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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO GI, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1521/2023 depositato il 18/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF.Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10342 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10343 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10344 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10345 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10346 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente
Il rappresentante del Comune di Palermo richiama l'atto di annullamento emesso dall'Ente; chiede pertanto la estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 20.12.2022, contro il Comune di Palermo - ,Ricorrente_1 impugnava:
gli avvisi di accertamento nn. 10342, 10343, 10344,10345 e 10346, tutti del 21.09.2022, notificati nella prima decade del mese di dicembre 2022 con i quali il Comune di Palermo, premesso di avere accertato a seguito di verifica l'omesso pagamento dell'IMU relativa all'immobile descritto al Catasto al Dati catastali_1 sito in Palermo alla Indirizzo_1, aveva intimato all'odierno ricorrente il pagamento della suddette somme : € 636,18 per l'anno d'imposta 2017; € 635,03 per l'anno d'imposta 2018;
€ 631,92 per l'anno d'imposta 2019; € 630.64 per l'anno d'imposta 2020; € 630,35 per l'anno d'imposta
2021; e così per complessive € 3.164,12 comprensive di sanzioni ed interessi maturati.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. che, con rogito a Notar Nominativo_1 del 30.01.1992, allegato al ricorso, i Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_5 avevano venduto e trasferito ai coniugi Nominativo_3 e Nominativo_4 l'appartamento sito in Indirizzo_1 piano 1°, descritto in Catasto, a seguito di denunzia con scheda nr. 16669 del 20 novembre 1980, alla partita Dati catastali_2 Il suddetto immobile in prosieguo di tempo, precisamente il 06.05.2021, era stato donato al Sig. Nominativo_6, attuale proprietario, come dimostrato dalla visura catastale anch'essa allegata al ricorso. Pertanto, l'odierno ricorrente non poteva essere destinatario dei sopra descritti avvisi di accertamento non avendo alcun diritto dominicale già dal lontano 30.01.1992 sull'immobile per il quale il Comune avrebbe accertato l'omesso pagamento dell'imposta IMU dal 2017 al 2021. Ne derivava, che gli avvisi di accertamento de quibus fossero illegittimi, ed infondata la pretesa creditoria colà affermata. Tanto determinava la nullità degli atti impugnati e la definitiva liberazione del contribuente dal debito erariale, per IMU 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021, sanzioni ed interessi;
2. la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della sospensione degli atti impugnati.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che era stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dal ricorrente invitando con PEC del
02.03.2023 quest'ultimo a provvedere alle dovute variazioni catastali, atteso che dalla documentazione allegata emergeva che il cespite oggetto di vendita, era il subalterno 4 e non 13, che era stato dunque correttamente accertato sulla base delle informazioni presenti al catasto. Ciononostante, il ricorrente si costituiva in giudizio in data 18.03.2023 e, solamente il 03.11.2023, provvedeva a presentare DOCFA
n. PA0153981 ,per la soppressione dell'immobile con subalterno 13 per la duplicazione con il cespite venduto ed avente dati catastali Dati catastali_3 Alla luce delle variazioni catastali (apportate da controparte oltre i termini del ricorso/reclamo), si era provveduto ad annullare gli avvisi impugnati;
2. posto quanto sopra l'istanza di sospensione appariva superata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve prendere atto dell'avvenuto annullamento da parte del Comune resistente degli avvisi di accertamento nn. 10342, 10343, 10344,10345 e 10346, tutti del 21.09.2022, con provvedimento prot.n. 23770 del 12 gennaio 2026.
Tale annullamento fa venire meno l'interesse ad agire da parte del ricorrente all'annullamento degli atti impugnati.
Con riguardo alle spese, nella considerazione che il provvedimento impugnato era basato su alcune informazioni errate non addebitabili al Comune ma al contribuente che, infatti, ha provveduto a correggere
(anche se solamente dopo che tale circostanza era stata rilevata dal Comune in sede di contraddittorio), le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO GI, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1521/2023 depositato il 18/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF.Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10342 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10343 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10344 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10345 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10346 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente
Il rappresentante del Comune di Palermo richiama l'atto di annullamento emesso dall'Ente; chiede pertanto la estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 20.12.2022, contro il Comune di Palermo - ,Ricorrente_1 impugnava:
gli avvisi di accertamento nn. 10342, 10343, 10344,10345 e 10346, tutti del 21.09.2022, notificati nella prima decade del mese di dicembre 2022 con i quali il Comune di Palermo, premesso di avere accertato a seguito di verifica l'omesso pagamento dell'IMU relativa all'immobile descritto al Catasto al Dati catastali_1 sito in Palermo alla Indirizzo_1, aveva intimato all'odierno ricorrente il pagamento della suddette somme : € 636,18 per l'anno d'imposta 2017; € 635,03 per l'anno d'imposta 2018;
€ 631,92 per l'anno d'imposta 2019; € 630.64 per l'anno d'imposta 2020; € 630,35 per l'anno d'imposta
2021; e così per complessive € 3.164,12 comprensive di sanzioni ed interessi maturati.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. che, con rogito a Notar Nominativo_1 del 30.01.1992, allegato al ricorso, i Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_5 avevano venduto e trasferito ai coniugi Nominativo_3 e Nominativo_4 l'appartamento sito in Indirizzo_1 piano 1°, descritto in Catasto, a seguito di denunzia con scheda nr. 16669 del 20 novembre 1980, alla partita Dati catastali_2 Il suddetto immobile in prosieguo di tempo, precisamente il 06.05.2021, era stato donato al Sig. Nominativo_6, attuale proprietario, come dimostrato dalla visura catastale anch'essa allegata al ricorso. Pertanto, l'odierno ricorrente non poteva essere destinatario dei sopra descritti avvisi di accertamento non avendo alcun diritto dominicale già dal lontano 30.01.1992 sull'immobile per il quale il Comune avrebbe accertato l'omesso pagamento dell'imposta IMU dal 2017 al 2021. Ne derivava, che gli avvisi di accertamento de quibus fossero illegittimi, ed infondata la pretesa creditoria colà affermata. Tanto determinava la nullità degli atti impugnati e la definitiva liberazione del contribuente dal debito erariale, per IMU 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021, sanzioni ed interessi;
2. la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della sospensione degli atti impugnati.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che era stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dal ricorrente invitando con PEC del
02.03.2023 quest'ultimo a provvedere alle dovute variazioni catastali, atteso che dalla documentazione allegata emergeva che il cespite oggetto di vendita, era il subalterno 4 e non 13, che era stato dunque correttamente accertato sulla base delle informazioni presenti al catasto. Ciononostante, il ricorrente si costituiva in giudizio in data 18.03.2023 e, solamente il 03.11.2023, provvedeva a presentare DOCFA
n. PA0153981 ,per la soppressione dell'immobile con subalterno 13 per la duplicazione con il cespite venduto ed avente dati catastali Dati catastali_3 Alla luce delle variazioni catastali (apportate da controparte oltre i termini del ricorso/reclamo), si era provveduto ad annullare gli avvisi impugnati;
2. posto quanto sopra l'istanza di sospensione appariva superata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve prendere atto dell'avvenuto annullamento da parte del Comune resistente degli avvisi di accertamento nn. 10342, 10343, 10344,10345 e 10346, tutti del 21.09.2022, con provvedimento prot.n. 23770 del 12 gennaio 2026.
Tale annullamento fa venire meno l'interesse ad agire da parte del ricorrente all'annullamento degli atti impugnati.
Con riguardo alle spese, nella considerazione che il provvedimento impugnato era basato su alcune informazioni errate non addebitabili al Comune ma al contribuente che, infatti, ha provveduto a correggere
(anche se solamente dopo che tale circostanza era stata rilevata dal Comune in sede di contraddittorio), le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.