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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3523/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccadaspide - Via Gaetano Giuliani 84069 Roccadaspide SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Riscossioni Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 24070243 TARI 2016
contro
Comune di Roccadaspide - Via Gaetano Giuliani 84069 Roccadaspide SA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 410 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5343/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe descritto emesso da Area Riscossioni srl per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n° 410 relativo a tari
2016 dovuta al comune di Roccadaspide e notificato in data 05.02.2025, chiedendone l'annullamento.
Contestava l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione delle somme intimate. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
L'ente impositore e l'agente della riscossione non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In assenza di costituzione in giudizio da parte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a smentire le deduzioni di parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti, atteso che la decisione
è stata assunta in assenza di contraddittorio e senza l'apporto difensivo dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3523/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccadaspide - Via Gaetano Giuliani 84069 Roccadaspide SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Riscossioni Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 24070243 TARI 2016
contro
Comune di Roccadaspide - Via Gaetano Giuliani 84069 Roccadaspide SA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 410 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5343/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe descritto emesso da Area Riscossioni srl per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n° 410 relativo a tari
2016 dovuta al comune di Roccadaspide e notificato in data 05.02.2025, chiedendone l'annullamento.
Contestava l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione delle somme intimate. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
L'ente impositore e l'agente della riscossione non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In assenza di costituzione in giudizio da parte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a smentire le deduzioni di parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti, atteso che la decisione
è stata assunta in assenza di contraddittorio e senza l'apporto difensivo dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese