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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv. VERDE LUIGI, come da Parte_1 procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PICCOLO PASQUALE, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- resistente
E
Controparte_2
, in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DEL
[...] CP_3
SARTO ROSSELLA, giusta procura generale alle liti
-resistente RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24 febbraio 2023 l'istante in epigrafe propone opposizione alla cartella di pagamento n. 07120220175162511000, notificata in data 18 gennaio 2023. Deduce, a sostegno dell'opposizione,
l'illegittima notificazione di atti esattoriali tramite PEC non iscritta ai pubblici registri, il difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 della stessa e l'infondatezza del credito ingiunto poiché questo era stato in precedenza pagato successivamente alla notifica di un avviso bonario. Chiede, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato.
L si è costituita in giudizio, chiedendo di dichiararsi la cessazione Controparte_4 della materia del contendere con riferimento alla cartella opposta, stante lo sgravio del credito da essa contestato.
L' si è costituita in giudizio motivando e concludendo per il rigetto del ricorso. CP_2
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Va evidenziato quanto segue, in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24
d. lgs. 46/1999, “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore
e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25,
l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
…
In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo
e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi”.
Si rileva che l'opposizione avverso la cartella di pagamento va proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto. Evidentemente, è tempestiva l'opposizione proposta entro il decorso di tale termine.
Nella fattispecie in disamina, parte ricorrente, in questo giudizio, impugna la cartella di pagamento ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/1973. Ebbene, dalle premesse appena esposte discende palesemente, in primo luogo, l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto la notifica della cartella è avvenuta in data
18 gennaio 2022 (cfr. ricorso pag. 1) e il deposito del ricorso è avvenuto in data 24 febbraio 2022.
3. Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata cessata materia del contendere, essendo intervenuto il provvedimento di sgravio del credito intimato mediante la notifica della cartella di pagamento.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II,
29/11/2016, n.24234).
4. Il ricorrente è venuto a conoscenza dello sgravio soltanto mediante l'instaurazione del giudizio, tramite la produzione del provvedimento in allegato alla memoria di costituzione dell' (cfr. CP_1 estratto ruolo, in atti). Le spese di lite sono pertanto attribuite in solido alle resistenti in virtù del principio di soccombenza virtuale. Le stesse vengono liquidate sulla base dell'importo della cartella, nei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone le spese di giudizio a favore di parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti in solido, e liquida le stesse in euro 251,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 19.11.2025 Dott.ssa Raffaela Sorrentino