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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montegiordano - Via Giovanni Xxiii N.31 87070 Montegiordano CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di Primo Grado è così esposto nella sentenza n. 4282/2022, emessa in data 16 settembre 2022, e depositata il 28.10.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza:
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Montegiordano, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la nullità dell'atto impugnato per violazione di legge (artt. 21 septies e 21 octies legge 241/90, art. 11 del D.Lgs. 504/92 e art. 3 legge 241/90).
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Montegiordano si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.”
Con la sentenza sopra indicata, la CGT di prime cure, rigettava il ricorso, evidenziando che effettivamente, la contribuente aveva solo parzialmente pagare il quantum dovuto limitandosi a versare l'imposta relativa ai fabbricati (euro 427,00), omettendo di pagare l'imposta sulle aree edificabili di cui era proprietaria e ubicate in area comunale.
In sintesi, i terreni di parte ricorrente erano aree fabbricabili poiché inclusi nel Piano Regolatore, né la parte ricorrente aveva inteso dichiarare un valore inferiore a quello determinato dal Comune stesso, delle aree, inducendo l'Ente allo svolgimento della propria attività di accertamento sulla scorta della tabella dei valori indicativi delle aree contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente approvato con
D.P.G.R n. 891 del 12.09.1991, per come modificato con successivo D.P. G.R del 22.06.1992 n. 848.
Né vi era diritto all'esenzione dall'ICI per i “terreni agricoli” ubicati in comuni montani, atteso che tale esenzione riguardava appunto i “terreni agricoli” mentre nel caso di specie si trattava pacificamente di
“aree fabbricabili”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Ricorrente_1, rilevando il difetto di motivazione, e riproducendo sostanzialmente i medesimi motivi esposti in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo relativo alla incostituzionalità dell'obbligatorietà del ricorso reclamo ante riforma, va ribadito che la questione è stata più volte dichiarata inammissibile o infondata dalla Corte
Costituzionale (cfr. per tutte Ord. 38/2017).
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile nell'atto di accertamento o nella sentenza, che ripercorre analiticamente il contenuto dell'accertamento, esaminandone la legittimità per la presenza di ogni elemento di intelligibilità e con espresso riferimento ai beni indicati, esaminando con dovizia di particolari la legislazione susseguitasi e l'attuale disciplina.
Sempre infondato è il motivo relativo alla illegittimità dell'atto per omessa allegazione di atti presupposti, che consistono in regolamenti e delibere comunali dotati di pubblica notorietà e facilmente reperibili. Infine, quanto alla “abnorme” valutazione del valore, come pure precisato dal primo giudice, il contribuente ha omesso di censurare le pregiudiziali delibere.
L'appello va respinto con condanna alle spese del giudizio del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sez IV, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 286,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montegiordano - Via Giovanni Xxiii N.31 87070 Montegiordano CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di Primo Grado è così esposto nella sentenza n. 4282/2022, emessa in data 16 settembre 2022, e depositata il 28.10.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza:
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Montegiordano, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la nullità dell'atto impugnato per violazione di legge (artt. 21 septies e 21 octies legge 241/90, art. 11 del D.Lgs. 504/92 e art. 3 legge 241/90).
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Montegiordano si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.”
Con la sentenza sopra indicata, la CGT di prime cure, rigettava il ricorso, evidenziando che effettivamente, la contribuente aveva solo parzialmente pagare il quantum dovuto limitandosi a versare l'imposta relativa ai fabbricati (euro 427,00), omettendo di pagare l'imposta sulle aree edificabili di cui era proprietaria e ubicate in area comunale.
In sintesi, i terreni di parte ricorrente erano aree fabbricabili poiché inclusi nel Piano Regolatore, né la parte ricorrente aveva inteso dichiarare un valore inferiore a quello determinato dal Comune stesso, delle aree, inducendo l'Ente allo svolgimento della propria attività di accertamento sulla scorta della tabella dei valori indicativi delle aree contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente approvato con
D.P.G.R n. 891 del 12.09.1991, per come modificato con successivo D.P. G.R del 22.06.1992 n. 848.
Né vi era diritto all'esenzione dall'ICI per i “terreni agricoli” ubicati in comuni montani, atteso che tale esenzione riguardava appunto i “terreni agricoli” mentre nel caso di specie si trattava pacificamente di
“aree fabbricabili”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Ricorrente_1, rilevando il difetto di motivazione, e riproducendo sostanzialmente i medesimi motivi esposti in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo relativo alla incostituzionalità dell'obbligatorietà del ricorso reclamo ante riforma, va ribadito che la questione è stata più volte dichiarata inammissibile o infondata dalla Corte
Costituzionale (cfr. per tutte Ord. 38/2017).
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile nell'atto di accertamento o nella sentenza, che ripercorre analiticamente il contenuto dell'accertamento, esaminandone la legittimità per la presenza di ogni elemento di intelligibilità e con espresso riferimento ai beni indicati, esaminando con dovizia di particolari la legislazione susseguitasi e l'attuale disciplina.
Sempre infondato è il motivo relativo alla illegittimità dell'atto per omessa allegazione di atti presupposti, che consistono in regolamenti e delibere comunali dotati di pubblica notorietà e facilmente reperibili. Infine, quanto alla “abnorme” valutazione del valore, come pure precisato dal primo giudice, il contribuente ha omesso di censurare le pregiudiziali delibere.
L'appello va respinto con condanna alle spese del giudizio del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sez IV, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 286,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN