CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2024, n. 22513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22513 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
le conclusioni del PG, in persona di VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto del ricorso( ems, , ert f rm pL ,(59- i 22b ez, S JLLr1-90 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22513 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di GI CA, per concorso nell'omicidio premeditato di ER ON compiuto con di più colpi di arma da fuoco. Al compendio indiziario già acquisito, formato da utenze e tabulati telefonici, si sono aggiunte le dichiarazioni confessorie del concorrente VA OM il quale ha chiamato in correità ed CA .ed anche di NO RA. Sebbene sussista la gravità indiziaria del solo viaggio da Napoli in Toscana da parte di CA riferito al giorno dell'omicidio, nel quale all'indagato viene assegnato il ruolo di protagonista dell'azione di fuoco quale primo killer, il Tribunale ha ritenuto che anche l'aggravante della premeditazione sia stata correttamente contestata in riferimento alla posizione dell'indagato qui ricorrente, pur in assenza di una prova della sua partecipazione agli atti preparatori. 2. GI CA ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione, con travisamento della prova, ribadendo che, come già avvenuto in sede di riesame, il tema controverso è la contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, per la quale è stata riconosciuta dal medesimo provvedimento impugnato l'assenza di gravità indiziaria rispetto alla posizione di CA di cui non è stato neanche individuato il preciso momento "dell'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione". 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, prevalentemente versato in fatto, è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Va, infatti, ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an"o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01). 2.1. Il ricorso, come detto, prospetta, inoltre, una serie di nvalutazioni in fatto non consentite nel giudizio di legittimità, infatti, "i/ travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P/ idente 17 s
le conclusioni del PG, in persona di VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto del ricorso( ems, , ert f rm pL ,(59- i 22b ez, S JLLr1-90 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22513 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di GI CA, per concorso nell'omicidio premeditato di ER ON compiuto con di più colpi di arma da fuoco. Al compendio indiziario già acquisito, formato da utenze e tabulati telefonici, si sono aggiunte le dichiarazioni confessorie del concorrente VA OM il quale ha chiamato in correità ed CA .ed anche di NO RA. Sebbene sussista la gravità indiziaria del solo viaggio da Napoli in Toscana da parte di CA riferito al giorno dell'omicidio, nel quale all'indagato viene assegnato il ruolo di protagonista dell'azione di fuoco quale primo killer, il Tribunale ha ritenuto che anche l'aggravante della premeditazione sia stata correttamente contestata in riferimento alla posizione dell'indagato qui ricorrente, pur in assenza di una prova della sua partecipazione agli atti preparatori. 2. GI CA ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione, con travisamento della prova, ribadendo che, come già avvenuto in sede di riesame, il tema controverso è la contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, per la quale è stata riconosciuta dal medesimo provvedimento impugnato l'assenza di gravità indiziaria rispetto alla posizione di CA di cui non è stato neanche individuato il preciso momento "dell'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione". 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, prevalentemente versato in fatto, è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Va, infatti, ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an"o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01). 2.1. Il ricorso, come detto, prospetta, inoltre, una serie di nvalutazioni in fatto non consentite nel giudizio di legittimità, infatti, "i/ travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P/ idente 17 s