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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. TRONCA FABRIZIO LUIGI, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rita Gavioli, elettivamente domiciliato in presso lo studio del medesimo
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti.
Fatto e Diritto
dopo aver riferito Parte_1
- di aver adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. per accertare il gravissimo inadempimento della nello svolgimento del contratto di appalto del 24.03.2022, Controparte_3 avente ad oggetto il rifacimento del bagno sito nella propria abitazione di Parabiago -via G. Mameli,
49- al corrispettivo di €18.0000,00, ma determinato in €4.500,00 per effetto dei benefici connessi alle opere di ristrutturazione edilizia previsti dal c.d. Decreto Rilancio con conseguente detrazione fiscale del 75%;
- di aver corrisposto all'appaltatore €200,00 a titolo di acconto alla conclusione del contratto e in data
21.04.2022 il residuo importo di €4.300,00, mentre la controparte non solo aveva intrapreso con notevole ritardo i lavori (in data 29.08.2022, ad oltre quattro mesi dal pagamento integrale del prezzo), ma le opere realizzate risultavano gravemente viziate, come riscontrato in sede di indagine peritale, con conseguenti gravi danni al proprio immobile e a quello di terzi nonché per mancato godimento del locale bagno per oltre 20 mesi a decorrere da agosto 2022; ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, la risoluzione contrattuale e la condanna della resistente al pagamento dei danni subiti.
pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, che, dopo aver confermato la conclusione del contratto di appalto con le modalità indicate dalla controparte, ha negato ogni proprio ritardo nell'esecuzione dei lavori in difetto di un termine di inizio, nonché la presenza di vizi e/o difetti così gravi come descritti dalla controparte e in sede di a.t.p. (quantificando, comunque, in €5.000 omnia la somma da dover rimborsare) nell'espletamento dei lavori (peraltro eseguiti da altra società, la di Vigevano, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_2 per essere manlevata, in quanto unica responsabile), oltre a contestare ogni ulteriore preteso danno in difetto di prova.
Autorizzata la chiamata in causa della ed instauratosi il contraddittorio, restava contumace. CP_2
La causa, tentata invano la conciliazione della lite, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 15.10.2025.
Premesso che nella fattispecie concreta esaminata risulta documentale ovvero pacifico sia l'avvenuta conclusione di un contratto di appalto inter partes avente ad oggetto il rifacimento del bagno sito nell'abitazione del ricorrente al corrispettivo di €18.0000,00, ma con versamento di soli €4.500,00 da parte del per effetto dei benefici connessi alle opere di ristrutturazione edilizia previsti dal c.d. Pt_1
Decreto Rilancio, sia l'inizio dei lavori in data 29.08.2022, va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla resistente, quale appaltatore, stante la dedotta contestazione da parte del committente/ricorrente di ritardi (di alcuni mesi) e gravi difetti nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, tali da giustificare la risoluzione del contratto;
- dell'effettività ed entità dei pretesi danni patiti dal committente a seguito di detti lavori;
- della responsabilità per tali danni stante la asserita esecuzione delle opere da parte della terza chiamata;
- della temerarietà della lite.
Inquadrata la fattispecie concreta nell'ambito del contratto di appalto e la domanda delle parti entro lo schema dell'adempimento contrattuale, va ricordato che la garanzia spettante al committente ex art.1668 c.c. contempla, alternativamente, da un lato, l'azione di esatto adempimento, mediante l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento dei danni (comma 1), dall'altro, la risoluzione del contratto (comma 2).
Quest'ultima azione, a differenza delle altre due - che presuppongono unicamente l'inesatto adempimento -, si basa su un'ulteriore condizione, costituita dall'essere le difformità o i vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Sull'argomento va precisato che ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione del contratto di compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.1668, co. 2, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art.1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art.1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
pagina 2 di 6 Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla propria destinazione in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. (cfr. ex plurimis,
Cass.5250/2004).
Quanto al riparto dell'onus probandi, incombe sul committente l'onere di provare la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto (tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione), mentre spetta all'appaltatore provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile: la colpa dell'appaltatore è, infatti, presunta, in aderenza alla regola generale di cui all'art.1218 c.c..
Va, poi, evidenziato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, all'accertamento tecnico preventivo deve riconoscersi piena efficacia probatoria anche nel successivo giudizio di merito, ove sia stata rispettata la fondamentale regola del contraddittorio (come avvenuto nel caso in esame, v. in questo senso Cass.5183/1988, Cass.852/1985, Cass.4398/1982, Cass.9863/1990, Cass.5681/2004 …).
Individuati così gli oneri probatori, mentre il ha precisamente contestato e provato i vizi lamentati Pt_1
(cfr. la documentazione allegata all'atto introduttivo), la società resistente, quale soggetto onerato della dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle attività appaltate, non ha fornito adeguata prova del corretto adempimento di tutte le obbligazioni poste a proprio carico o di non averle potute adempiere per causa a sé non imputabile.
A tanto soccorrono le conclusioni del C.t.u. nell'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. (cfr. doc.
16 di parte ricorrente e doc. 10 di parte resistente), di cui si ritiene di condividere le conclusioni in ordine alla motivazione degli addebiti dei vizi e difetti conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori de quibus, in quanto validamente motivate, esaustive e logicamente convincenti anche rispetto ai rilievi critici sollevati dalle parti, e, pertanto, vanno poste alla base della presente decisione, avendo l'ausiliario del giudice dato ampiamente contezza delle proprie conclusioni. Il perito, dopo ampia disamina dei luoghi di causa e dopo aver precisato che “il suddetto bagno è l'unico presente all'interno dell'appartamento” (v. pag.8), ha rilevato la sussistenza di vizi nelle opere realizzate tali da imporre, ai fini di una emenda, “la demolizione di quanto realizzato da e il completo rifacimento Controparte_1 delle opere, pur mantenendo i seguenti elementi, che dovranno essere momentaneamente asportati, per poi essere posati al momento opportuno: vaso WC e placca di comando cassetta di risciacquo, bidet, piatto doccia, colonna idromassaggio doccia, termoarredo, lavatrice, calorifero, pensili, rubinetteria, lavabo doppio con mobiletto e specchiera” (v. pag.23), e comunque, tali da non alterare la funzionalità del bene, e, dunque, non tali da poter condurre alla risoluzione del contratto de quo, ma solo ad un risarcimento dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento.
In particolare, l'ausiliario del Tribunale ha specificato, tramite uno schema analitico, tutte le voci delle opere contrattuali contestate dal committente precisando se realizzate, e se correttamente o in difformità (v. pag. 11 e ss. cui si rimanda per il dettaglio).
pagina 3 di 6 Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal C.T.U. per complessivi €11.800,00 (oltre oneri e imposte) (v. pagg.
26ss. c.t.u.), così come dettagliati nella relazione tecnica. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve, quindi, essere accertato il diritto del committente al risarcimento del danno corrispondente ai costi di ripristino sopra indicati pari a complessivi €11.800,00, oltre oneri e imposte. Su tale somma graveranno gli interessi legali a partire dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio sino al saldo.
Parte committente ha, inoltre, lamentato il ritardo nell'inizio dei lavori e nell'esecuzione del contratto d'appalto, circostanza prontamente contestata dalla controparte.
Nel caso di specie, va, invero, rilevato che il non solo non ha dedotto e provato specifici fatti e Pt_1 situazioni idonei a colorare la condotta dell'appaltatore della qualificazione soggettiva della colpa, essendosi limitato ad invocare l'inosservanza del termine convenuto, ma soprattutto, proprio la ricostruzione degli eventi concordemente narrati dalle parti, porta a concludere che il abbia Pt_1 accettato l'adempimento tardivo dell'appaltatore e, quindi, a negare che le parti abbiano legato, alla rigorosa osservanza di (pretesi e contestati) termini, particolari interessi non affatto prorogabili e tali da far ritenere ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.
Difatti, non sono stati addotti e provati particolari interessi di parte ricorrente alla consegna dei lavori entro e non oltre la data contrattualmente stabilita, ma anzi proprio il comportamento del ha Pt_1 chiaramente confortato tale interpretazione, manifestando egli un perdurante interesse all'adempimento (v. corrispondenza inter partes), sollecitando l'ultimazione dei lavori e accettando così un adempimento tardivo. Non potendo ritenersi provata l'imputabilità all'appaltatore del ritardo nella ultimazione e consegna delle opere, va respinta ogni istanza legata al dedotto ritardo.
In relazione, poi, alla richiesta di rimborso delle spese sostenute in sede di a.t.p. deve rilevarsi che parte ricorrente si è vista costretta a proporre tale ricorso al fine di poter accertare la sussistenza dei vizi alle opere realizzate, l'entità dei danni, ecc., onde deve riconoscersi la rivalsa per le spese ivi sostenute, che, come si evince dalla documentazione prodotta, ammontano ad €2.500,28 (per il rimborso delle spese liquidate al c.t.u. in sede di A.T.P.: cfr. doc. 18 di parte ricorrente), €2.117,98 (per il rimborso delle spese del consulente tecnico di parte dell'A.T.P.: cfr. doc. 19 di parte ricorrente), ed
€2.518,24 (per le spese legali del procedimento di A.T.P.(cfr. doc. 20 di parte ricorrente). Su tali somme graveranno gli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo. Deve, ancora, essere risarcito, in quanto non contestato. il danno subito dal per rimborso dei Pt_1 danni causati all'immobile sottostante il proprio appartamento (v. doc.14 e ss. di parte ricorrente) per complessivi €170,80. Su tale somma graveranno gli interessi legali a partire dall'esborso sino al saldo.
Sulla problematica attinente al mancato godimento del bagno, a causa della condotta inadempiente della controparte, per circa 16 mesi (e non 20 mesi come riferito dal come da clausola n.
1.3 del Pt_1 contratto di appalto, invero, per la consegna dei lavori erano stati previsti 180 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festività dal pagamento del corrispettivo -dunque, il 21.04.2022-, sino ad epoca prossima al 2.03.2024, data di deposito della c.t.u.), e conseguente richiesta di risarcimento dei danni, recisamente contestati dalla resistente, deve ritenersi che risulta evidente il disagio subito come dedotto dal ricorrente stante l'impossibilità di poter usufruire adeguatamente dell'unico bagno asservito all'immobile.
pagina 4 di 6 Tale danno, a fronte dell'impossibilità di fornire valida prova sul preciso ammontare, va liquidato in via equitativa, riconoscendo al ricorrente la somma di €150,00 mensili, per complessivi €2.400,00. Su tale importo graveranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Al contempo va respinta la domanda della società resistente volta ad essere manlevata dalla terza chiamata, , non avendo addotto, e poi provato, alcun elemento volto a confermare la propria CP_2 ricostruzione dei fatti. E' noto che anche nella chiamata in garanzia s'impone l'applicazione del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di tal che sul convenuto chiamante incombe l'onere di tempestivamente allegare e dimostrare i fatti costituivi del proprio diritto di garanzia (l'esistenza del rapporto che giustifica il diritto alla manleva stessa, gli elementi che rendono fondata la richiesta di garanzia, …). Tale onere, con riguardo al procedimento di cui all'art.281decies
c.p.c., partendo dalla premessa che gli atti introduttivi devono essere completi in applicazione della disciplina processuale posta alla base del rito applicato, deve essere adempiuto con la prima comparsa costitutiva di parte resistente e non può di certo essere rimandato ad una fase successiva, in quanto la concessione dei termini previsti dall'art. 281duodecies, comma IV, c.p.c. impone la sussistenza di un giustificato motivo dal punto di vista soggettivo, allorché sia allegato un impedimento apprezzabile, ovvero di un giustificato motivo dal punto di vista oggettivo, quando sia introdotto un profilo di novità apprezzabile dalle difese della controparte (nel caso di specie, il terzo chiamato nulla ha dedotto, rimanendo contumace) o dalle deduzioni/istanze formulate in udienza
(circostanza che non si riscontra nel caso in esame).
Va, infine, reietta la domanda avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c..
E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. in questo senso Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esiga, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib.
Roma n.13553/2020).
Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis
Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del
pagina 5 di 6 danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così
Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002).
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, inammissibili ovvero rigettate.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della complessità della vertenza. di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, computati sul complessivo importo riconosciuto a favore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente nei limiti in parte motiva indicati, e per l'effetto,
2) condanna la società resistente a corrispondere in favore di le somme come specificate in Parte_1 parte motiva;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Busto Arsizio il 15.10.2025
Il Giudice
A.D'LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. TRONCA FABRIZIO LUIGI, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rita Gavioli, elettivamente domiciliato in presso lo studio del medesimo
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti.
Fatto e Diritto
dopo aver riferito Parte_1
- di aver adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. per accertare il gravissimo inadempimento della nello svolgimento del contratto di appalto del 24.03.2022, Controparte_3 avente ad oggetto il rifacimento del bagno sito nella propria abitazione di Parabiago -via G. Mameli,
49- al corrispettivo di €18.0000,00, ma determinato in €4.500,00 per effetto dei benefici connessi alle opere di ristrutturazione edilizia previsti dal c.d. Decreto Rilancio con conseguente detrazione fiscale del 75%;
- di aver corrisposto all'appaltatore €200,00 a titolo di acconto alla conclusione del contratto e in data
21.04.2022 il residuo importo di €4.300,00, mentre la controparte non solo aveva intrapreso con notevole ritardo i lavori (in data 29.08.2022, ad oltre quattro mesi dal pagamento integrale del prezzo), ma le opere realizzate risultavano gravemente viziate, come riscontrato in sede di indagine peritale, con conseguenti gravi danni al proprio immobile e a quello di terzi nonché per mancato godimento del locale bagno per oltre 20 mesi a decorrere da agosto 2022; ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, la risoluzione contrattuale e la condanna della resistente al pagamento dei danni subiti.
pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, che, dopo aver confermato la conclusione del contratto di appalto con le modalità indicate dalla controparte, ha negato ogni proprio ritardo nell'esecuzione dei lavori in difetto di un termine di inizio, nonché la presenza di vizi e/o difetti così gravi come descritti dalla controparte e in sede di a.t.p. (quantificando, comunque, in €5.000 omnia la somma da dover rimborsare) nell'espletamento dei lavori (peraltro eseguiti da altra società, la di Vigevano, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_2 per essere manlevata, in quanto unica responsabile), oltre a contestare ogni ulteriore preteso danno in difetto di prova.
Autorizzata la chiamata in causa della ed instauratosi il contraddittorio, restava contumace. CP_2
La causa, tentata invano la conciliazione della lite, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 15.10.2025.
Premesso che nella fattispecie concreta esaminata risulta documentale ovvero pacifico sia l'avvenuta conclusione di un contratto di appalto inter partes avente ad oggetto il rifacimento del bagno sito nell'abitazione del ricorrente al corrispettivo di €18.0000,00, ma con versamento di soli €4.500,00 da parte del per effetto dei benefici connessi alle opere di ristrutturazione edilizia previsti dal c.d. Pt_1
Decreto Rilancio, sia l'inizio dei lavori in data 29.08.2022, va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla resistente, quale appaltatore, stante la dedotta contestazione da parte del committente/ricorrente di ritardi (di alcuni mesi) e gravi difetti nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, tali da giustificare la risoluzione del contratto;
- dell'effettività ed entità dei pretesi danni patiti dal committente a seguito di detti lavori;
- della responsabilità per tali danni stante la asserita esecuzione delle opere da parte della terza chiamata;
- della temerarietà della lite.
Inquadrata la fattispecie concreta nell'ambito del contratto di appalto e la domanda delle parti entro lo schema dell'adempimento contrattuale, va ricordato che la garanzia spettante al committente ex art.1668 c.c. contempla, alternativamente, da un lato, l'azione di esatto adempimento, mediante l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento dei danni (comma 1), dall'altro, la risoluzione del contratto (comma 2).
Quest'ultima azione, a differenza delle altre due - che presuppongono unicamente l'inesatto adempimento -, si basa su un'ulteriore condizione, costituita dall'essere le difformità o i vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Sull'argomento va precisato che ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione del contratto di compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.1668, co. 2, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art.1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art.1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
pagina 2 di 6 Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla propria destinazione in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. (cfr. ex plurimis,
Cass.5250/2004).
Quanto al riparto dell'onus probandi, incombe sul committente l'onere di provare la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto (tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione), mentre spetta all'appaltatore provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile: la colpa dell'appaltatore è, infatti, presunta, in aderenza alla regola generale di cui all'art.1218 c.c..
Va, poi, evidenziato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, all'accertamento tecnico preventivo deve riconoscersi piena efficacia probatoria anche nel successivo giudizio di merito, ove sia stata rispettata la fondamentale regola del contraddittorio (come avvenuto nel caso in esame, v. in questo senso Cass.5183/1988, Cass.852/1985, Cass.4398/1982, Cass.9863/1990, Cass.5681/2004 …).
Individuati così gli oneri probatori, mentre il ha precisamente contestato e provato i vizi lamentati Pt_1
(cfr. la documentazione allegata all'atto introduttivo), la società resistente, quale soggetto onerato della dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle attività appaltate, non ha fornito adeguata prova del corretto adempimento di tutte le obbligazioni poste a proprio carico o di non averle potute adempiere per causa a sé non imputabile.
A tanto soccorrono le conclusioni del C.t.u. nell'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. (cfr. doc.
16 di parte ricorrente e doc. 10 di parte resistente), di cui si ritiene di condividere le conclusioni in ordine alla motivazione degli addebiti dei vizi e difetti conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori de quibus, in quanto validamente motivate, esaustive e logicamente convincenti anche rispetto ai rilievi critici sollevati dalle parti, e, pertanto, vanno poste alla base della presente decisione, avendo l'ausiliario del giudice dato ampiamente contezza delle proprie conclusioni. Il perito, dopo ampia disamina dei luoghi di causa e dopo aver precisato che “il suddetto bagno è l'unico presente all'interno dell'appartamento” (v. pag.8), ha rilevato la sussistenza di vizi nelle opere realizzate tali da imporre, ai fini di una emenda, “la demolizione di quanto realizzato da e il completo rifacimento Controparte_1 delle opere, pur mantenendo i seguenti elementi, che dovranno essere momentaneamente asportati, per poi essere posati al momento opportuno: vaso WC e placca di comando cassetta di risciacquo, bidet, piatto doccia, colonna idromassaggio doccia, termoarredo, lavatrice, calorifero, pensili, rubinetteria, lavabo doppio con mobiletto e specchiera” (v. pag.23), e comunque, tali da non alterare la funzionalità del bene, e, dunque, non tali da poter condurre alla risoluzione del contratto de quo, ma solo ad un risarcimento dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento.
In particolare, l'ausiliario del Tribunale ha specificato, tramite uno schema analitico, tutte le voci delle opere contrattuali contestate dal committente precisando se realizzate, e se correttamente o in difformità (v. pag. 11 e ss. cui si rimanda per il dettaglio).
pagina 3 di 6 Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal C.T.U. per complessivi €11.800,00 (oltre oneri e imposte) (v. pagg.
26ss. c.t.u.), così come dettagliati nella relazione tecnica. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve, quindi, essere accertato il diritto del committente al risarcimento del danno corrispondente ai costi di ripristino sopra indicati pari a complessivi €11.800,00, oltre oneri e imposte. Su tale somma graveranno gli interessi legali a partire dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio sino al saldo.
Parte committente ha, inoltre, lamentato il ritardo nell'inizio dei lavori e nell'esecuzione del contratto d'appalto, circostanza prontamente contestata dalla controparte.
Nel caso di specie, va, invero, rilevato che il non solo non ha dedotto e provato specifici fatti e Pt_1 situazioni idonei a colorare la condotta dell'appaltatore della qualificazione soggettiva della colpa, essendosi limitato ad invocare l'inosservanza del termine convenuto, ma soprattutto, proprio la ricostruzione degli eventi concordemente narrati dalle parti, porta a concludere che il abbia Pt_1 accettato l'adempimento tardivo dell'appaltatore e, quindi, a negare che le parti abbiano legato, alla rigorosa osservanza di (pretesi e contestati) termini, particolari interessi non affatto prorogabili e tali da far ritenere ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.
Difatti, non sono stati addotti e provati particolari interessi di parte ricorrente alla consegna dei lavori entro e non oltre la data contrattualmente stabilita, ma anzi proprio il comportamento del ha Pt_1 chiaramente confortato tale interpretazione, manifestando egli un perdurante interesse all'adempimento (v. corrispondenza inter partes), sollecitando l'ultimazione dei lavori e accettando così un adempimento tardivo. Non potendo ritenersi provata l'imputabilità all'appaltatore del ritardo nella ultimazione e consegna delle opere, va respinta ogni istanza legata al dedotto ritardo.
In relazione, poi, alla richiesta di rimborso delle spese sostenute in sede di a.t.p. deve rilevarsi che parte ricorrente si è vista costretta a proporre tale ricorso al fine di poter accertare la sussistenza dei vizi alle opere realizzate, l'entità dei danni, ecc., onde deve riconoscersi la rivalsa per le spese ivi sostenute, che, come si evince dalla documentazione prodotta, ammontano ad €2.500,28 (per il rimborso delle spese liquidate al c.t.u. in sede di A.T.P.: cfr. doc. 18 di parte ricorrente), €2.117,98 (per il rimborso delle spese del consulente tecnico di parte dell'A.T.P.: cfr. doc. 19 di parte ricorrente), ed
€2.518,24 (per le spese legali del procedimento di A.T.P.(cfr. doc. 20 di parte ricorrente). Su tali somme graveranno gli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo. Deve, ancora, essere risarcito, in quanto non contestato. il danno subito dal per rimborso dei Pt_1 danni causati all'immobile sottostante il proprio appartamento (v. doc.14 e ss. di parte ricorrente) per complessivi €170,80. Su tale somma graveranno gli interessi legali a partire dall'esborso sino al saldo.
Sulla problematica attinente al mancato godimento del bagno, a causa della condotta inadempiente della controparte, per circa 16 mesi (e non 20 mesi come riferito dal come da clausola n.
1.3 del Pt_1 contratto di appalto, invero, per la consegna dei lavori erano stati previsti 180 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festività dal pagamento del corrispettivo -dunque, il 21.04.2022-, sino ad epoca prossima al 2.03.2024, data di deposito della c.t.u.), e conseguente richiesta di risarcimento dei danni, recisamente contestati dalla resistente, deve ritenersi che risulta evidente il disagio subito come dedotto dal ricorrente stante l'impossibilità di poter usufruire adeguatamente dell'unico bagno asservito all'immobile.
pagina 4 di 6 Tale danno, a fronte dell'impossibilità di fornire valida prova sul preciso ammontare, va liquidato in via equitativa, riconoscendo al ricorrente la somma di €150,00 mensili, per complessivi €2.400,00. Su tale importo graveranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Al contempo va respinta la domanda della società resistente volta ad essere manlevata dalla terza chiamata, , non avendo addotto, e poi provato, alcun elemento volto a confermare la propria CP_2 ricostruzione dei fatti. E' noto che anche nella chiamata in garanzia s'impone l'applicazione del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di tal che sul convenuto chiamante incombe l'onere di tempestivamente allegare e dimostrare i fatti costituivi del proprio diritto di garanzia (l'esistenza del rapporto che giustifica il diritto alla manleva stessa, gli elementi che rendono fondata la richiesta di garanzia, …). Tale onere, con riguardo al procedimento di cui all'art.281decies
c.p.c., partendo dalla premessa che gli atti introduttivi devono essere completi in applicazione della disciplina processuale posta alla base del rito applicato, deve essere adempiuto con la prima comparsa costitutiva di parte resistente e non può di certo essere rimandato ad una fase successiva, in quanto la concessione dei termini previsti dall'art. 281duodecies, comma IV, c.p.c. impone la sussistenza di un giustificato motivo dal punto di vista soggettivo, allorché sia allegato un impedimento apprezzabile, ovvero di un giustificato motivo dal punto di vista oggettivo, quando sia introdotto un profilo di novità apprezzabile dalle difese della controparte (nel caso di specie, il terzo chiamato nulla ha dedotto, rimanendo contumace) o dalle deduzioni/istanze formulate in udienza
(circostanza che non si riscontra nel caso in esame).
Va, infine, reietta la domanda avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c..
E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. in questo senso Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esiga, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib.
Roma n.13553/2020).
Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis
Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del
pagina 5 di 6 danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così
Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002).
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, inammissibili ovvero rigettate.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della complessità della vertenza. di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, computati sul complessivo importo riconosciuto a favore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente nei limiti in parte motiva indicati, e per l'effetto,
2) condanna la società resistente a corrispondere in favore di le somme come specificate in Parte_1 parte motiva;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Busto Arsizio il 15.10.2025
Il Giudice
A.D'LI
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