Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 11. (Competenze regionali)
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali.
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attivita' secondo il metodo della programmazione pluriennale e della piu' ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle universita' presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanita', nonche' degli organi della sanita' militare territorialmente competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresi' ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unita' di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali.
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attivita' secondo il metodo della programmazione pluriennale e della piu' ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle universita' presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanita', nonche' degli organi della sanita' militare territorialmente competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresi' ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unita' di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 36
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