Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4263/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 7/11/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente Parte_1 le seguenti conclusioni: “Ai fini della trattazione scritta del presente giudizio si rappresenta che la ha provveduto alla tempestiva notifica del ricorso e Parte_1 del decreto di fissazione dell'udienza, e all'uopo si richiama la documentazione versata agli atti. Si chiede pertanto la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non risulta costituito. L'Avv.
[...]
Paniccia chiede che, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il presente giudizio venga trattenuto in decisione.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_2 seguenti conclusioni: “
Per questi motivi
, salvo acquisizione del fascicolo di primo grado, l'avv. Valeria Palmieri, nel reiterare le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che abbiansi qui per riprodotte e note integralmente, conclude per il rigetto dell'appello, per i motivi esposti in comparsa e nelle note – verbali di causa, vinte le spese del doppio grado di giudizio, chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 409 c.p.c. c.p.c.- Aversa, 10/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 4263/2022, avente ad oggetto:
Opposizione all' ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
codice della strada), riservata in decisione all'udienza di discussione del 07/11/2024,
promossa da:
TRE ESSE (CF/P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Sig.ra con sede legale in Supino (FR) 03019, alla Via Parte_2
Condotto Vecchio, 50, rappresentata e difesa dall'Avv. ERNESTA PANICCIA (CF:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._1
procuratore a Frosinone in Via Giuseppe Verdi n. 185. pagina 2 di 11 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._2
Valeria Palmieri (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio di quest'ultima sito a Napoli, in Via Vito Fornari, 4.
APPELLATA
NONCHÈ
(P.IVA/CF: ) Controparte_1 PartitaIVA_2
con sede in Via Umberto I n. 20.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice dell'appello,
in accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:
a) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la correttezza della
notifica del verbale di violazione CDS n. 4277/2015 e di conseguenza dichiarare la
legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigettare l'appello proposto per i motivi indicati e confermare integralmente la
sentenza di primo grado, perché conforme alla normativa vigente, equa e
sufficientemente motivata;
pagina 3 di 11 2) Condannare la società. Tre Esse S.R.L concessionaria delle entrate per gli enti locali
in persona del l.r.p.t al pagamento delle spese ed onorari per il doppio grado di
giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1
(CF/P.IVA: ), in qualità di concessionaria della riscossione delle entrate P.IVA_1
extrapatrimoniali del , proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 136/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino, Dott.ssa
Pagliarella in data 27.01.2022, pubblicata il 10.05.2022 e non notificata, relativa al procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento promosso dalla Sig.ra
[...]
(C.F. ) nel giudizio di primo grado, al fine di CP_2 C.F._2
richiedere la riforma della suddetta sentenza, ritenuta ingiusta ed illegittima, poiché il
Giudice di prime cure non aveva debitamente tenuto conto della documentazione offerta dall' appellante a sostegno della regolare notifica del verbale di violazione n. 4277/2015
del 08.06.2015, elevato dal Comune di Belmonte Castello (FR) – Polizia Urbana, per l'importo di €.820,53.
A fondamento del gravame, la società deduceva la legittimità Parte_1
dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado, poiché la stessa veniva consegnata tramite raccomandata nelle mani di soggetto dichiaratosi “al servizio del destinatario
addetto alla ricezione della notificazione” con regolare emissione della comunicazione di avvenuta notifica prevista nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario.
pagina 4 di 11 L' odierna appellante, infatti, lamentava che il giudice di prime cure non aveva valutato correttamente le prove offerte a sostegno della regolare notifica del verbale oggetto dell'ingiunzione opposta e precisava che sul retro della ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata erano stati indicati correttamente sia il numero di verbale (n. 4277/2015)
sia il destinatario dell'ingiunzione ( ) e il suo indirizzo di residenza (Via CP_2
Antonio Mancini 23/A – 80127 – Napoli).
Alla luce di quanto argomentato, pertanto, la società di riscossione concludeva chiedendo a questo Tribunale di riformare la sentenza resa dal Giudice di pace di
Cassino con conseguente riconoscimento della piena legittimità dell'ingiunzione fiscale e del verbale sotteso.
Si costituiva in giudizio, la sig.ra impugnando e contestando tutto quanto ex CP_2
adverso dedotto, rilevato ed eccepito nonché tutta la documentazione versata in atti.
Altresì, l'odierna appellata eccepiva che appello proposto era inammissibile,
improcedibile ed improponibile e del tutto infondato in fatto ed in diritto.
La parte convenuta, infatti, precisava che la società appellante aveva omesso di produrre in primo grado la prova della regolarità della notifica, poiché non aveva prodotto integralmente l'avviso di ricevimento che attestava l'avvenuta notifica al destinatario e sottolineava che la parte convenuta non poteva produrre nuovi documenti né nuove prove nella fase di gravame.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'odierna appellata concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per i motivi predetti con la conferma integrale della pagina 5 di 11 sentenza di primo grado, in quanto ritenuta conforme alla normativa vigente, nonché
equa e sufficientemente motivata.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il Controparte_1
, che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
[...]
La causa veniva assegnata nelle more allo scrivente.
Ciò posto in fatto, l'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va osservato che il ricorso in appello depositato in data 12.12.2022 è
stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado n. 136/2022 emessa in data 27.01.2022, pubblicata in data
10.05.2022 e non notificata.
Quanto al merito, giova precisare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'ente impositore, sebbene convenuto in giudizio, assume sostanzialmente la posizione di parte attrice, spettando, quindi, all'
amministrazione l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria, nonché di dare rigorosa prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione.
Del resto, l'art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Infatti, se l'amministrazione, la quale è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, non dimostra di pagina 6 di 11 avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.
Ed invero, la notifica del verbale di accertamento “non è presupposto di esistenza del
titolo esecutivo ma è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto
dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa
notificazione estingue questo diritto.” (Cass civ Sezioni Unite sentenza n. 22080/2017)
Sulla P.A., dunque, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. “(cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Ed invero, consolidato è il principio secondo il quale “nel giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello
probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua
pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza”
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv.652384; cfr. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, Rv.617175 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1529 del
22/01/2018, Rv.647782).
pagina 7 di 11 Dall' esame della fattispecie, in primo luogo giova precisare che con la stipula del contratto di fornitura e servizi, il comune di e la società di riscossione Controparte_1
concordavano, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 che al concessionario spettavano le
spese di notifica per le attività funzionali allo svolgimento delle procedure di riscossione
coattiva nonché lo stesso assumeva l' obbligo di gestire il contenzioso con i debitori
relativo esclusivamente ai vizi formali dei propri atti esecutivi restando estraneo a
contenziosi relativi alla mancata o irregolare notifica del verbale o ricorsi presentati al
prefetto e/o al giudice di pace.
Pertanto, la società di riscossione, pur essendo esonerata da ogni responsabilità in ordine all' iter notificatorio del verbale di violazione di violazione del Cds, deduceva già in primo grado la regolarità e tempestività della notifica ma dall'esame della documentazione agli atti si rileva che l'odierna appellante depositava soltanto una copia parziale della consegna della consegna di raccomandata ed avviso di ricevimento della stessa.
Ed invero, sulla suddetta copia “consegna del plico a domicilio” si rileva che mancava l'intestazione con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo di residenza del reale destinatario.
Di consegna, la contestazione de qua poteva essere riferibile a chiunque soggetto e non dimostrava avvenuta la regola notifica al trasgressore dell'infrazione, oggetto di contestazione.
pagina 8 di 11 Parimenti, si osserva che seppure nel corpo dell'atto di appello, la società appellante riportava un estratto della copia della parte superiore di un avviso di ricevimento non risultava provato il perfezionamento della notifica del verbale impugnato ma, al contrario, veniva attestata la mera spedizione della predetta raccomandata che risultava essere priva degli elementi essenziali per l'individuazione esatta del trasgressore e per la regolarità della notifica.
Ed invero, seppure in secondo grado, il giudice fa una nuova valutazione dell'intera vertenza giudiziaria già giudicata in primo grado, giova precisare che in ossequio all'
art. 345 c.p.c. durante la fase del gravame non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ossia per caso fortuito o forza maggiore.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene condivisibile dallo scrivente le ragioni della decisione del giudice di Pace di Cassino, poiché non essendo dimostrata la notifica del verbale richiamato nell' ingiunzione di pagamento impugnata, la stessa deve ritenersi illegittima e per l'effetto il verbale di contestazione si rileva privo di fondamento giuridico.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Tenendo presente l'esito complessivo della lite del doppio grado di giudizio, le spese,
liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
pagina 9 di 11 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù
dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità
delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 D.M n. 55/14), sono poste a carico dalla società Parte_1
Sussistono infine gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
anorma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello avanzato dalla società
[...]
(CF/P.IVA: ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) e del C.F._2 Controparte_1
(P.IVA/CF: ) così provvede: PartitaIVA_2
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 136/2022, pronunciata dal
Giudice di pace di Cassino;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata che liquida in euro 332,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a e iva se dovuta per legge.
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Cassino, 10.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11