Decreto presidenziale 2 settembre 2025
Decreto presidenziale 25 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Vivisol s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7A34918EA, rappresentato e difeso dall'avvocato PE Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23;
contro
la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Asl 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale
a. della “Gara a procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 svolta tramite l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica Sintel per l’affidamento del Servizio di Ossigenoterapia domiciliare occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 24 mesi)”, indetta dalla Regione Liguria – Direzione Generale Centrale Organizzazione Stazione Unica Appaltante Regionale, Cultura e Sport con decreto del Dirigente SUAR n. 5105 dell’8.7.2025, in relazione al Lotto 1 (CIG B7A34918EA);
b. del Decreto del Dirigente SUAR n. 5105 dell’8.7.2025 di indizione della procedura;
c. della documentazione di gara, ed in specie: i) del bando di gara pubblicato il 16.7.2025 con numero di pubblicazione dell’avviso 465595-2025 e numero dell’edizione della GUCE S 134/2025, nonché in data 16.7.2025 nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC; ii) del disciplinare di gara, comprendente: A.1 Capitolato speciale (tecnico e prestazionale); B. Schema di Convenzione di fornitura (Condizioni contrattuali proposte);
C. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL; D. Elenco del personale; iii) dei Modelli: M.1 - Istanza di partecipazione; M.2 - DGUE Request; M.3 - Dichiarazione di Avvalimento; M.4 - Dichiarazione di aggiornamento tecnologico; M.5 - Dichiarazione di offerta tecnica; M.5bis - Questionario tecnico; M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica; M.6 – Template Prodotti AREAS (Dettaglio Prezzi unitari); M.7 - Patto di integrità; M.8 – Dichiarazione trattamento dati art. 36, nonché i) dell’elenco CIG (pubblicato in SINTEL tra la documentazione di gara); ii) del documento Prot-2025-0349874 del 16.7.2025 – risposte rese all’esito della consultazione preliminare di mercato (pubblicati in SINTEL tra la documentazione di gara) e iii) dei chiarimenti Prot.-2025-0413534 del 29.8.2025;
d. della nota Prot-2025-0383061 del 5.8.2025 della stazione appaltante recante risposta all’istanza presentata da VIVISOL S.r.l. il 30.7.2025 finalizzata alla correzione in autotutela degli errori e dei vizi della lex specialis della gara ivi evidenziati, nei termini di cui infra;
e. del Decreto del Dirigente SUAR n. 6322 del 29.8.2025 di rettifica degli atti di gara;
f. degli atti di gara rettificati, ed in specie: i) del disciplinare di gara rettificato; ii) dell’allegato al disciplinare di gara rettificato A.1 Capitolato speciale (tecnico e prestazionale) rettificato; iii) dei Modelli: M.5bis - Questionario tecnico rettificato; M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica rettificato;
g. dell’avviso di rettifica pubblicato il 29.8.2025 con numero di pubblicazione dell’avviso 565346-2025 e numero dell’edizione della GUCE S 165/2025;
h. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della predetta procedura e della sua indizione e rettifica.
Quanto ai motivi aggiunti:
a. del Decreto del Dirigente SUAR - Direzione Generale Centrale Organizzazione Stazione Unica Appaltante Regionale, Cultura e Sport della Regione Liguria n. 6734 del 19.9.2025 recante seconda rettifica degli atti della “Gara a procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 svolta tramite l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica Sintel per l’affidamento del Servizio di Ossigenoterapia domiciliare occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 24 mesi)”, in relazione al Lotto 1 (CIG B7A34918EA);
b. degli atti di gara nuovamente rettificati, ed in specie: i) del disciplinare di gara ulteriormente rettificato; ii) dell’allegato al disciplinare di gara ulteriormente rettificato A.1 Capitolato speciale (tecnico e prestazionale) ulteriormente rettificato; iii) del Modello M.5bis - Questionario tecnico ulteriormente rettificato, nonché del Modello M.6 - Template Prodotti AREAS (Dettaglio Prezzi unitari) rettificato con Decreto del Dirigente SUARn. 6322 del 29.8.2025;
c. dei chiarimenti Prot-2025-0441619 del 18.9.2025;
d. dell’avviso di rettifica pubblicato il 19.9.2025 con numero di pubblicazione dell’avviso 615754-2025 e numero dell’edizione della GUCE S 180/2025;
e. dell’avviso rettifica e proroga termini del 5.9.2025 Prot-2025-0423975;
f. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della predetta procedura e della sua indizione e rettifica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. LA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 1° settembre 2025 la nominata in epigrafe ha impugnato i documenti di gara di una procedura per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di tre anni, deducendo la genericità di una serie di previsioni che impediscono il calcolo della convenienza economica dell’affidamento e la conseguente proposizione di un’offerta.
In data 24 settembre 2025 ha depositato motivi aggiunti, veicolando censure analoghe a quelle contenute nell’atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 3 ottobre 2025, con ordinanza della Prima Sezione, 7 ottobre 2025, n. 258, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
In data 16 gennaio 2026 la Regione ha depositato una memoria, eccependo l’improcedibilità del ricorso e insistendo per la liquidazione delle spese di lite. Con memoria depositata in data 19 gennaio 2026 la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, che è in corso di svolgimento; ha inoltre chiesto la compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
A questo punto, al Tribunale non rimane che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione e procedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto al governo delle spese, il Collegio osserva che, pur non impedendo la proposizione dell’offerta, alla stregua di quanto ritenuto nella succitata ordinanza cautelare, la lex specialis nondimeno conteneva alcune disposizioni imprecise e potenzialmente foriere di qualche incertezza per l’operatore, come attesta la circostanza che l’Amministrazione stessa è intervenuta a rettificarle. Sussistono dunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TI | PE SO |
IL SEGRETARIO