Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02495/2026REG.PROV.COLL.
N. 08989/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. GO De RL; per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di dispensa dal servizio a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato nella Marina Militare del 17 novembre 2022.
2. L’appellante è un Ufficiale superiore della Marina militare in congedo, con il grado di Capitano di corvetta che prima di essere dispensata dal servizio era addetta alla Direzione del Genio per la Marina militare di Roma.
Il provvedimento impugnato è stato assunto a seguito di un procedimento di verifica della permanente idoneità, avviato perché erano stati segnalati comportamenti anomali sul piano caratteriale.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché non ha rilevato vizi nella valutazione dell’amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica, peraltro espressa in modo convergente da distinti organismi sanitari in ambito militare, cosicché le censure articolate nel ricorso, riconducibili a varie forme di manifestazioni dell’eccesso di potere nel formulare il giudizio di inidoneità, non hanno trovato fondamento.
4. Nel presentare appello la signora -OMISSIS-non compie un’articolata formulazione di specifici motivi, ma in forma discorsiva ripercorre le censure già espresse in primo grado ritenendo che il T.a.r. non le abbia esaminate nel dettaglio, limitandosi a ritenere corrette le modalità di esercizio della discrezionalità tecnica.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. In occasione dell’esame dell’istanza cautelare, il Collegio non ha ritenenuto sussistenti le esigenze cautelari, ma ha disposto comunque una verificazione.
7. In data 22 settembre 2025 è stata depositata la relazione del verificatore, ed all’udienza del 16 dicembre 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello non è fondato.
La verificazione è stata svolta in modo particolarmente approfondito, come si evince in particolare dal fatto che il verificatore, docente di psichiatria presso l’Università La Sapienza di Roma, si è avvalso della collaborazione di un medico legale e di uno psicologo per la somministrazione dei test psicodiagnostici.
Appare significativo riportare alcuni passaggi della valutazione del verificatore: “ Particolarmente rilevanti sono gli indici di disturbo del pensiero e dell’esame di realtà, che appaiono compromessi sia al CH (EII-3 SS = 117; TP-Comp SS = 122; FQ-% SS = 131; WD-% SS = 135), sia nel profilo MMPI-2, dove emergono punteggi elevati alle scale RC6 (SS = 75) e Paranoia (Pa = 60), associati a diffidenza, ipervigilanza e vissuti persecutori strutturati. A questi si aggiungono punteggi clinicamente significativi alle scale BIZ (71), Biz1 (74) e Biz2 (65), che suggeriscono la presenza di esperienze percettive insolite, pensieri bizzarri e ideazione atipica, compatibili con tratti schizotipici o dissociativi. Il pensiero appare dunque esposto a distorsioni della realtà, difficoltà organizzative e contenuti non condivisi che potrebbero non essere immediatamente riconosciuti come problematici dalla persona stessa, in linea con una vulnerabilità a stati psicotici attenuati o trans itori.”.
Dopo aver illustrato i criteri diagnostici per individuare il disturbo schizotipico di personalità con riferimento a quanto emerso dall’esame dell’appellante ha osservato ” a conferma della diagnosi, è emerso sulla base della documentazione in atti e della valutazione psichiatrica di perizia che ella presenta un pattern pervasivo di deficit sociali e interpersonali, caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e da ridotta capacità e volontà di instaurarle, nonché da distorsioni cognitive e eccentricità del comportamento. Sono manifestati i seguenti elementi: 1. idee di riferimento; 2. esperienze percettive insolite; 3. pensiero e linguaggio circostanziato, a tratti stereotipato, concretico; 4. sospettosità e episodi di ideazione paranoide; 5. affettività inappropriata; 6. comportamento e aspetto peculiare caratterizzato da fatuità e aspetti eccentrici; 7. Mancanza di amici stretti o confidenti, ad eccezione dei parenti di primo grado; 8. ansia sociale associata a timori paranoidi più che a giudizi negativi su di sé. Tali sintomi non sono associati nel caso della Dott.ssa -OMISSIS- ad uso di sostanze e a patologie organiche, né a schizofrenia, disturbo bipolare o disturbo depressivo con caratteristiche psicotiche, come da criteri diagnostici .”.
Il verificatore ha concluso con il seguente giudizio: “ la Dott.ssa -OMISSIS-risulta affetta da disturbo schizotipico di personalità in comorbilità con disturbo paranoide di personalità, con grave deficit del funzionamento globale individuale. Tali diagnosi, di natura cronica, la rendono NON idonea al servizio militare incondizionato .”.
All’esito di una conclusione così netta, di conferma del giudizio espresso dalle strutture mediche in ambito militare, il Collegio, ribadendo il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni dell’amministrazione, non può che confermare la sentenza impugnata e respingere il gravame.
9. In considerazione della particolarità della vicenda il Collegio ritiene di poter compensare le spese del giudizio ad eccezione del compenso al verificatore che va posto a carico dell’appellante.
10. Il verificatore ha presentato una nota spese che comprende il proprio compenso professionale, pari a € 3.200 oltre al costo per l’utilizzo del consulente psicodiagnostico pari a € 550 cui va aggiunto il contributo previdenziale di € 150 per un totale di € 3.750.
Il Collegio ritiene che il compenso sia adeguato all’attività svolta e che possa essere liquidato in conformità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate, ad eccezione del compenso al verificatore liquidato come in parte motiva nella misura di € 3.750, posto a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OR, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
GO De RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De RL | AN OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.