stati realizzati dalla società appaltatrice. Infatti, la committente ammette che tali opere siano state realizzate nella pratica, seppure invocando la irrilevanza probatoria dei preventivi prodotti dalla . CP_1
In ogni caso, pare che la contesti sia i conteggi svolti dalla Pt_1
controparte contrattuale in ordine alle lavorazioni “extra capitolato” sia l'effettivo svolgimento delle opere descritte nei preventivi, ad eccezione dei lavori sulle n. 3 porte di cui al preventivo risalente al 10 novembre
2021.
Di conseguenza, si ritiene che spetti alla appaltatrice il corrispettivo per l'attività svolta sulle n. 3 porte, anche in ragione del fatto che la committente ha comunque tratto vantaggio dalle lavorazioni eseguite dalla controparte. L'importo spettante alla per tale CP_1
attività viene liquidato in Euro 1.500,00, oltre Iva, ossia in Euro
pagina 23 di 36 1.830,00, ritenendo congrua la somma indicata nel preventivo alla luce delle tariffe esistenti e degli usi.
In conclusione, la somma dovuta, dopo la detrazione per lavori non fatti, è pari ad Euro 102.278,58; ad essa va aggiunta la somma di Euro
1.500,00, determinata come subito sopra (non dunque un “recupero”
integrale, come pretende parte opposta).
Ne risulta un credito finale della opposta (prescindendo dai vizi) di
Euro 103.778,58.
Non è controverso fra le parti che, a seguito della esecutività del decreto ingiuntivo, lo stesso sia stato pagato (verbale 24 ottobre 2024).
Pertanto, la parte opponente ha pagato Euro 75.000,00 prima della causa;
nonché Euro 35.000,00 in base al decreto (il tutto oltre IVA;
per il decreto, inoltre, il tutto oltre le spese del decreto ingiuntivo).
Ne risulta un pagamento (in disparte le spese del decreto) di Euro
110.000,00.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la risulta a Pt_1
credito e con diritto ad ottenere la restituzione della somma di Euro
6.221,42, oltre Iva, ossia Euro 7.590,13 IVA INCLUSA, derivante dalla differenza tra l'importo già corrisposto alla appaltatrice (Euro
110.000,00, oltre Iva, ossia Euro 134.200,00) e la somma spettante alla pagina 24 di 36 controparte per le opere effettivamente realizzate (Euro 103.778,58, oltre Iva).
Sicché ha diritto, innanzitutto, alla restituzione di Euro Pt_1
7.590,13.
Sul punto, occorre fare una precisazione di tipo processuale.
La parte opponente, nelle conclusioni, ha ripetuto (probabilmente anche in ragione della facilità informatica) sostanzialmente le conclusioni della citazione. In tal modo, ha chiesto la compensazione, rispetto alla somma di cui al decreto ingiuntivo. Tale conclusione aveva sicuramente una portata tecnica impeccabile – prive di valore le difese di parte opposta, che sostenevano una non comprensibile inammissibilità della compensazione – in sede di opposizione.
In quella sede, infatti, rispetto ad un credito vantato da CP_1
di Euro 35.000,00 oltre IVA, ben poteva la opponente compensare euro
6.221,42. Fatto gli è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo e – come sopra detto ed incontroverso – il decreto sia stato pagato. In
relazione a tale evento, la parte opponente avrebbe (più correttamente)
dovuto chiedere la restituzione e non la compensazione. Ritiene tuttavia questo giudice che la domanda – pur nella formulazione tecnicamente non impeccabile e sostanzialmente iterativa delle pagina 25 di 36 conclusioni iniziali – contenga la domanda di restituzione. Infatti, chiedendosi la compensazione di una somma già pagata, se ne chiede all'evidenza anche la restituzione.
III
Sulle infiltrazioni
La domanda della opponente, relativa all'accertamento dell'inadempimento della controparte, risulta fondata anche in ragione della esecuzione non corretta di alcune opere.
Tale assunto è corroborato dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
Nello specifico, il c.t.u. nominato aveva l'incarico di accertare e descrivere le opere oggetto di appalto effettivamente eseguite dalla
, stabilirne il valore secondo i parametri previsti in CP_1
contratto; accertare la conformità progettuale ed esecutiva delle lavorazioni al regolamento contrattuale, nonché la loro esecuzione a regola d'arte. In caso di accertamento negativo, il c.t.u. era tenuto a indicare i costi degli interventi di ripristino o di adeguamento, necessari per porre rimedio ai vizi presenti.
pagina 26 di 36 La espletata consulenza tecnica di ufficio ha rivelato la presenza di infiltrazioni negli uffici della In particolare, il C.T.U. nominato Pt_1
rilevava:
- la caduta di intonaco nell'ufficio (rilievo fotografico n. 3, di cui al doc.
n. 1 della consulenza tecnica di ufficio depositata), cagionata dal cattivo funzionamento del bocchettone di scarico dell'acqua piovana.
Sul punto, il consulente aggiungeva che il vizio risultava persistente al momento del deposito della relazione peritale, in quanto non era stato ancora posto rimedio;
- la presenza di tracce di infiltrazioni in corrispondenza degli split
collocati nell'ufficio e nella Sala Mostra, determinate dal malfunzionamento dello scarico della condensa dell'unità esterna in comune, posizionata sul coperto. Il consulente riferiva che le infiltrazioni erano state eliminate con il rifacimento della canalina di scolo all'esterno. Diversamente accadeva per la parte interna, non interessata dagli interventi di riparazione. Rispetto a tale vizio, il
C.T.U. nominato suggeriva le operazioni di rasatura e ritinteggiatura di entrambe le pareti, al fine di porre rimedio;
- ulteriori infiltrazioni nella Sala Mostra e, nello specifico, sulla parete di confine col capannone (fotografie n. 5 e 6, di cui al doc. n. 1 della pagina 27 di 36 C.T.U. depositata), determinate dalla cattiva esecuzione della guaina impermeabilizzante sul coperto.
L'ingegnere rilevava la cattiva esecuzione dello scolo Per_1
dell'acqua piovana da parte della , che non realizzava CP_1
l'opera in modo tale da consentire una corretta impermeabilizzazione.
Infine, il perito esaminava la zona di congiunzione tra i due corpi di fabbrica e rilevava l'inefficacia della soluzione adottata dall'appaltatrice per proteggere il giunto dalla penetrazione dell'acqua piovana.
L'accertata presenza di infiltrazioni e le osservazioni del c.t.u.
nominato conducono ad affermare la responsabilità contrattuale della
, discendente da una inesatta esecuzione delle opere da CP_1
parte dell'appaltatore. Le lavorazioni non sono state eseguite a regola
d'arte dalla , come richiesto dagli artt. 1660 e 1662 del CP_1
codice civile. Infatti, se fossero state rispettate le regole della tecnica e dell'arte, le infiltrazioni non si sarebbero verificate.
Il perito quantificava i costi delle opere di ripristino, necessarie per porre rimedio alle infiltrazioni, in Euro 5.280,00, importo risultante dall'impiego di un metodo di calcolo in economia.
pagina 28 di 36 Si condividono le conclusioni esposte dal consulente nominato. nominato, in quanto precise, serie e concordanti.
Pertanto, la ha diritto anche alla restituzione di Euro 5.280,00. Pt_1
Tale somma è da ritenersi un “avere” di parte opponente ed un “dare”
di parte opposta.
Sull'accordo di riduzione del prezzo
Merita una precisazione la questione relativa all'accordo di riduzione del prezzo.
La odierna opponente invocava un accordo stipulato con l'appaltatrice in occasione dell'incontro avvenuto nel mese di ottobre 2022, avente ad oggetto una riduzione del prezzo residuo da corrispondere in favore della . CP_1
Non risulta in alcun modo provato il raggiungimento di un simile patto.
Infatti, alla luce dell'esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta che la committente avesse avanzato una mera proposta sul residuo del prezzo ancora da corrispondere, nella misura di Euro 5.000,00.
Tuttavia, la proposta così formulata non veniva accettata dalla appaltatrice.
I conteggi
pagina 29 di 36 Pertanto, superato tale profilo, occorre chiarire i rapporti di dare e avere tra le odierne parti in lite.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto emesso per un importo superiore rispetto a quello spettante alla . CP_1
Si è detto sopra che spetta alla opponente la somma (a “restituzione”;
originariamente “a compensazione”) di Euro 7.590,13.
Vanno aggiunti i difetti e vizi individuati in consulenza (non essendovi specificazioni ulteriori in consulenza, la somma indicata sopra di Euro
5.280,00 è qui assunta come somma finale omnicomprensiva, al lordo di ogni carico anche fiscale).
Per tali motivi, la parte opponente ha diritto alla restituzione della somma di Euro 12.870,13.
In via equitativa (e tenendo conto di ogni circostanza), la somma viene liquidata alla data della pubblicazione della sentenza (dunque già
inclusiva degli interessi, decorrenti dal pagamento del d.i.), in Euro
14.000,00 come da punto n. 3 del dispositivo.
Sul risarcimento del danno
I
Sul danno da impiego di uffici provvisori
pagina 30 di 36 La domanda avanzata da parte opponente al fine di ottenere il risarcimento del danno da ritardo è infondata in ordine alla pretesa risarcitoria relativa alle spese sostenute e ai disagi sofferti per aver dovuto ricavare uffici “di fortuna”, in attesa della consegna delle opere.
Vero è che nel corso del giudizio è stato accertato l'inadempimento della , derivante dal ritardo e dalla mancata o scorretta CP_1
esecuzione di alcune opere.
Tuttavia, il danno lamentato dalla non è ricollegabile Pt_1
causalmente all'inadempimento della società appaltatrice.
La committente sosteneva i costi per realizzare le strutture ove svolgere la propria attività lavorativa, già nel mese di settembre 2021, ossia nel periodo in cui i lavori affidati alla avevano inizio (doc. n. CP_1
9 della . Pt_1
La decisione della di realizzare strutture provvisorie ove Pt_1
continuare a svolgere la propria attività lavorativa, in attesa del compimento delle opere commissionate alla appaltatrice, preesiste al contratto e rientra nella strategia operativa della società committente.
Le spese sostenute per la realizzazione di uffici “di fortuna”, per utilizzare una terminologia della opponente, non costituiscono un danno provocato dall'inadempimento della controparte contrattuale.
pagina 31 di 36 Altrettanto può dirsi per il danno consistente nei disagi sofferti dalla per l'utilizzo di tali strutture provvisorie. Si ritiene che tale voce Pt_1
di danno non possa essere risarcita in quanto non sufficientemente provata dalla opponente.
Per tali motivi, la domanda della opponente volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle spese sostenute per ricavare strutture provvisorie e dai disagi connessi all'impiego delle stesse è
infondata e deve essere rigettata.
Sul danno da perdita di chance
La domanda avanzata dalla al fine di ottenere il risarcimento Pt_1
del danno sofferto per il mancato conseguimento dei vantaggi derivanti dalla Normativa sull'Ecobonus 2021 è infondata.
La opponente lamentava di non aver potuto usufruire della detrazione fiscale nel 2021, in attesa della chiusura dei lavori. In particolare,
sosteneva di aver dovuto chiudere la pratica nel gennaio 2023 CP_2
per poter beneficiare della detrazione fiscale, ossia nei 90 giorni successivi rispetto alla conclusione dei lavori, pur in assenza di una fattura a saldo, nonostante le richieste avanzate alla controparte.
Invero, la riferiva di aver richiesto l'ecobonus al 65% soltanto Pt_1
per la parte saldata. Tuttavia, così facendo, perdeva il vantaggio fiscale pagina 32 di 36 per la parte di cui la aveva chiesto il pagamento soltanto CP_1
nel mese di marzo 2023.
La domanda non può essere accolta, in quanto non sufficientemente provata. Non sono chiare le basi del calcolo effettuato dalla opponente,
che quantifica il nocumento in Euro 8.710,00 (pag. 5 della comparsa conclusionale, ex art. 189, comma 1, n. 2, c.p.c., della opponente), richiamando le conclusioni alle quali era pervenuto il suo consulente tecnico di parte nominato.
In ogni caso, la domanda risulta generica e, quindi, non sufficientemente idonea a consentirne l'accoglimento.
Sulla responsabilità aggravata
È infondata la domanda di condanna della parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il rigetto della domanda di parte opposta consegue all'insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per ottenere la pronuncia di condanna della parte soccombente per lite temeraria.
Nel caso di specie, la opponente non ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
pagina 33 di 36 Infatti, la sua difesa è risultata fondata in quanto è stato accertato l'inadempimento della . CP_1
Le spese di lite
Le spese della fase di opposizione devono compensarsi.
La compensazione discende dalla complessità della vicenda.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto la pretesa azionata in via monitoria dalla è risultata eccessiva. CP_1
Ciononostante, la odierna opposta è stata costretta ad agire in via monitoria al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di appalto.
La compensazione opera anche in relazione alle spese consulenziali, come da punto 7 del dispositivo.
Occorre assumere posizione sulle spese del decreto ingiuntivo, quali liquidate in monitorio.
Tali spese restano invece a carico di parte opponente (che peraltro le ha già pagate, insieme al pagamento del decreto ingiuntivo). Va infatti rilevato che la ha avuto bisogno del potere giudiziario, CP_1
con il decreto in questione.
P.Q.M.
pagina 34 di 36 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 9521/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA l'inadempimento di parte opposta CP_1
ai sensi e nei limiti di cui sopra in motivazione.
[...]
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3) NA la parte opposta al pagamento di Euro 14.000,00 in favore della con interessi di cui Parte_1
all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4) DICHIARA che, per il resto (cioè per quanto oltre il punto che precede, Euro 14.000,00), la parte opposta può trattenere le somme che ha ricevuto a seguito del decreto ingiuntivo.
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
6) DISPONE che la parte opposta ha diritto a trattenere le spese, quali liquidate in sede di decreto ingiuntivo, spese di lite che le sono dovute e che restano incamerate dalla opposta in via definitiva.
7) DISPONE che il costo della consulenza rimane a carico delle parti in solido tra loro, anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del pagina 35 di 36 C.T.U.; con pari riparto interno salva la solidarietà verso il signor consulente.
8) NA ciascuna parte a restituire all'altra parte quanto sia stato pagato in eccesso rispetto alla metà, in relazione ai costi consulenziali.
9) SI CH.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 1 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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