Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione di legge

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse difetto di motivazione né nell'atto di accertamento né nella sentenza di primo grado, che hanno esaminato la legittimità dell'atto con riferimento ai beni indicati e alla normativa applicabile. Inoltre, l'omessa allegazione di atti presupposti non è stata ritenuta illegittima, trattandosi di atti dotati di pubblica notorietà. La valutazione del valore delle aree è stata confermata, in quanto il contribuente non ha censurato le delibere comunali pertinenti.

  • Rigettato
    Incostituzionalità obbligatorietà ricorso reclamo ante riforma

    La Corte ha ribadito che tale questione è stata dichiarata inammissibile o infondata dalla Corte Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 48
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo