Articolo 607 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 68Articolo 473 bis 70
Versione
21 aprile 1942
Art. 607.
(Cose pignorate).

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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